Introduzione al diritto internazionale dell’ambiente: norme di soft law o di diritto internazionale generale?
Introduzione al diritto internazionale dell’ambiente: premesse allo sviluppo della materia
Il diritto internazionale dell’ambiente costituisce il corpus di norme poste a protezione del living space, al fine di garantire la qualità della vita e della salute degli esseri umani, soprattutto in relazione alla tutela delle nuove generazioni[1].
Fino agli anni Settanta dello scorso secolo tale materia non aveva conosciuto alcuno sviluppo, dal momento che nel diritto internazionale l’ambiente era tutelato solo rispetto al tema della responsabilità dello Stato per fatti illeciti commessi sul proprio territorio e che producevano danni su quello altrui[2] ovvero con riguardo alla navigazione dei fiumi[3]. Ne derivava, dunque, un disinteresse pressoché totale alle tematiche ambientali da parte della comunità internazionale. Si era consolidato nella prassi, infatti, un mero obbligo dello Stato di garantire che le attività svolte sotto la propria giurisdizione non pregiudicassero l’ambiente di altri Stati.
Una parziale inversione di marcia si ha a partire dagli anni Settanta, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocò a Stoccolma la Conferenza sull’ambiente umano (1972). All’esito della stessa venne adottata una Dichiarazione[4] la quale fissava ventisei principi che gli Stati si impegnavano ad attuare sia al livello nazionale sia al livello internazionale, di modo che si consolidassero come diritto internazionale generale ovvero convenzionale[5]. La Conferenza, inoltre, raccomandò all’Assemblea Generale di creare un meccanismo strutturale che si occupasse in modo permanente di ambiente.
A tal riguardo, l’organo onusiano istituì lo United Nations Environment Program (UNEP): si tratta di un organismo sussidiario, con sede a Nairobi, che gestisce i programmi ambientali delle Nazioni Unite e sotto la cui egida vengono conclusi i trattati internazionali in materia.
È proprio da tali premesse che vennero mosse le basi per un’introduzione al diritto internazionale dell’ambiente.
Il diritto allo sviluppo sostenibile
Dopo la decolonizzazione gli Stati ri-affermarono il carattere economico della sovranità nel senso di riconoscersi vicendevolmente un diritto permanente ed inalienabile di sfruttare liberamente, senza ingerenze esterne, le proprie risorse naturali. Tale principio trovò una sua sintesi nel diritto allo sviluppo codificato nella omonima Dichiarazione adottata dall’Assemblea Generale nel 1986.
Si tratta di quel processo economico, sociale, culturale e politico che mira al costante ed equo aumento del benessere della popolazione. Il diritto allo sviluppo già in quell’occasione venne teorizzato come un diritto inalienabile dell’uomo, la cui garanzia di tutela da parte dello Stato presuppone sia la piena ed effettiva sovranità sulle proprie ricchezze e risorse sia il rispetto di obblighi funzionali e prodromici dello Stato quali, per esempio, la promozione e la tutela dei diritti umani.
A partire dagli anni Ottanta il diritto allo sviluppo ha iniziato a riqualificarsi quale diritto allo sviluppo sostenibile. Esso implica l’impegno dello Stato a soddisfare i bisogni e le esigenze delle generazioni correnti senza compromettere quelli delle generazioni future[6]. Da questo momento in poi si assiste alla crescita della sensibilità della comunità internazionale per la materia ambientale, tanto che il Rapporto Brundtland, da cui trae origine la codificazione del diritto allo sviluppo sostenibile, può essere identificato come la fonte – seppur non vincolante – cui ispirarsi per la sistematizzazione del diritto internazionale dell’ambiente.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’ambiente
La Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992 (c.d. Vertice della Terra) ha manifestato la volontà degli Stati di riflettere su tutti gli aspetti economici, sociali ed ecologici della sostenibilità, configurandosi così un approccio integrato e multidisciplinare.
In quell’occasione, infatti, gli Stati adottarono una Dichiarazione nella quale vennero delineati gli obiettivi di sviluppo per il nuovo millennio: tra i tanti, si pensi alla responsabilità comune degli Stati nei confronti dell’ambiente ma differenziata in ragione del contributo di ciascuno alle emissioni, alla garanzia di pari opportunità o al dimezzamento della povertà.
Se la Dichiarazione finale è da considerarsi come atto non vincolante, la Conferenza di Rio del 1992 ha portato anche alla conclusione di due importanti trattati internazionali in materia ambientale:
- la Convenzione sulla biodiversità
- la Convenzione quadro sul cambiamento climatico.
La prima si pone l ‘obiettivo di impegnare gli Stati alla conservazione della diversità biologica e alla ripartizione equa dei benefici derivanti dalle risorse genetiche. Ciò che maggiormente stupisce è che la Convenzione sulla biodiversità conta la ratifica di 196 Parti – compresi, dunque, anche enti la cui soggettività internazionale è dubbia – ma non conta la ratifica degli Stati Uniti.
