La fattispecie dell’omicidio aggravato dallo stalking alla luce delle Sezioni Unite 2021

 

Inquadramento generale della fattispecie

La fattispecie delittuosa derubricata “omicidio”, disciplinata nel Libro II titolo XII, trova generale definizione all’art 575 c.p. e vede quale bene giuridico tutelato la vita umana. Stando all’inquadramento dottrinale e giurisprudenziale trattasi di una fattispecie di reato comune, a forma libera, di evento, di danno, causalmente orientato in cui la condotta mortifera è suscettibile di manifestarsi in forma attiva o omissiva. A fianco alla fattispecie generale si delineano poi alcune forma aggravate di omicidio. Più nel dettaglio, le aggravanti specifiche dell’omicidio sono definite agli articoli 576 e 577 c.p. tra queste, di particolare rilevanza, anche alla luce del dibattito giurisprudenziale che ne è scaturito e che ha visto, da ultimo, la rimessione alle Sezioni Unite, vi è la fattispecie delittuosa dell’omicidio aggravato dallo stalking che trova inquadramento normativo nel combinato disposto degli articoli 575-576 n. 5.1. per effetto del quale il legislatore prevede un aggravamento di pena rispetto al reato base comminando la pena dell’ergastolo.

 

Le tesi in campo

Stando al dato letterale dell’aggravante, la stessa testualmente prevede la pena dell’ergastolo nel caso in cui l’omicidio sia stato commesso “dall’autore del delitto previsto dall’art 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa”.

La terminologia impiegata dal legislatore ha dato adito ad alcuni contrasti giurisprudenziale e dottrinali; in primo luogo se, ai fini della configurazione della fattispecie nella sua forma aggravata bastasse l’identità soggettiva tra l’autore del reato di omicidio e quello di stalking o se, in ossequio ai principi cardine del sistema penalistico italiano, non fosse, invece, necessario anche un collegamento strutturale tra le due fattispecie di reato.

Connesso a questa questione è quella relativa al trattamento giuridico da attribuire, ovvero se la fattispecie delittuosa dell’omicidio aggravato dallo stalking ed il reato di stalking debbano concorrere o se, invece, operi l’assorbimento della fattispecie meno grave dando vita ad un’ipotesi di reato complesso ex art 84 c.p.

 

(segue) la prima tesi: il concorso di reati

Secondo la presa di posizione della Prima Sezione penale della Cassazione[1] il rapporto tra la fattispecie delittuosa di cui all’art 612 bis c.p. e l’omicidio aggravato dallo stalking sarebbe nel senso del concorso di reati.

Più nel dettaglio, alla base di questo orientamento vi è l’idea secondo cui deve negarsi l’assorbimento tra le due fattispecie delittuose a fronte del fatto che le stesse non si troverebbero in un rapporto di specialità.

A sostegno di tale impostazione vi è il dato letterale da ravvisarsi nell’espressione usata dal legislatore nell’art 576 n. 5.1 ovverosia il riferimento all’ “autore del delitto previsto dall’art. 612 bis”. Tale sintagma, dunque, non valorizza la sussistenza di un rapporto di occasionalità tra i delitti in questione, differentemente dal precedente n. 5)[2].  Altro elemento a sostegno di tale ricostruzione è la considerazione per cui ai fini dell’operatività dell’aggravante sarebbe necessaria la mera identità tra l’autore del delitto di omicidio e l’autore del delitto di stalking, dando conseguentemente all’elemento aggravatore all’interno di tale fattispecie carattere soggettivo.

Dunque, la fattispecie di omicidio aggravato dallo stalking non sarebbe destinata a punire le condotte di atti persecutori poi sfociate nell’omicidio della vittima, ma piuttosto a sanzionare più severamente fatti di omicidio resi di per sé più gravi «dall’essere l’autore colui che prima, non importa quando, ha oppresso la vittima con atti persecutori»[3].

I fatti di atti persecutori, conseguentemente, conserverebbero autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 612 bis c.p., il quale secondo questo indirizzo è punibile in concorso con il delitto di omicidio aggravato, stante l’assenza di qualsiasi interferenza tra i due reati a livello di fattispecie astratte.

 

(segue) la seconda tesi: l’omicidio aggravato dallo stalking quale reato complesso

Secondo una diversa impostazione, portata avanti dalla Terza sezione della Cassazione[4],invece, il reato di omicidio aggravato dallo stalking si configura quale reato complesso ex art 84 c.p.

Sulla base di tale ragionamento, dunque, il disvalore delle condotte persecutorie poste in essere in precedenza sono idonee ad esser riassorbite nell’omicidio ai danni della medesima persona offesa. Omicidio che, quindi, si appalesa quale evento culminante di un “climax” di violenza.

Per sconfessare l’argomento letterale avanzato dalla tesi contrapposta, la Cassazione ha sottolineato come l’«infelice e incerta» formulazione della disposizione citata non possa giustificarne un’interpretazione soggettivistica incentrata sul tipo di autore, poiché «la pena si giustifica non per ciò che l’agente è, ma per ciò che ha fatto. In altri termini, ciò che aggrava il delitto di omicidio non è il fatto che esso sia commesso dallo stalker in quanto tale, ma che esso sia stato preceduto da condotte persecutorie che siano tragicamente culminate, appunto, con la soppressione della vita della persona offesa»[5].

