Una piccola premessa
In Italia, ma in generale nel panorama europeo, la popolarità della polizia scientifica ha raggiunto l’apice all’inizio degli anni Duemila grazie alla serie televisiva americana “C.S.I.: Crime Scene Investigation”. Il fascino suscitato dalle avanzate tecniche di indagine, oltre ad una nuova concezione del ruolo dell’investigatore – specializzato e coadiuvato da strumenti informatici all’avanguardia – hanno contribuito a sviluppare l’interesse per questa particolare struttura della Polizia di Stato.
Al di là degli aspetti mediatici, è indubbiamente vero che il contributo delle tecniche scientifiche di indagine ha migliorato l’attività degli investigatori. Nessuna questione, quindi, sull’importanza dei progressi fatti dal 1902 – anno della costituzione della prima Scuola superiore per la polizia scientifica italiana – ad oggi.
Di cosa si occupa la polizia scientifica?
La polizia scientifica è un’articolazione o struttura specializzata della Polizia di Stato, dedita alla parte tecnica dell’attività investigativa. Al fine di espletare le sue funzioni, si avvale di conoscenze interdisciplinari che abbracciano diversi ambiti, ad esempio: la chimica, l’informatica, la fisica, la biologia, della balistica.
In concreto gli agenti della polizia scientifica forniscono un apporto settoriale all’investigazione, mediante la raccolta e l’analisi di elementi reperiti sulla “scena del crimine”. Con questa terminologia si fa riferimento sia al luogo ove si è verificato un determinato fatto costituente reato (la c.d. “scena primaria”), sia a tutti i luoghi in cui si trovano degli indizi (la c.s. “scena secondaria”)[1].
Si pensi ad un omicidio: la scena primaria potrebbe essere la stanza in cui è stato commesso il delitto, mentre la scena secondaria il bagno dove il colpevole ha cercato di eliminare le tracce dell’evento criminale, ad esempio pulendo le mani, i vestititi e l’arma dal sangue.
La Polizia Scientifica interviene ed effettua un primo sopralluogo, finalizzato alla ricostruzione della dinamica relativa allo svolgimento dei fatti, nonché al tracciamento del “profilo” criminale.
Tutto presuppone che gli appartenenti a tale corpo di polizia debbano possedere requisiti di formazione e competenze, adatti all’espletamento delle specifiche mansioni loro richieste.
Le funzioni della polizia scientifica
Le funzioni della polizia scientifica sono strutturate in modo da integrare il lavoro svolto dalla “polizia ordinaria”: «In altre parole, la polizia scientifica interviene solamente quando l’attività investigativa non potrebbe proseguire con i propri mezzi. La polizia scientifica è di aiuto per la raccolta e l’analisi scientifica, ma una volta ricavata l’informazione e trasmessa alla squadra investigativa, il suo compito è finito»[2].
Nello specifico, la polizia scientifica[3]:
- effettua il test del DNA, umano o animale, sui reperti biologici;
- procede al segnalamento fotodattiloscopico;
- raccoglie e identifica le impronte digitali;
- ricostruisce tridimensionalmente il delitto;
- traccia il profilo criminale (profiling), per ottenere un identikit della persona sospettata, applicando metodi psicologici o criminologici;
- compie perizie grafologiche;
- esamina documenti ed effettua indagini grafiche;
- impiega conoscenze di biologia forense per il riconoscimento di pollini e vegetali;
- elabora una ricostruzione dei volti;
- promuove corsi di aggiornamento per colleghi di altri Paesi, con programmi didattici e di scambio[4].
Devesi tuttavia mettere nel dovuto rilievo, che le funzioni sopraelencate possono essere considerate invasive dell’integrità fisica della persona, basti pensare al prelievo del DNA. La l. 30 giugno 2009 n. 85 ha inserito nel l’art. 224-bis codice di procedura penale, al fine di delineare il perimetro di azione per i provvedimenti del giudice che implicano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.
