Gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno tanatologico, quindi per la perdita della vita, con sofferenza, a causa dell’illecito altrui?
Cosa si intende per danno tanatologico
Il danno tanatologico è il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi. Con le parole delle Sezioni Unite della Cassazione, è il “danno da violazione del diritto alla vita fatto valere (…) dagli eredi della vittima primaria dell’illecito”[1]. Questa è la definizione per così dire tecnica per comprendere la quale è utile passare, a contrario, attraverso quelle ulteriori nozioni di danno legate al momento della morte che più pacificamente appartengono all’ordinamento e che occorre tenere distinte dal danno tanatologico.
Il riferimento è alle categorie del danno biologico terminale[2] e del danno morale, detto anche danno catastrofale o da lucida agonia. Il primo è risarcibile quando, a seguito delle lesioni dell’integrità fisica con esito letale, il decesso sia sopraggiunto dopo un apprezzabile lasso di tempo, potendosi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso che sia anche medicalmente accertabile. In altri termini, il danno biologico terminale è quello seguente alla lesione del bene salute come danno conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato, nella fase tra la lesione e la morte. Il secondo, il danno morale, è rappresentato dalla sofferenza patita dalla vittima che, rimasta lucida all’esito della lesione, abbia vissuto l’angosciosa e consapevole attesa della propria fine imminente ed ineluttabile.
Queste due categorie di danno hanno in comune con il danno tanatologico il fatto di essere frutto di costruzioni giurisprudenziali ma le prime sono riconosciute come risarcibili su richiesta degli eredi della vittima deceduta ad opera del fatto illecito altrui, a differenza del qui esaminato danno tanatologico il cui risarcimento è molto discusso sia in giurisprudenza che in dottrina.
La giurisprudenza e le origini
In assenza di previsioni normative, il danno tanatologico nasce da una costruzione giurisprudenziale come accade sempre più spesso con particolare riguardo ai diritti della personalità[3].
L’interesse per la questione è remoto: risale al 1925, quando la giurisprudenza di legittimità ha inaugurato quello che si è poi consolidato come orientamento maggioritario. Da questo primo approccio di categorico diniego del risarcimento del danno da lesione del diritto alla vita di per sè, gradualmente la giurisprudenza si è aperta al risarcimento agli eredi dapprima – negli anni 90 – con riguardo al danno biologico terminale e poi – a partire dal 2008 – con riguardo al danno morale. Ciononostante, il risarcimento del danno tanatologico è stato negato per circa novanta anni prima di trovare riconoscimento e accoglimento, sebbene non ancora definitivi, in giurisprudenza.
Si vedano brevemente nel prosieguo i due orientamenti opposti in giurisprudenza non trascurando di rilevare i seppur non risolutivi interventi delle Sezioni Unite della Cassazione.
L’orientamento maggioritario
Dal 1925 la giurisprudenza ha sempre negato il risarcimento del danno tanatologico adducendo, di volta in volta a sostegno della sua tesi, uno o più argomenti. Primo fra tutti è l’argomento della mancanza di capacità giuridica per il quale si ritiene il diritto al risarcimento del danno c.d. tanatologico sia adespota, privo cioè di legittimo titolare, perché il momento in cui si concretizza il pregiudizio è anche quello in cui l’unico legittimo titolare viene a mancare[4].
In altri termini, si ritiene la mancanza di capacità giuridica osti all’acquisizione di un diritto risarcitorio e alla conseguente trasmissione in eredità. Alcuni autori, a questa tesi oppongono l’obiezione per cui è già presente nell’ordinamento un’altra ipotesi in cui la morte di una persona fa acquistare agli eredi diritti di credito aventi fonte nel decesso: è il caso delle indennità dovute dal datore di lavoro al lavoratore per la cessazione del rapporto lavorativo senza preavviso.
Ulteriore argomento è quello per cui si ritiene impossibile che il danno da morte sia eccezionalmente risarcibile di per sè come danno evento in quanto ciò introdurrebbe un’eccezione di portata così ampia da scardinare l’intero sistema della responsabilità civile basato sul danno conseguenza ex art. 2043 c.c. A questo proposito occorre qualche precisazione, utile a dar luce anche a espressioni utilizzate più su: ai sensi dell’art. 2043 c.c. nell’ordinamento risarcibile è non già la lesione in sé di un interesse giuridicamente tutelato (danno evento), quanto piuttosto solo il pregiudizio concretamente sofferto dalla vittima in conseguenza di detta lesione (danno conseguenza).
