Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica francese? E cosa può fare nell’esercizio delle sue funzioni?

 

Il Presidente della Repubblica francese: in breve

Come molti sapranno, in Francia esiste la figura del Presidente della Repubblica. Figura di notevole importanza non solo istituzionale ma anche politica data la forma di governo dello Stato d’Oltralpe[1], bisogna però capire quali siano di preciso i poteri del Presidente della Repubblica francese.

Intanto possiamo dire in breve che:

  • La Costituzione francese dedica al Presidente della Repubblica l’intero Titolo II della Costituzione (artt. 5-19) anche se in questa ci sono altre disposizioni sparse[2];
  • Il Presidente è figura istituzionale e politica: rappresenta la Francia e assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici ma è anche uno degli elementi del cosiddetto esecutivo diarchico;
  • Tra i poteri del Presidente della Repubblica francese spiccano, data anche la differenza con le disposizioni riguardanti il Presidente della Repubblica italiana[3], gli articoli 8 e 9 (che vedremo più avanti);
  • In base agli articoli 15 e 52 della Costituzione, il Presidente della Repubblica francese è il capo delle Forze armate, presiede i consigli e i comitati superiori della Difesa nazionale e negozia e ratifica i trattati.

 

Durata e elezione del Presidente della Repubblica

La durata in carica del Presidente della Repubblica francese è di 5 anni. Questi non può svolgere più di due mandati consecutivi.

È eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi nella forma del suffragio universale diretto. Qualora non fosse raggiunta la maggioranza al primo turno, si procede con un secondo turno in cui si sfidano i candidati con il maggior numero di voti del primo turno (il cosiddetto “ballottaggio”). È possibile un rinvio delle elezioni presidenziali se, prima del primo turno, uno dei candidati decede o ha qualche impedimento: questo rinvio è dichiarato dal Consiglio Costituzionale.

Secondo le disposizioni legislative può essere eletto alla massima carica dello Stato chi abbia almeno 18 anni di età e sia cittadino francese. La presentazione di una candidatura per l’elezione presidenziale deve essere accompagnata da un quorum di sottoscrizioni la cui regolarità viene accertata dal già menzionato Consiglio Costituzionale, organo che ha anche il compito di controllare la correttezza dell’elezione presidenziale e di proclamarne ufficialmente i risultati.

 

Gli articoli 8 e 9: il riconoscimento dei poteri del Presidente della Repubblica francese

Come già visto per la forma di governo del semipresidenzialismo alla francese e per comprendere l’intero assetto istituzionale della Quinta Repubblica, il Presidente della Repubblica francese nomina il Primo Ministro e, nel caso delle dimissioni di questi, pone fine alle sue funzioni. È uno dei poteri del Presidente della Repubblica più importanti, cristallizzato nella stessa Costituzione.

È il Primo Ministro che presenta al Presidente della Repubblica la squadra di governo, cioè la lista dei ministri: è una proposta quella del Primo Ministro, spetterà infatti sempre al Presidente della Repubblica nominare gli altri membri del Governo.

Fondamentale poi è l’articolo 9 che brevissimamente dispone:

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri.”.

 

Dati i così ampi poteri del Presidente della Repubblica francese non sorprende che questi conserva un’ampia autonomia nella scelta della personalità che deve guidare il governo, non essendovi automaticità nella designazione a Premier del leader del partito che vince le elezioni e potendo inoltre il Presidente designare alla guida dell’esecutivo una personalità non parlamentare.

 

Leggi e referendum: gli articolo 10, 11 e 12

In base all’articolo 10 della Costituzione francese, il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro 15 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata. Egli può però chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli e la nuova deliberazione non può essere respinta.

Notevole è, tra i poteri del Presidente della Repubblica, quello stabilito dall’articolo 11. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicate sul Journal Officiel, può sottoporre a referendum i disegni di legge riguardanti però solo alcune materie[4]. Tale potere non è però del tutto svincolato dall’attività parlamentare: infatti i commi successivi precisano in che modo è possibile richiedere il referendum[5].

Per quanto riguarda l’articolo 12, questa disposizione stabilisce che spetta al Presidente sciogliere l’Assemblea Nazionale dopo aver sentito il Primo Ministro e i Presidenti delle assemblee[6] (sentire costoro significa ricevere un parere che è obbligatorio ma non vincolante). A scioglimento avvenuto, le elezioni politiche devono essere tenute in un lasso di tempo abbastanza stringente: almeno 20 giorni e al massimo 40 giorni dopo lo scioglimento.

 

L’articolo 19: gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati

Per comprendere appieno i poteri del Presidente della Repubblica francese bisogna infine sapere che alcuni atti del Presidente non necessitano della controfirma ministeriale. Si tratta di atti di esclusiva volontà presidenziale e che allo stesso tempo sono di particolare interesse politico. Tra questi ci sono:

  • La nomina del Primo Ministro (art. 8 primo comma)
  • Lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale (art. 12)
  • La convocazione del referendum (art. 11)
  • L’assunzione dei poteri eccezionali (art. 16).

