Il Primo Ministro della Francia: tra funzioni, compiti e rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali

 

Introduzione: il Primo Ministro della Francia nella Costituzione

Nella Costituzione francese ci sono vari articoli che riguardano il Primo Ministro della Francia. A differenza però del Presidente della Repubblica, del Parlamento e del Consiglio Costituzionale, le disposizioni che riguardano il Primo Ministro non sono raccolte in un unico Titolo. Per questo motivo, conoscere tale figura istituzionale richiede una lettura completa della Costituzione francese del 1958 (da allora aggiornata più volte).

È interessante notare che nella Costituzione d’oltralpe, Primo Ministro e Governo appaiono un numero di volte diverso tra loro: la parola “Governo” è di gran lunga più presente rispetto a “Primo Ministro”.

Ricordo inoltre che è proprio il Primo Ministro della Francia ad essere uno dei due soggetti che riguardano il particolare caso (ma neanche tanto più comune) della coabitazione con il Presidente della Repubblica[1].

 

Attenzione alla forma di governo francese

È imprescindibile nella trattazione dell’argomento ricordare il sistema di governo francese: il semipresidenzialismo francese infatti è determinante nei rapporti di potere e di funzioni sia del Presidente della Repubblica sia del Primo ministro.

Come spiegato in dettaglio in un altro approfondimento[2], il Primo Ministro della Francia:

  • è emanazione del Presidente della Repubblica[3],
  • necessita della fiducia del Parlamento,
  • dirige l’azione del Governo[4],
  • può delegare alcuni poteri ai ministri[5].

 

In particolare,  il Capo di Governo, cioè il Primo Ministro, esercita la leadership politica e assume la responsabilità delle funzioni quotidiane del Governo mentre il Capo di Stato, cioè il Presidente della Repubblica, sostiene la legittimità popolare e rappresenta la continuità di stato e nazione.

 

L’articolo 8…

Torniamo al dettato costituzionale d’oltralpe. La prima norma che riguarda direttamente il Primo Ministro della Francia è l’articolo 8 della Costituzione. La disposizione stabilisce che:

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.

Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.

 

È facile comprendere che tipo di rapporto possa essere quello tra Presidente della Repubblica e Primo Ministro. Quest’ultimo tuttavia ha, seppur minor poteri rispetto a chi poggia sull’altro piatto della bilancia dell’esecutivo, funzioni e compiti che lo rendono attore dell’intera scena politica: un caso particolare è per esempio quello di una grave e immediata minaccia allo Stato e al suo funzionamento.

L’articolo 16 della Costituzione infatti dispone che il Presidente della Repubblica consulta il Primo ministro, i Presidenti delle camere ed il Presidente del Consiglio costituzionale prima di adottare le misure richieste dalle circostanze. Ciò ad indicare che, al di là del fatto che il Presidente della Repubblica francese abbia un ruolo preminente, il Primo Ministro rappresenta la figura di spicco del governo in senso stretto.

 

… e l’articolo 21 della Costituzione francese

Altrettanto importante è l’articolo 21 della Costituzione francese, disposizione che include in poche righe i principali poteri del Primo Ministro della Francia:

Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 13, esercita il potere regolamentare e attribuisce le cariche civili e militari.

Può delegare alcuni poteri ai ministri.

Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati previsti all’articolo 15.

Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega espressa e per un ordine del giorno determinato.”.

 

Attenzione al primo comma dell’articolo 21 perché la disposizione può trarre in inganno: il Primo Ministro è il responsabile della difesa nazionale ma è il Presidente della Repubblica il Capo delle Forze Armate, come stabilito dall’articolo 15[6].

 

Il Primo Ministro ed il Parlamento

In base all’articolo 28, il Primo Ministro può decidere la convocazione di giorni supplementari di seduta, anche quando la seduta superi i 120 giorni (è questo il termine massimo per le sedute del Parlamento). La decisione del Primo Ministro però deve essere fatta previa consultazione del Presidente dell’assemblea interessata (quindi Assemblea Nazionale o Senato).

In base all’articolo 29 poi spetta al Primo Ministro chiedere una nuova sessione prima della fine del mese successivo al decreto di chiusura della seduta.