Questi sono i principali gli argomenti anche delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 2015 chiamate a decidere sul contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della coraggiosa sentenza cd. Scarano di cui tra breve.
L’orientamento minoritario
L’orientamento minoritario trova condivisione in alcune sentenze di merito e soprattutto in dottrina.
Rappresentativa dell’orientamento minoritario, quindi favorevole al risarcimento del danno tanatologico, è la poc’anzi menzionata sentenza Scarano. Prendendo le distanze dalle argomentazioni sopra riportate, tale pronuncia fonda la propria tesi sulla questione dell’identità ontologica della vita e della salute, quindi della coincidenza dell’integrità e dell’incolumità della persona. In questo senso la compromissione totale dell’integrità psico-fisica fa sorgere il diritto di credito al risarcimento e ciò senza che rilevi il fattore temporale rispetto al sopraggiungere della morte ai fini della trasmissibilità di detto credito.
Ora, in tale occasione la Corte di Cassazione per la prima volta ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte della vittima trasmissibile agli eredi, ai quali spetterà la liquidazione dei danni.
Tuttavia, lo spirito che si vuole qui celebrare è stato annebbiato dalla su menzionata sentenza delle S.U. del 2015 per poi trovare epifania nel 2018 quando la sentenza della Cassazione n. 26727/2018 ha riconosciuto il risarcimento del danno tanatologico, sia sotto il profilo biologico, che psicologico-morale, agli eredi della vittima sopravvissuta per “brevissimo tempo”.
Conclusioni
Per concludere è bene rendere esplicita e nota la necessità, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno tanatologico, di qualificare il diritto alla vita come un vero e proprio diritto soggettivo (al pari del diritto di proprietà) facente parte del patrimonio del danneggiato e la cui lesione legittima il risarcimento e la sua trasmissione agli eredi. Solo così non avrà importanza che sia decorso “un brevissimo tempo” o che la fine sia stata meno celere.
Informazioni
M. Intagliata, “Danno tanatologico: il dibattito sulla risarcibilità del danno da perdita della vita” in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 3 – Settembre-Dicembre 2015, p. 27
R. Mugavero, “Le Sezioni Unite sul danno tanatologico: “molto rumore per nulla”.” in Riv. Cammino Diritto, Fasc. 08/2015
M.E. Bagnato, “Danno tanatologico va riconosciuto se vittima era lucida prima di morire”, Cassazione civile, sez. III, sentenza 23/10/2018 n° 26727
1 Cass. Civ., S.U., 11/11/2008 n. 26972
2 N.B.: da non sovrapporre con il mero danno biologico non necessariamente legato ad eventi di morte quanto piuttosto, nell’ambito della responsabilità medica, a situazioni nelle quali il danno sia immediatamente riconducibile alla prestazione sanitaria. Sul tema si consiglia la lettura dell’articolo reperibile al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/19/la-responsabilita-medica/
3 Si pensi al discusso diritto di morire dignitosamente e alla correlata questione del cd. Testamento biologico. Per un approfondimento sul tema si consiglia la lettura dell’articolo reperibile al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/16/vita-e-consenso-excursus-l-219-2017/
4 “Il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è morto da una parte non è titolare di alcun diritto e dall’altra non è in grado di acquistarne” (Cass. Civ, Sez. III, del 23/2/2014 n° 3549)

Vittoria Rondana
Ciao, sono Vittoria. Sono laureata in Giurisprudenza e da quando mi sono iscritta all'università, in tanti mi han detto che me lo si leggeva in faccia, dei miei studi in ambito giuridico, ma non so ancora se fosse per gli occhiali o per quel che c'è dietro. In ogni caso, sono Vittoria e scrivo di tutto, per passione, da molto tempo. Nel corso degli anni e a partire dal 2015 anche sul mio blog, ho raccontato in ogni modo riflessioni sui giorni belli e sui giorni brutti e un po' in generale sulla vita che scegliamo o che ci capita, a volte non sapendo da che parte cominciare e altre correndo dritta al punto ché non c'è modo migliore per arrivare. Grazie a DirittoConsenso, oggi, le mie due più grandi passioni finalmente si incontrano e scrivo brevi approfondimenti sui temi giuridici che ho studiato negli anni appena trascorsi.