Diversamente, la seconda fissa una serie di obblighi al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera, differenziando tra quelli che gravano su tutti gli Stati parte e quelli che gravano solo sugli Stati parte più industrializzati. In ragione dell’art. 17 della suddetta Convenzione, il quale prevede di poterla attuare attraverso protocolli successivi, nel 1997 gli Stati adottarono il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore solo nel 2005, che fissava gli obiettivi per il periodo 2008-2012 sulla base del principio della responsabilità differenziata. Esso, infatti, istituiva un meccanismo di calcolo e scambio delle emissioni tale da consentire a ciascuno Stato di commerciare con gli altri le singole unità, realizzando così un vero e proprio mercato dell’inquinamento.
In vista della scadenza fissata nel Protocollo di Kyoto, la Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro adottò un emendamento per il periodo 2013-2020, al fine di stabilire nuovi impegni di riduzione delle emissioni.
Alla luce di quanto sopra, è proprio con la Conferenza di Rio del 1992 che iniziano a delinearsi i primi obblighi vincolanti per gli Stati in materia di diritto internazionale dell’ambiente.
Gli attuali obblighi di sviluppo sostenibile: convenzionali o anche generali?
Volgendo al termine dell’introduzione al diritto internazionale dell’ambiente, si deve infine ricordare che, in prosecuzione dell’attività che gli Stati posero in essere in attuazione della Convenzione quadro di Rio, nel 2015 venne adottato l’Accordo di Parigi.
Esso, entrato in vigore nel novembre 2016, vincola 186 Stati e l’Unione Europea quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. L’Accordo ha come obiettivo – da raggiungere entro il 2030 – di mitigare gli effetti nocivi derivanti dal cambiamento climatico, attraverso l’individuazione di modelli comportamentali per gli Stati.
Gli obblighi sono stati assunti dagli Stati su base nazionale, il cui singolo contributo realizzerà l’obiettivo comune. L’Accordo di Parigi, dunque, è da ascriversi alle fonti vincolanti, seppur solo per gli Stati che l’hanno ratificato.
Diversamente, l’Assemblea Generale nello stesso anno adottò una Dichiarazione – non vincolante – con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di 17 goals collettivi e non individuali, raggruppati in cinque gruppi di materie dall’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Banki-Moon: persone, prosperità, pace, alleanze e pianeta.
Tenuto tutto questo in conto, sembra prematuro affermare che i principi contenuti nella Dichiarazione di Rio e nell’Agenda 2030 siano integralmente tradotti in norme di diritto internazionale generale. Tuttavia, molti di questi principi sono stati codificati nelle summenzionate convenzioni internazionali e, come tali, vincolanti per i soli Stati che le hanno ratificate. Si deve, inoltre, evidenziare che il trend attuale va nel senso di recepire i principi del diritto internazionale dell’ambiente nei trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali. A tal riguardo, si pensi al Trattato sull’Unione Europea (TUE) al cui art. 3 fissa tra gli obiettivi generali quello di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e al cui art. 21 inserisce il medesimo tra gli obiettivi dell’azione esterna dell’Ue[7].
In definitiva, i principi di cui all’introduzione del diritto internazionale dell’ambiente hanno trovato ampio accoglimento negli atti di soft law delle Nazioni Unite e in qualche trattato internazionale in materia. Tuttavia, non appaiono maturi i tempi per poter concludere che tali principi costituiscano fonte di diritto internazionale generale[8], pur dovendo dar conto di una progressiva sensibilizzazione degli Stati alla materia ambientale.
Informazioni
Accordo di Parigi
Convenzione quadro sul cambiamento climatico
Dichiarazione sull’ambiente umano
Dichiarazione su ambiente e sviluppo
Protocollo di Kyoto
SINAGRA-BARGIACCHI, 2019, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffré Francis Lefebvre
Trattato sull’Unione Europea (TUE) – In formato pdf: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
[1] Cfr. CIG, Legalità dell’uso dell’arma nucleare, 1996.
[2] Ex multis, CPA, Caso Fonderia di Trail, 1941.
[3] Ex multis, CPGI, Fiume Order, 1929.
[4] Si tratta di un atto di soft law e dunque non vincolante per gli Stati.
[5] Tra i principi più importanti si ricordano il diritto di vivere in un ambiente che garantisca dignità e benessere, la tutela intergenerazionale e l’approccio integrato sviluppo e ambiente.
[6] Rapporto Brundtland della World Commission on Environment and Development (1987).
[7] Per approfondimenti sul tema, si veda D. VERALDI, La tutela internazionale dell’ambiente, al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/12/la-tutela-internazionale-ambiente/
[8] Sui caratteri della consuetudine, si veda A. FEDERICO, La consuetudine internazionale, al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2021/09/21/la-consuetudine-internazionale/

Angela Federico
Ciao, sono Angela. Dottoressa in Giurisprudenza cum laude con una tesi sul diritto alla vita, ho perfezionato i miei studi con il Master SIOI in Studi Diplomatici e attualmente ricopro la funzione di addetta all'Ufficio per il Processo presso la sezione penale del Tribunale di Castrovillari. Nutro un particolare interesse per tutte le materie attinenti al diritto pubblico generale, i.e. diritto costituzionale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Parlo fluentemente inglese e spagnolo e mi aggiorno quotidianamente sulle questioni di attualità internazionale più rilevanti.