Analisi del reato di frode processuale e gli sviluppi della giurisprudenza di legittimità

 

Breve introduzione alla frode processuale

Il reato di frode processuale di cui all’art. 374 c.p., contenuto tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, è finalizzato a tutelare la genuinità della decisione giurisdizionale rispetto ad attività dirette ad alterare il materiale probatorio.

Il legislatore ha inteso così sanzionare, al primo comma, la condotta criminosa volta a modificare lo “stato dei luoghi o delle cose o delle persone”, consistente in un’attività materiale, al fine di trarre in inganno il giudice in sede di ispezione o esperimento giudiziale ovvero il perito nell’esecuzione della perizia, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da 1 a 5 anni.

Tale limite edittale è stato innalzato a seguito della L. 11 luglio 2016, n. 133. Con questa legge il Legislatore, non solo ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di frode in processo penale e depistaggio, ma ha modificato l’art. 374 c.p. “Frode Processuale”, sostituendo le parole “da 6 mesi a 3 anni” alle attuali e sopramenzionate “da 1 a 5 anni”.

Allo stesso modo il secondo comma prevede l’applicabilità della stessa disposizione qualora il fatto sia stato commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte Penale Internazionale, o anteriormente ad esso. Tuttavia, in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela o istanza, e questa non è stata presentata.

Può così facilmente desumersi che in caso di procedimento civile od amministrativo, la condotta debba intervenire nel corso dello stesso mentre, nel caso di procedimento penale, la condotta può essere anche antecedente all’inizio dello stesso. Tale differenza deriva, da un lato, alla maggiore probabilità di un interesse del privato a modificare lo stato dei luoghi dopo la commissione di un reato ma prima dell’inizio del procedimento e, dall’altro lato, al maggior interesse alla tutela del processo penale[1].

 

Analisi strutturale

Il bene giuridico tutelato

Il delitto di frode processuale, come anticipato, rientrando nel novero dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, ha ad oggetto la tutela dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia.

Da tale assunto ne consegue una quaestio processuale di non poco conto affrontata e cristallizzata dalla giurisprudenza di Corte di Cassazione circa la legittimità dell’opposizione di archiviazione proposta dal privato che abbia presentato denuncia per il reato che ci occupa. Difatti è stata esclusa la legittimità anzidetta in virtù del bene giuridico tutelato dall’art. 374 c.p., in quanto il reato di frode processuale è lesivo della corretta amministrazione della giustizia “relativamente al quale l’interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l’attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato” (cfr. Cass. Pen. sez. VI, n. 5009/2008).

 

Natura di reato di pericolo della frode processuale e la sua configurabilità

Il reato di frode processuale si configura come un reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con la modifica dello stato dei luoghi, purché questa si riveli idonea a trarre in inganno i soggetti destinatari della condotta fraudolenta. Pertanto, l’alterazione o l’immutazione non devono necessariamente trarre in inganno il giudice, ma solamente essere in grado di farlo.

Assume perciò importanza la concretezza dell’idoneità, tanto che la frode processuale non è integrata qualora gli atti di immutazione dei luoghi, delle cose o delle persone siano talmente grossolani e agevolmente percepibili a prima vista da non essere idonei a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice de quo. Ne consegue come “il pericolo esista ogni qual volta l’immutazione sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire al controllo di una persona non particolarmente esperta” (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 9956/2016).

Il reato di frode processuale è soggetto ad una precisa scansione fattuale, logica e temporale poiché, in primo luogo, deve essere stato commesso un reato ed in secondo luogo, che l’agente operi in modo da sviare le indagini per trarre in inganno il giudice o il perito immutando lo stato dei luoghi o delle cose, subito dopo un fatto delittuoso e anche antecedentemente all’inizio dell’attività di PG. (Cass. Pen., Sez. V, n. 4058/2016).

Tuttavia, vi sono ipotesi in cui nonostante sia commesso il comportamento tipico del reato di cui si parla lo stesso non si integra.