La polizia scientifica opera in tale perimetro, con particolare riguardo ad alcune disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 224-bis. In estrema sintesi, il qui citato articolo stabilisce i principi da osservare durante l’assolvimento delle funzioni della polizia scientifica[5]:
- l’esecuzione coattiva di atti: «idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici», solo se assolutamente indispensabili per poter provare i fatti;
- l’indicazione del reato per il quale si procede, la descrizione dei fatti, oltre l’avviso specifico del tipo di prelievo/accertamento da compiere e delle motivazioni che lo rendono assolutamente indispensabile per le indagini;
- il compimento della notifica alle parti almeno 3 giorni prima della data scelta per l’esecuzione delle operazioni peritali;
- il divieto di condurre operazioni che violano divieti di legge e possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica e la salute della persona fisica (nascituro compreso);
- il divieto di operazioni che possono provocare sofferenze non lievi;
- il rispetto della dignità e del pudore, con la predilezione per le tecniche meno invasive;
- l’uso dei mezzi di coercizione fisica solo per il tempo ritenuto strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento (in caso di esecuzione coattiva);
- la nullità assoluta dell’atto se la persona non è assistita dal difensore, trattandosi di un’ipotesi di assistenza difensiva obbligatoria. Non bisogna dimenticare che: «Potendo questa persona subire esami molto invasivi da parte dell’autorità giudiziaria (quali intercettazioni, perquisizioni, sequestri, interrogatori, prelievi coattivi di campioni biologici, ecc.), il codice di procedura penale all’articolo 61 sancisce l’estensione temporale del diritto di difesa anche durante le indagini»[6].
Le tecniche utilizzate
Le tecniche di indagine maggiormente utilizzate della polizia scientifica sono le seguenti[7]:
1) La balistica
Consente di effettuare prove di sparo con le armi sequestrate, al fine di verificare l’impatto dei proiettili sulle superfici o corpi, nonché la ricostruzione della traiettoria da essi compiuta sulla scena del crimine. Gli addetti alla balistica sono chiamati a rispondere ad uno dei quesiti principali degli inquirenti: se l’arma esaminata ha sparato. A sostegno di questa tecnica interviene il sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System)[8], che consente il confronto tra il bossolo rinvenuto e gli altri presenti nella banca dati.
2) La dattiloscopia giudiziaria
Questa può essere definita come la tecnica più tradizionale della polizia scientifica, incentrata sull’analisi manuale delle impronte digitali e sulla successiva ricerca di correlazioni nel sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System)[9]. Prima di tutto gli addetti alla dattiloscopia giudiziaria vagliano l’utilizzabilità delle impronte, per poi procedere con i confronti nella banca dati.
3) La ricostruzione 3D e realtà virtuale
Per ottimizzare questa tecnica è stato creato un laboratorio interdisciplinare, in cui si assiste all’evoluzione dell’elaborazione della scena del crimine – un tempo basata su immagini e disegni –ed ora realizzata con l’impiego di tecnologie e prassi come la “motion capture”[10].
4) La dattiloscopia preventiva
tale tecnica, confluita nella sezione “divisione identità” della polizia scientifica, è strettamente connessa con la dattiloscopia giudiziaria. Si fonda, infatti, sull’esame e su tutta la fase comparativa delle impronte digitali.
5) La genetica forense
Può essere definita come la tecnica più “affascinante”, da sempre enfatizzata dal cinema o da autori di romanzi polizieschi. La genetica forense ruota attorno all’analisi del DNA, partendo da tracce di sangue, epitelio o da altri reperti biologici. È un’analisi sempre più dettagliata, grazie alla continua progressione tecnologica, impiegata per: delitti, ricerca di persone scomparse, incidenti, nonché nel progetto di riconoscimento dei caduti della Grande Guerra riemersi dal terreno a seguito delle modificazioni geologiche. Il punto di partenza sono le parti biologiche, che vengono analizzate e inserite nella “Banca Dati Genetica del DNA” per ottenere un riscontro.
6) Le impronte latenti
È la tecnica adottata per fare emergere le impronte nascoste su oggetti di diversa natura, presenti sulla scena del crimine. Per fare ciò la polizia scientifica ricorre a composti chimici, adatti a rendere visibili i frammenti di impronte.
I requisiti necessari
Le funzioni della polizia scientifica sono ormai imprescindibili per le indagini, pertanto occorrono requisiti specifici per entrare a farne parte. Fatti salvi i requisiti comuni ai concorsi pubblici per le forze armate (maggiore età, cittadinanza italiana e idoneità psicofisica al servizio), il candidato deve essere in possesso di una laurea specialistica. Tale titolo di studio deve essere adeguato allo svolgimento dei vari campi di indagini, ad esempio: biologia, fisica, informatica, psicologia, ingegneria, architettura.
Nell’ottica della formazione continua, specie in un settore lavorativo iperspecializzato ed in continua evoluzione come questo, gioca un ruolo importante anche l’aggiornamento giuridico. È essenziale, invero, la conoscenza dei cambiamenti normativi e giurisprudenziali. Basti pensare alla questione del prelievo del DNA in assenza del consenso da parte dell’interessato[11], la cui complessità necessita di una cognizione a completamento delle funzioni tenico-scientifiche.
Informazioni
Acquaviva M., Polizia scientifica: cosa fa?, www.laleggepertutti.it
Guerci A., Polizia scientifica come funziona? Cosa fa realmente, www.studiolegalebearzotti.it
Strada A., Il diritto di difesa dell’indagato, www.dirittoconsenso.it .
[1] A. Guerci, Polizia scientifica come funziona? Cosa fa realmente, www.studiolegalebearzotti.it.
[2] M. Acquaviva, Polizia scientifica: cosa fa?, www.laleggepertutti.it.
[3] Ibidem.
[4] Ad esempio l’accordo di collaborazione tra la Polizia Scientifica e il Vanderbilt Institute of Nanoscale Engineering (VINSE) del 2017 (Fonte: https://www.poliziadistato.it/statics/35/la-firma-dell-accordo-scientifica-universita-usa.pdf).
[5] Fonte: https://deiurecriminalibus.altervista.org/la-perizia-coattiva/.
[6] A. Strada, Il diritto di difesa dell’indagato, www.dirittoconsenso.it, 15/05/2021.
[7] Fonte: sito internet istituzionale della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it/articolo/la-polizia-scientifica-1-
[8] È la banca dati informatica con cui i reparti di polizia scientifica effettuano correlazioni balistiche di proiettili e bossoli, mediante l’analisi delle striature prodotte dalla canna dell’arma da fuoco su di essi. (Fonte: https://www.sicurezzaegiustizia.com/la-balistica-delle-indagini-scientifiche-ii-parte/).
[9] Tradotto come il “Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte”: «Nasce dalla necessità di ridurre i tempi normali di acquisizione e catalogazione dei cartellini decadattilari e dalla necessità di effettuare una ricerca rapida ed efficace delle impronte (…). Le ricerche vengono eseguite sia su set di 10 impronte, sia su frammenti d’impronta digitale sia sulle impronte palmari, rilevati dagli organi di polizia sulla scena del crimine». (Fonte: http://www.profilecrime.it/IMPRONTE1.htm).
[10] Si tratta di un processo di registrazione de movimenti corporei (umani e non), mediante l’applicazione di un dispositivo fotogrammetico, o di telecamere (infrarosse o di altro tipo).
[11] Sull’argomento si possono consultare diverse sentenze, ad esempio: Cassazione Penale, Sez. I, 16/06/2021, n. 43295; Cassazione Penale, Sez. II, 28/09/2021, n. 3773; Cassazione Penale, Sez. I, 08/03/2019, n. 37830; Cassazione Penale, Sez. I, 20/12/2018, n. 1046.

Tatiana Di Giulio
Ciao, sono Tatiana. Laureata in sociologia e giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. Sono praticante avvocato presso il Foro di Torino, mi occupo di diritto amministrativo e penale, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, alla contrattualistica pubblica e alla data protection. Mi intesso anche di diritto penitenziario.