Come in ogni sistema democratico che si rispetti, ogni disegno o proposta di legge è esaminato in Parlamento. Se l’iter è snello e senza intoppi, si procede alla pubblicazione. Se invece Assemblea Nazionale e Senato sono in disaccordo o se le conferenze dei presidenti si sono opposte al disegno di legge con procedura accelerata, allora il Primo Ministro ha la facoltà di convocare una commissione mista paritetica così da poter superare la situazione di stallo. In situazioni come queste, l’attività legislativa è interamente coinvolta: le disposizioni che più interessano il Primo Ministro sono gli articoli 39 – 46.

 

Rapporto con il Parlamento e mozione di sfiducia

Il Primo Ministro impegna dinanzi all’Assemblea Nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma. Per questo motivo, come avviene anche in altri Stati, l’Assemblea Nazionale può ricorrere alla mozione di sfiducia secondo le condizioni stabilite dall’articolo 49[7].

Il Primo Ministro può fare di più: può, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea Nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale o per qualsiasi altro disegno o proposta di legge a sessione. È lo strumento noto in Italia come “mozione di sfiducia”, oggetto di disposizione all’articolo 94 della nostra Costituzione[8], ed in altri ordinamenti come “mozione di censura”.

È ovvio che se l’Assemblea Nazionale adotta una mozione di sfiducia, il Primo Ministro della Francia deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. Si procederebbe così alla nomina di un altro Primo Ministro tenendo in considerazione la composizione politica dell’Assemblea Nazionale.

Per dovere di completezza riporto interamente l’articolo 49 della Costituzione francese che così recita:

Il Primo ministro, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.

L’Assemblea nazionale chiama in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione è ammissibile se sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea nazionale. La votazione può aver luogo trascorse quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Sono computati solo i voti favorevoli alla mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza dei membri componenti l’Assemblea nazionale. Salvo il caso previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di sfiducia nel corso di una stessa sessione ordinaria e di non più di una nel corso di una stessa sessione straordinaria.

Il Primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il Primo ministro può, inoltre, ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione.

Il Primo ministro ha facoltà di chiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale.”.

 

Iniziative congiunte del Primo Ministro e dei membri del Parlamento

Il Primo Ministro della Francia è titolare di iniziative particolarmente importanti insieme ai membri del Parlamento.

  • Prima di tutto, l’iniziativa delle leggi. Questa appartiene congiuntamente al Primo Ministro e ai membri del Parlamento; la deliberazione dei disegni di legge è data dal Consiglio dei Ministri previo parere del Consiglio di Stato.
  • E poi l’iniziativa della revisione costituzionale. In questo caso, al Primo Ministro e ai membri del Parlamento si aggiunge il Presidente della Repubblica: spetta a tutti loro l’iniziativa della revisione costituzionale[9]. È bene ricordare che la forma repubblicana non può costituire oggetto di revisione.

Informazioni

Costituzione francese del 1958 (aggiornata) – Disponibile in lingua originale al seguente link: https://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp

[1] In tema di coabitazione rinvio ad un altro articolo che ho scritto: La coabitazione del sistema politico francese – DirittoConsenso

[2] Il semipresidenzialismo francese si contraddistingue per un sistema “esecutivo diarchico” cioè dove due figure, Presidente della Repubblica e Primo Ministro, svolgono funzioni esecutive. Per ulteriori informazioni: Il semipresidenzialismo francese – DirittoConsenso

[3] Art.8 della Costituzione francese.

[4] Art. 21 della Costituzione francese.

[5] Art. 22 della Costituzione francese.

[6] Testualmente: “Il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze armate. Presiede i consigli e i comitati superiori della Difesa nazionale”.

[7] È ormai passato qualche anno dall’ultima mozione di sfiducia durante la presidenza Macron: https://www.repubblica.it/esteri/2018/07/31/news/caso_benalla_bocciata_la_sfiducia_al_governo_francese-203094765/

[8] Testualmente: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

[9] Per avere una visione completa dell’iter si rinvia all’articolo 89 della Costituzione francese.