Che cos’è la doppia cittadinanza? Come si può ottenere? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

 

Modi di acquisto della cittadinanza italiana

Prima di parlare della doppia cittadinanza, è bene introdurre l’argomento partendo dalla cittadinanza italiana e di come questa si acquisti.

La cittadinanza[1] indica il rapporto tra un individuo e lo Stato. In Italia la disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge 91/1992.

Nel nostro Paese è possibile acquistare la cittadinanza italiana jure sanguinis oppure jus soli. L’acquisizione della cittadinanza jure sanguinis avviene nel caso in cui almeno uno dei genitori biologici o adottivi sia cittadino italiano. Però, qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca, invece, l’adottato conserva la cittadinanza italiana.

L’acquisizione della cittadinanza secondo il criterio alternativo dello jus soli, invece, è prevista per:

  • coloro che nascono nel territorio italiano e non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori stessi esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza;
  • coloro che nascono in Italia da genitori ignoti o apolidi, cioè privi di qualsiasi cittadinanza;
  • coloro che sono figli di persone ignote e che vengono trovati, a seguito di abbandono, nel territorio italiano, e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza.

 

L’art. 2 della legge sopra citata prevede un altro modo di acquisto della cittadinanza italiana: il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani) durante la minore età del figlio. Nel caso in cui tale riconoscimento o dichiarazione avvenga durante la maggiore età del figlio, invece, quest’ultimo può conservare la propria cittadinanza oppure eleggere quella determinata dalla filiazione con un’apposita dichiarazione da rendere entro dodici mesi dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale della filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l’accertamento della filiazione sia avvenuto all’estero.

Le persone straniere o apolidi che hanno un’origine italiana, cioè un discendente fino al secondo grado che sia un cittadino italiano per nascita, possono acquisire la cittadinanza italiana a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • prestazione di effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiarazione preventiva di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • esercizio di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.

 

Un’altra modalità di acquisto della cittadinanza italiana è quella riguardante lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, nel caso in cui dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Possono chiedere la cittadinanza italiana anche gli stranieri che risiedono in Italia da almeno 10 anni e dimostrino di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Ai sensi dell’art. 5 l. 91/1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

I requisiti per l’acquisto di cittadinanza per matrimonio sono stati modificati dal cd. Pacchetto Sicurezza (l. 94/2009). La legge del 2009 ha raddoppiato la durata minima di residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia in caso di matrimonio con prole (dai sei mesi a un anno) e l’ha quadruplicata nel caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni). Invece, nel caso in cui il coniuge di un cittadino italiano risieda all’estero, la durata minima del matrimonio senza prole rimane pari a 3 anni e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).

 

Doppia cittadinanza: quando è possibile?

Una volta chiariti la definizione di cittadinanza e i modi di acquisto di quella italiana, vediamo come ottenere la doppia cittadinanza.

In alcuni casi è possibile ottenere la cittadinanza del Paese in cui si emigra mantenendo anche quella italiana. È questa l’ipotesi della cd. doppia cittadinanza. La legge italiana 91/1992, infatti, consente di essere cittadini di più Stati.

Tale assunto vale sia per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero in modo stabile e desiderano ottenere anche la cittadinanza del Paese in cui vivono, sia per coloro che giungono in Italia e decidono di viverci senza rinunciare a essere cittadini del loro Paese di origine.

I cittadini italiani divenuti cittadini di Paesi esteri perdono la cittadinanza italiana solo per espressa rinuncia, che può essere volontaria o imposta dalla legge del Paese estero del quale intendono acquisire la cittadinanza.

Ottenere la doppia cittadinanza non è sempre possibile. Alcuni Stati, come l’Ucraina, l’India e la Cina, non la ammettono. Sono queste le ipotesi nelle quali in caso di ottenimento di una nuova cittadinanza estera si perde la cittadinanza del Paese di origine.

La normativa varia da Stato a Stato e può anche dipendere da accordi internazionali tra i Paesi. Alcuni consentono di avere la doppia cittadinanza solo quando la seconda derivi da matrimonio, altri prevedono la perdita automatica della cittadinanza nel caso in cui la persona acquisti quella di un altro Stato. Altri Paesi ancora riconoscono la doppia cittadinanza, ma con dei limiti all’esercizio di alcuni diritti, come quello di voto.

Se state pensando di trasferirvi all’estero o vivete già all’estero da un po’ di tempo e desiderate conoscere le regole di quel Paese vi consiglio di consultare il sito del Consolato o dell’Ambasciata.