Quello che rileva, ai fini dell’assorbimento, è la particolare connessione sussistente in questi casi tra i fatti di atti persecutori e di omicidio. Proprio lo stretto legame insito nella vicenda si configura quale fondamento della fattispecie di omicidio aggravato dallo stalking nella sua configurazione di reato complesso e, al tempo stesso, giustificherebbe, l’applicazione della pena dell’ergastolo.

Un differente approccio interpretativo, del resto, da un lato porterebbe ad una sostanziale interpretatio abrogans[6] dell’art. 84 c.p., e, dall’altro, ad una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale alla base della disciplina del reato complesso.

 

L’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite

A fronte di tale contrasto interpretativo, la Quinta Sezione della Cassazione, rimette la questione alle Sezioni Unite.

In particolare, il quesito sottoposto agli Ermellini con l’ordinanza di remissione n. 14916/2021[7]  è “se, in caso di concorso tra i fatti di reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576/1, n. 5.1, c.p., sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84/1, c.p., che assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p,. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa”.

La Quinta Sezione sosteneva di non poter condividere l’orientamento interpretativo del concorso di reati. Ad avviso del giudice remittente, infatti, tale impostazione, basata sull’interpretazione soggettivistica dell’aggravante, si scontrava con i principi cardine del sistema penale quali quello di materialità e offensività.

Il dato letterale e conseguentemente la necessità di ancorare l’aggravante in esame a un rapporto di connessione finalistica e/o temporale tra il fatto di omicidio e il fatto di atti persecutori emerge chiaramente dalla stessa disposizione normativa, la quale valorizza non solo l’identità dell’autore dei fatti-reato, ma altresì della persona offesa.

 

Il “dictum” della Corte: la sentenza n. 38402/2021

I giudici della Cassazione, dopo un rapido excursus sulle principali argomentazioni addotte a fondamento dei due differenti orientamenti interpretativi che hanno determinato la rimessione alle Sezioni Unite stesse, si soffermano sugli elementi ritenuti necessari per la configurazione del reato complesso ex art 84/1 c.p.

Sul punto, gli Ermellini sottolineano come, a fianco del requisito tradizionale della necessità che l’elemento costitutivo o la circostanza aggravante configurino un fatto oggettivamente rilevante in quanto tale con conseguente irrilevanza delle mere qualificazioni soggettive dell’agente, ritengono sia altresì necessario l’ulteriore requisito dell’unitarietà dell’azione complessiva stante la natura derogatoria dell’art 84 rispetto a quella dell’art 81 c.p.

Per quanto attiene poi alla sussistenza del requisito dell’unitarietà dell’azione, ad avviso della Corte, lo stesso richiede, oltre alla contestualità spazio-temporale tra i singoli fatti che integrano la fattispecie complessa, anche un legame finalistico tra i fatti posti in essere.

Alla luce delle considerazioni sopra, e valorizzando il dato letterale della norma che fa espresso riferimento all’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa, le Sezioni Unite affermano che tale formulazione non si riferisce alla mera identità del soggetto agente, limitando l’oggetto dell’aggravante ad un aspetto soggettivo, ma attribuisce risalto alla circostanza che i due reati siano diretti nei confronti della medesima persona. Conseguentemente, il reato di atti persecutori viene riportato per intero nella fattispecie prevista dall’art. 576 c.p. ritenendo configurato un reato complesso con conseguente assorbimento del delitto di cui al 612 bis c.p. entro la fattispecie di omicidio aggravato dallo stalking[8].

Gli Ermellini si premurano poi di effettuare alcune precisazioni: in particolare, hanno ritenuto che la configurazione della fattispecie quale reato complesso non conduce al paradosso di escludere la punibilità dell’attività persecutoria ove essa sia seguita dall’omicidio della vittima con una notevole distanza temporale dall’omicidio della vittima, mancando, in questo caso, l’unitarietà del fatto.

Informazioni

A. LARUSSA, Omicidio aggravato da stalking nei confronti della stessa vittima: è reato complesso, novembre 2021 consultabile al link: https://www.altalex.com/documents/news/2021/11/04/omicidio-aggravato-da-stalking-reato-complesso

S. BERNARDI, L’omicidio aggravato per esser stato commesso dall’autore del delitto di stalking è un reato complesso? La parola alle Sezioni Unite, aprile 2021 consultabile al link https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-13916-2021-rimessione-sezioni-unite-omicidio-aggravato-stalking#_ftn4

R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale parte generale, Torino, 2019.

F. GREGORACE, Le Sezioni Unite sul rapporto tra stalking e omicidio aggravato per essere stato commesso dall’autore degli atti persecutori, novembre 2021 consultabile al link: https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7770

[1] Tale ricostruzione è stata espressa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20786 del 12 aprile 2019

[2] Il n. 5) dell’art 576 c.p fa riferimento all’omicidio commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies

[3] Così Cassazione penale, Sez. I, n. 20786/2019

[4] Orientamento espresso dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30931 del 13 ottobre 2020

[5] Così Cass. pen., Sez. III, 30931/2020

[6] L’espressione significa letteralmente “interpretazione abrogatrice”

[7] Ordinanza n. 14916 del 1 marzo 2021 (dep. 20 aprile 2021)

[8] Della stessa autrice, su tematica parzialmente differente “omicidio stradale e omicidio stradale aggravato” consultabile al link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/24/omicidio-stradale-e-omicidio-stradale-aggravato/