Difatti, le stesse Sezioni Unite in un caso di omicidio si sono espresse confermando come non integri il reato di frode processuale, in vista di un procedimento penale ancora da iniziarsi, la ripulitura della scena del delitto, posta in essere con la rimozione grossolana e maldestra delle tracce di sangue, facendo difetto in tali atti ogni potenzialità ingannatoria ma soprattutto statuendo che la frode processuale non concorra con il precedente reato commesso quando “gli atti di immutazione dei luoghi, delle cose o delle persone posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale dall’autore di una condotta criminosa, non potendosi attribuire autonomo rilievo al fine della configurazione del concorso materiale di reati, per la sostanziale contiguità e il difetto della necessaria alterità rispetto alla condotta precedente” (cfr. Cass. Pen. SS.UU., n. 45583/2007).

Inoltre, il reato di cui all’art. 374 c.p. non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d’ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all’oggetto dell’accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente (cfr. Cass. pen. n. 51681/2017).

Pur a fronte della lettera della disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, con interpretazione estensiva, di includere anche gli accertamenti ex art. 354 c.p.p.[2] tra le attività tutelate, in quanto si tratta comunque di mezzi di ricerca della prova (che l’art. 246 c.p.p. del resto classifica come ispezione) (cfr. Cass. Pen., Sez. IV n. 47172/2007), mentre ne ha escluso la rilevanza nell’ipotesi del procedimento di ricorso al prefetto avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa poiché il reato di frode processuale tutela solo lo stretto contesto dell’attività giurisdizionale (cfr. Cass. Pen., Sez. VI n. 37409/2001).

Per quanto concerne, invece, la nozione di procedimento civile, in esso, oltre al procedimento di cognizione e quello di esecuzione, debbono essere considerati anche i procedimenti cautelari (cfr. Cass. Pen., Sez. VI n. 41931/2003).

 

Elemento soggettivo e causa di non punibilità

Per la commissione del reato di frode processuale è necessario che il reo agisca consapevolmente, ossia con volontà cosciente di alterare lo stato dei luoghi o delle persone, al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il Giudice nell’accertamento dei fatti (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 23615/2005).

Pertanto, requisito psicologico è da identificarsi con il dolo specifico, per la cui dimostrazione è strumentale l’accertamento che non vi siano altre finalità dell’azione.

Oltre alle ipotesi sopra descritte il comma 2 dell’art. 374 c.p. prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso, ma non si può procedere che in seguito a querela o istanza, e questa non è stata presentata.

In ordine al reato di frode processuale è, altresì, opportuno richiamare l’esimente di cui all’art. 384, comma 1 c.p. essendo applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente, come statuito dalla Cassazione, la quale aveva ritenuto – in un caso ove, a seguito di un incidente sul lavoro occorso ad un dipendente, il caposquadra aveva mutato lo stato dei luoghi, in modo da far apparire una diversa dinamica dei fatti ed il rispetto delle norme antinfortunistiche – che l’agente, oltre che per favorire il suo datore di lavoro, aveva agito per evitare una imputazione di concorso nel reato di lesioni personali (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 20454/2009)

 

Rapporto con altri reati

Il delitto di frode processuale può concorrere formalmente con quello di violazione della pubblica custodia di cose ex art. 351 c.p. stante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici – qualora l’immutazione dello stato della cosa in custodia venga realizzata attraverso la sua sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento per la finalità di trarre in inganno il giudice – poiché da un lato, l’art. 351 c.p. tutela l’interesse della amministrazione ad assicurare la particolare custodia ufficiale di determinate cose  mentre dall’altro lato l’art. 374 c.p., come anzidetto tutela dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia (Cass. Pen., Sez. V, n. 20720/2012).

Nel rapporto tra falsa perizia commessa inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374), va applicata solo la disposizione dell’art. 373 che prevede una offesa maggiore dello stesso bene giuridico (Cass. Pen., Sez. VI n. 1531/1999).

Infine, nel rapporto tra l’ipotesi criminosa della frode processuale e il nuovo reato di frode in processo penale e depistaggio (art. 375 introdotto con l. 11 luglio 2016, n. 133), quest’ultima è norma speciale, anche rispetto alla frode processuale.

Informazioni

Roberto Giovagnoli, Codice Civile Annotato con la Giurisprudenza, edizione 2020, Giuffrè Francis Lefebvre

[1] Per un approfondimento esaustivo sul processo penale, si rimanda a http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/

[2] Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone