La tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione: le modifiche degli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione. Cosa cambia?

 

Premessa

La tutela dell’ambiente e degli animali è entrata in Costituzione: l’8 febbraio 2022 si è concluso il lungo iter parlamentare, necessario per approvare le nuove modifiche agli articoli 9 e 41.

Si tratta di un cambiamento che – per la sua portata – è già stato definito epocale e frutto delle moderne esigenze di tutela, nonché di una mutata sensibilità sulle tematiche ecologiche.

Sino a pochi decenni fa una simile trasformazione alla Carta Costituzionale sarebbe apparsa quantomeno “bizzarra”, ma oggi rispecchia il grande cambiamento valoriale che sta coinvolgendo la società.

Il valore della tutela ambientale – spesso percepito in passato come distante dalla vita quotidiana – oppure la previsione nella nostra fonte primaria della protezione degli animali, non sono altro che l’estrinsecazione di quella che Ronald Inglehart definiva la “rivoluzione silenziosa”: un lento e progressivo cambiamento di valori, ideologie, che segna il passaggio dalla società materialistica a quella post-materialistica.

La tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione giuridicamente è un punto di svolta: ambiente ed animali, dunque, non sono più percepiti come mere “res”, in conformità anche all’orientamento eurounitario, bensì come – rispettivamente – valore primario e esseri dotati di dignità.

 

L’art. 9: la tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione

La tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione, ascritta tra i principi fondamentali, a conferma della sua stessa rilevanza.

Per quanto riguarda l’ambiente, si tratta di un ampliamento di quanto previsto dal testo originario che tutelava il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico. Con tale aggiunta è consacrata anche la tutela ambientale, in un senso maggiormente più ampio.

La nuova disposizione, infatti, stabilisce che:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

 

L’ambiente, così descritto, è elevato a valore primario meritevole di protezione costituzionale, in sintonia con le fonti superprimarie europee:

«La modifica è in linea con la normativa europea; si ricorda, infatti, che la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), si occupa della tutela dell’ambiente all’art. 37, stabilendo che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere».

 

Ciò che colpisce è la chiosa finale della nuova norma in tema ambientale: “Anche nell’interesse delle future generazioni”, non solo perché rimanda allo sviluppo sostenibile – principio basilare del diritto dell’ambiente[1] – ma perché esprime la capacità del Legislatore costituzionale di volgere lo sguardo al futuro. È una sorta di eredità in termini di tutela giuridica e valoriale, tant’è che è annoverata tra i principi fondamentali, adeguata al mutamento sociale e resa possibile dalla natura stessa della Costituzione.

L’altra modifica all’articolo 9 è la seguente “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Tale previsione è una misura di civiltà, che segue anch’essa (come la tutela dell’ambiente) la normativa dell’Unione Europea. L’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che:

“l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali. L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose”.

 

Con la tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione lo Stato ha avocato a sé il potere di regolamentare, mediante riserva di legge assoluta, i modi e le forme della stessa per quanto concerne degli animali. La riserva in questione è una tra le massime garanzie dello Stato di diritto, volta a prevedere che la materia sia disciplinata interamente dalla legge ordinaria[2].

Tutto ciò premesso, è utile citare anche la clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali: «La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti».

 

L’art. 41: l’ambiente e la salute come limiti all’iniziativa economica privata

La tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione coinvolge anche le altre modifiche approvate dal Parlamento, comprendendo l’immissione nell’articolo 41 di due ulteriori limiti all’iniziativa economica privata: la salute e l’ambiente.

Il testo previgente recitava:

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

 

Gli innesti relativi ai limiti sulla salute e l’ambiente sono i seguenti: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

 

Al secondo comma sono state aggiunte la salute e l’ambiente, al novero di cause limitative già enucleate per l’iniziativa economica privata. Il Legislatore ha voluto rimarcare l’importanza di queste nuove modifiche, strutturando diversamente l’ordine dei limiti: «I primi due limiti (salute e ambiente) vengono anteposti agli altri, dando in tal modo attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela dell’ambiente come valore primario da tutelare. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell’attività economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali».

 

La ratio del sopracitato dettato costituzionale è la prevalenza, in caso di contrasto, dell’interesse pubblico sul privato. Nello specifico, per le nuove modifiche: «Un conto, insomma, è permettere di svolgere liberamente un’attività imprenditoriale e cosa ben diversa è tollerare che tale attività possa inquinare più del dovuto con i conseguenti danni per il pianeta e per chi ci abita»[3].

Informazioni

Basile G., L’ambiente in Costituzione: modificati gli articoli 9 e 41. Ecco le novità, https://edizioni.simone.it/2022/02/10/ambiente-costituzione-modifica/ .

Fiore D., La riserva di legge: forma di garanzia dello Stato di diritto, www.dirittoconsenso.it .

A. Greco, Articolo 41 Costituzione italiana: spiegazione e commento, https://www.laleggepertutti.it/542046_articolo-41-costituzione-italiana-spiegazione-e-commento

[1] G. Basile, L’ambiente in Costituzione: modificati gli articoli 9 e 41. Ecco le novitàhttps://edizioni.simone.it/2022/02/10/ambiente-costituzione-modifica/.

[2] D. Fiore, La riserva di legge: forma di garanzia dello Stato di diritto, www.dirittoconsenso.it, 13/12/2021.

[3] A. Greco, Articolo 41 Costituzione italiana: spiegazione e commento, https://www.laleggepertutti.it/542046_articolo-41-costituzione-italiana-spiegazione-e-commento, 09/02/2022.