Numerosi Stati, anche extraeuropei, non consentono di mantenere la cittadinanza del Paese d’origine quando si fa domanda di cittadinanza verso il Paese in cui si risiede[2].

In tutti questi casi, mancano degli accordi con l’Italia e quindi se i loro cittadini acquisiscono la cittadinanza italiana, perdono quella propria. Allo stesso modo, se un cittadino italiano acquista la cittadinanza di uno di questi Paesi, cessa di essere italiano.

Naturalmente, la cittadinanza di origine si può riprendere tornando nella patria natia e rinunciando a quella italiana.

L’elenco è in continua evoluzione.

 

Le relazioni tra Italia e Spagna: una possibile cittadinanza italo-spagnola

La Spagna, per esempio, potrebbe presto scomparire dalla lista. Il Ministero degli affari esteri, infatti, vede con interesse la possibilità di stipulare un accordo bilaterale con il Paese di Dalì e di Picasso che riconosca agli italiani residenti nel Paese iberico lo status della doppia cittadinanza italo-spagnola.

Nel mese di luglio 2021 l’Italia ha aperto un dialogo sull’argomento con Juan Gonzales Barba, Segretario di Stato Spagnolo, il quale, prendendo “buona nota” della proposta italiana, ha precisato inoltre che ove l’opzione dell’accordo bilaterale non dovesse risultare praticabile da parte del suo Paese, si potranno studiare, comunque, possibili miglioramenti della legislazione spagnola esistente, ad esempio a partire dai diritti previsti dalla cittadinanza europea.

La doppia cittadinanza permetterebbe di usufruire di tutti i diritti garantiti dai due Stati senza subire una discriminazione fra “stranieri” e “cittadini”. Ad esempio, oggi gli italiani residenti in Spagna (empadronados) devono pagare le tasse e possono usufruire di tutti i servizi erogati dalle autorità pubbliche spagnole, ma non possono votare né candidarsi alle elezioni generali né a quelle regionali (cd. autonomiche), cioè le istituzioni politiche più importanti della vita politica del Paese. Possono farlo, in base ai Trattati europei, soltanto alle elezioni municipali e a quelle per il Parlamento Europeo.

L’accordo italo-spagnolo consentirebbe agli italiani residenti in Spagna di non dovere scegliere fra passaporto italiano e spagnolo.

L’acquisizione della cittadinanza spagnola porterebbe all’eliminazione delle fastidiose procedure burocratiche e, soprattutto, consentirebbe di poter partecipare pienamente alla vita politica spagnola. Inoltre sarebbe un segnale, ancorché simbolico, dell’amicizia fra i due Paesi – soprattutto da parte spagnola, perché l’Italia riconosce già la doppia cittadinanza.

 

Vantaggi e svantaggi della doppia cittadinanza

Uno dei principali vantaggi della doppia cittadinanza è la possibilità di vivere e lavorare liberamente nei due Paesi senza un permesso di lavoro o un visto, quindi con relativa facilità. Inoltre questa consente di votare in entrambi i Paesi e di avere due passaporti, eliminando così la necessità di visti di lunga permanenza.

Se ci si trasferisce in un altro Paese, inoltre, bisogna tenere a mente che in alcuni casi essere un cittadino straniero comporta l’impossibilità di svolgere alcune funzioni, di esercitare alcuni diritti o di partecipare a bandi e concorsi. Inoltre, può rendere più faticoso e lungo ottenere i documenti per avviare un’attività.

Per chi si trasferisce all’estero, ma non intende recidere il cordone ombelicale con la madre Patria, anche in vista di un futuro ritorno, è consigliabile prende in considerazione la doppia cittadinanza.

Se ve lo state chiedendo, sì. Avere la doppia cittadinanza può comportare un piccolo svantaggio. Si è vincolati dalle leggi di entrambi i Paesi e si è soggetti alle imposte di entrambi per i redditi guadagnati. Quest’ultimo inconveniente è però limitato da alcuni trattati tra Stati. Gli USA e la Nuova Zelanda, ad esempio, hanno firmato un trattato al fine di evitare la doppia imposizione!

Informazioni

B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, XI edizione

F. Marella, D. Coarreau, Giuffrè, 2018

https://www.interno.gov.it

[1] http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/20/costituzione-e-cittadinanza-italiana-europea/

[2] Questi Stati sono i seguenti: Spagna, Norvegia, Irlanda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Georgia, Kazakistan,  Ucraina, Andorra, Bolivia, Botswana, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Democratica del Congo, Congo francese, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Gibuti, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malesia, Mali, Mauritania, Mauritius, Messico, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Ruanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Venezuela, Zambia.