Su quali basi normative è contestata alla Rfi s.p.a. la responsabilità penale nel disastro di Pioltello del 2018? Quando l’ente risponde del fatto commesso dall’intraneo? In quali casi non sussiste la responsabilità del soggetto che ricopre la posizione di garanzia? Quando rileva la normativa antinfortunistica e quali sono le conseguenze della sua violazione?
Il disastro di Pioltello e la responsabilità di Rfi s.p.a.
Il caso che andiamo ad analizzare riguarda il disastro ferroviario verificatosi il 25 gennaio 2018, a Pioltello, quando il treno n. 10452, che viaggiava sulla tratta Milano-Venezia, ha deragliato a causa della rottura di un giunto del mezzo di trasporto.
L’incidente ha cagionato la morte di tre passeggeri ed il ferimento di altri 99 che si trovavano a bordo del treno. In relazione a tale disastro ferroviario, la Procura di Milano ha avviato un’indagine preliminare, pervenendo alla conclusione che lo stesso si sarebbe potuto evitare dal momento che gli addetti alla manutenzione avevano, previamente, segnalato talune problematiche inerenti al buon funzionamento del mezzo. In particolar modo, la Procura ha svolto indagini su una serie di omissioni, nell’ambito della sicurezza del lavoro, imputabili alla società Rfi -Rete Ferroviaria Italiana-.
Il disastro di Pioltello: la responsabilità di Rfi s.p.a. ai sensi del d.lgs 231/01
Primariamente va rilevato che la responsabilità della Rfi s.p.a. nel disastro di Pioltello si fonda sulla normativa inerente alla cd responsabilità dell’ente, ovvero a dire il d.lgs 231/2001. In particolare, l’articolo 5 dispone che:
“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso – nel caso di specie: i dirigenti di Rfi s.p.a.-;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) – nel caso di specie: i datori di lavoro del personale manutentivo-”.[1].
L’articolo 7 del medesimo d.lgs. prevede che “nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente e’ responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.
Nel caso in questione, Rfi s.p.a. ha omesso di vigilare sulla mancanza di anomalie del funzionamento del mezzo di trasporto, benché a non essere intervenuti siano stati gli amministratori, i dirigenti, i ‘superiori’ del personale di manutenzione.
Ci domandiamo quale sia potuto essere l’interesse o il vantaggio di Rfi s.p.a. in ordine ai fatti, di natura omissiva, posti in essere dai predetti soggetti: la società si sarebbe dovuta far carico di un dispendio di tempo e danaro necessari alla regolamentazione delle anomalie del funzionamento del treno, denunciate dal personale manutentivo. Il vantaggio, dunque, era di natura economica, sia in quanto a risparmio diretto di danaro non impiegato nella manutenzione sia sotto il profilo della massimizzazione del servizio senza pause interruttive dello stesso che, invece, sarebbero state necessariamente implicate da eventuali interventi manutentivi.
A questo riguardo, preme evidenziare la sentenza n. 38363/2018 della Cassazione: “..ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione”, che argomenta di un vantaggio non necessariamente diretto come lo è il conseguimento di un utile. Allo stesso modo, la sentenza n. 3157/2019 per cui “i requisiti dell’interesse e del vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo”.[2]
Nel disastro di Pioltello la responsabilità di Rfi s.p.a. ha anche interessato l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 25-septies co. 2 d.lgs 231/2001, che recita “..in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote”; trattasi, dunque, della responsabilità per la violazione delle disposizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, di cui al d.lgs 81/2008.
Il disastro di Pioltello: la responsabilità di Rfi s.p.a. secondo la normativa antinfortunistica
Le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 prescrivono il pedissequo controllo del buon funzionamento del “posto di lavoro” e, in combinato disposto con l’articolo 2087 del codice civile (“tutela delle condizioni di lavoro”), danno attuazione all’articolo 41 della Costituzione, che sancisce la primazia dei diritti fondamentali – la sicurezza e la salute – sulle ragioni di profitto.
Per quanto concerne la normativa antinfortunistica, l’applicazione delle relative disposizioni richiede che l’evento si verifichi in un sito definibile, per legge, “luogo di lavoro”. Nello specifico, l’articolo 62 del d.lgs 81/2008 prevede che si intendano per luoghi di lavoro “unicamente ai fini dell’applicazione del presente titolo, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto …”.
Alla luce della lettera dalla norma, il treno, quale mezzo di trasporto, parrebbe escluso dall’ambito applicativo della vigente normativa antinfortunistica, tuttavia si deve porre l’accento sull’inciso “unicamente ai fini del presente titolo” ed evidenziare che si tratta del titolo secondo del d.lgs 81/2008, concernente norme di dettaglio, indi per cui per tutte le disposizioni generali i mezzi di trasporto rientrano nella definizione di “luogo di lavoro”. Si può pacificamente rinviare, dunque, alla normativa antinfortunistica per delineare altri profili della responsabilità di Rfi s.p.a. nel disastro di Pioltello.
A conferma di ciò, la sentenza n. 45316/2019 della Cassazione[3] ha sostenuto che “nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo delle misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dall’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa”. Ancora, una Cassazione più recente con sentenza n. 32178/2020 ha previsto che “in tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro le norme antinfortunistiche son dettate a tutela anche di terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza col titolare dell’impresa, di talchè, ove in tali si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposo, è ravvisabile la colpa per violazione di norme dirette a prevenire l’infortunio sul lavoro”.
Ai fini della disamina della responsabilità di Rfi s.p.a. nel disastro di Pioltello, infine, preme evidenziare il fatto che la violazione della normativa antinfortunistica configura un’aggravante, e dunque implica un aumento di pena, in materia di omicidio colposo e lesioni.