 

È in quest’ultimo caso che si delinea una situazione di assoluta gravità che richiede la massima espressione dei poteri del Presidente della Repubblica francese.

L’articolo 16 stabilisce che:

Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze dopo aver ufficialmente consultato il Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio costituzionale.

Egli ne informa la nazione con un messaggio.

Tali misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il Consiglio costituzionale è consultato al riguardo.

Il Parlamento si riunisce di pieno diritto.

L’Assemblea nazionale non può essere sciolta durante l’esercizio dei poteri eccezionali.

Passati trenta giorni di esercizio dei poteri eccezionali, il Consiglio costituzionale può essere incaricato dal Presidente dell’Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori, di verificare se le condizioni di cui al primo comma sussistano ancora. Il Consiglio si pronuncia nel più breve tempo possibile tramite un parere pubblico. Procede di pieno diritto a tale esame e si pronuncia alle stesse condizioni allo scadere dei sessanta giorni di esercizio dei poteri eccezionali e in ogni altro momento oltre tale durata.”.

 

Il rapporto tra Presidente della Repubblica e Consiglio Costituzionale

Ben lontano dal Titolo II della Costituzione ci sono alcune disposizioni riguardanti il Consiglio Costituzionale. Quest’organo è direttamente influenzato dai poteri del Presidente della Repubblica francese. Spetta a quest’ultimo infatti nominare 3 membri e nominare il Presidente del Consiglio Costituzionale. Dall’altra parte spetta proprio al Consiglio Costituzionale sovrintendere alla regolarità dell’elezione del Presidente della Repubblica, esaminare ricorsi e proclamare i risultati dello scrutinio.

È facoltà del Presidente di attivare il Consiglio Costituzionale per sottoporgli sia una legge ritenuta contraria alla Costituzione che un trattato internazionale le cui disposizioni siano considerate incostituzionali.

 

L’ultimo dei poteri del Presidente della Repubblica francese nella Costituzione

È con l’articolo 89 che terminiamo l’analisi dei poteri del Presidente della Repubblica francese. Quest’articolo stabilisce che l’iniziativa della revisione della Costituzione spetta congiuntamente al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, e ai membri del Parlamento.

il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in seduta comune; in tal caso, il progetto di revisione è approvato solo se ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi. L’Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune è quello dell’Assemblea nazionale.

Nessuna procedura di revisione può essere avviata o proseguita quando è in corso una violazione dell’integrità del territorio.

La forma repubblicana del Governo non può costituire oggetto di revisione.

Informazioni

Costituzione francese del 1958 (aggiornata)

[1] Ho scritto un articolo infatti sul semipresidenzialismo alla francese. Link: Il semipresidenzialismo francese – DirittoConsenso

[2] Pensiamo, solo per citarne una, all’articolo 64. Testualmente, tradotto:

Il Presidente della Repubblica è garante dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria.

Egli è assistito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Una legge organica stabilisce lo stato giuridico dei magistrati.

I magistrati giudicanti sono inamovibili.

[3] Per un approfondimento sul Presidente della Repubblica italiana: http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/16/il-presidente-della-repubblica/

[4] Devono infatti essere disegni di legge che riguardano l’organizzazione dei pubblici poteri, le riforme relative alla politica economica, sociale o ambientale della Nazione ed ai servizi pubblici che vi concorrono, o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrari alla Costituzione, potrebbero comunque incidere sul funzionamento delle istituzioni.

[5]Quando il referendum è indetto su proposta del Governo, questi fa, davanti a ciascuna assemblea, una dichiarazione che è seguita da dibattito.

Un referendum che verta su un argomento tra quelli indicati al primo comma può essere organizzato su iniziativa di un quinto dei membri del Parlamento, sostenuto da un decimo degli elettori iscritti alle liste elettorali. Tale iniziativa prende la forma di una proposta di legge e non può avere ad oggetto l’abrogazione di una disposizione legislativa promulgata da meno di un anno.

Le condizioni della presentazione di tale proposta di legge e quelle alle quali il Consiglio costituzionale controlla il rispetto delle disposizioni del comma precedente vengono determinate con legge organica.

Se la proposta di legge non è stata esaminata dalle due assemblee entro il termine stabilito dalla legge organica, il Presidente della Repubblica la sottopone al referendum.

Qualora la proposta di legge non sia adottata dal popolo francese, nessuna nuova proposta di referendum che verta sullo stesso argomento può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dalla data della consultazione elettorale.

Qualora il risultato del referendum conduca all’adozione del disegno o della proposta di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge nei quindici giorni successivi alla proclamazione dei risultati della consultazione.

[6] L’atto di dissoluzione operato dal Presidente non viene deciso dall’Eliseo per l’impossibilità di dar vita ad una maggioranza, ma esercitato in momenti di particolare gravità nazionale, di stallo politico oppure come strumento di pressione politica, specie nell’ottica della coabitazione.