In particolare ai sensi dell’articolo 589 comma 2 c.p. (“omicidio colposo”) la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni, prevista dal primo comma, è fissata ad un minimo edittale di anni 2 e ad un massimo di anni 7, al comma secondo, “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Ai sensi dell’articolo 590 comma 3 c.p. (“lesioni personali colpose”) la pena della reclusione fino a 3 mesi è fissata ad un minimo edittale di mesi 3 e ad un massimo di anni 1 “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
Il disastro di Pioltello: la responsabilità di Rfi s.p.a. in base all’articolo 40 c.p.
Il bene giuridico tutelato dalla norma che sanziona il disastro ferroviario, l’articolo 430 del codice penale, è la incolumità pubblica, tanto dei passeggeri a bordo del mezzo quanto di soggetti esterni. La sua tutela, nel caso di specie, risulta affidata ex lege alla Rfi s.p.a., quale soggetto responsabile della gestione e del controllo delle operazioni effettuate dai “sottoposti” (cfr i soggetti di cui all’art. 5 del d.lgs 231/01), così come del mancato svolgimento delle stesse, idonee a cagionare l’evento “disastro ferroviario”.
Da qui, il necessario richiamo all’articolo 40 del codice penale che, al secondo comma, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”. L’obbligo di impedimento dell’evento si ravvisa, in particolare, in capo a quanti rivestono una posizione c.d. di garanzia, da riconoscersi, questa, nel vincolo esistente tra un soggetto garante ed un bene giuridico, il cui titolare non è in grado di tutelarlo in via autonoma. Nel caso da noi esaminato, la Rfi s.p.a. è, in questo senso, garante del buon funzionamento del mezzo di trasporto, dunque dello svolgimento degli opportuni interventi manutentivi eventualmente necessari a ciò, al fine di tutelare il bene giuridico predetto. Tecnicamente si dice che risponde per un reato omissivo improprio[4].
Ma in quali casi concreti l’ente-garante è tenuto a rispondere? Quando ciò non accade?
Il caso della negligenza
La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 39125 del 2008, ha sostenuto che il garante è responsabile della condotta negligente del lavoratore; in particolare, ove il garante abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, egli non può invocare, quale causa di esenzione della colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti e imperite da parte dei lavoratori. Nel caso di specie si è trattato della negligenza rimproverabile ai datori di lavoro del personale manutentivo, che hanno omesso di considerare le previe segnalazioni del personale medesimo.
Il caso dell’evento raro
La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 27186 del 2019[5], ha previsto che il garante sia responsabile anche nel caso in cui l’evento verificatosi sia qualificabile come raro se, comunque, prevedibile: “è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento”.
Nel caso in questione, la rottura di un giunto del mezzo, causa del deragliamento del treno, è configurabile come “evento raro” tuttavia sarebbe stato prevedibile ed evitabile in base all’esperienza e allo stato attuale della scienza tecnica, a fortiori per il fatto che talune anomalie erano state previamente segnalate dal personale manutentivo ai dirigenti di Rfi s.p.a.
Il caso della condotta abnorme
La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 26618 del 2020, ha sostenuto che “in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.
Un esempio tipico di condotta abnorme è quello del lavoratore che si reca in cantiere sprovvisto del casco, fattispecie ben lontana dal caso in esame che, dunque, non esenta il garante dall’essere perseguito penalmente per il danno cagionato dal sottoposto[6].
Il caso della delega
Un’altra fattispecie, oltre a quella della condotta abnorme del lavoratore, che vede escluso il nesso di causalità tra il “superiore” e l’evento, è rappresentata dalla delega di funzioni[7], che lo libera dalla responsabilità trasferita in capo al soggetto delegato. Nel caso di specie, infatti, tra gli imputati, chiamati direttamente a rispondere del disastro ferroviario, vi sono (ex) amministratori delegati di Rfi s.p.a. Tuttavia è importante tener conto del fatto che, alla luce dell’art. 16 co 3 d.lgs 81/2008, “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Il delegante ed il delegato rispondono, dunque, solidalmente ma a diverso titolo. Inoltre, in materia di sicurezza del lavoro, l’art. 17 prevede che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione dei rischi, rimanendo “scoperto” in ordine a tale obbligo indelegabile per il quale è chiamato a rispondere sempre direttamente.
Informazioni
[1] http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/21/il-rapporto-tra-modello-231-e-giurisprudenza/
[2] https://www.consigliolegale.com/2018/10/01/d-lgs-231-2001-interesse-e-vantaggio/
[3] https://www.necsi.it/news/dettaglio/03-12-2019-sentenze-45316-2019-sulla-nozione-di-luogo-di-lavoro_9512
[4] https://ilpenalista.it/bussola/reato-omissivo-improprio
[5] https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20571:cassazione-penale,-sez-4,-19-giugno-2019,-n-27186-omessa-valutazione-del-rischio,-seppur-raro,-insito-nelle-operazioni-di-rimozione-del-materiale-plastico-dall-estrusore-di-una-pressa-ad-iniezione-responsabilit%C3%A0-del-datore-di-lavoro-e-del-rspp&catid=17&Itemid=138
[6] https://studiolegaleramelli.it/2021/08/03/la-suprema-corte-torna-sul-tema-dellabnormita-della-condotta-del-lavoratore-e-dei-presupposti-necessari-a-ritenere-interrotto-il-nesso-causale-tra-omissione-del-datore-di-lavoro-ed-evento-les/
[7] https://www.laleggepertutti.it/454221_cose-la-delega-di-funzioni

Desireè Ferrario
Ciao, sono Desirèe. Ho conseguito cum laude la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Attualmente svolgo il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte d'Appello di Milano, IV Sez. Pen. Il mio sogno è fare il Magistrato, ed una mia grande passione è la scrittura.