Fedeltà ai precedenti, ma con un’eccezione: breve storia in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, come di recente temperata dalla Corte di Strasburgo

 

Il diritto di essere sentito: la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è un evento eccezionale. Ma proprio in virtù della sua eccezionalità, vi sono ipotesi in cui lo stesso diviene cruciale: è il caso, tra gli altri di cui all’art. 603 c.p.p., dell’impugnazione da parte della pubblica accusa della sentenza di assoluzione pronunciata in sede di primo grado.

A seguito di altalenanti vicende normative, il codice di procedura penale esclude, ad oggi, che la proposizione dell’appello da parte dell’imputato possa tradursi in un azzardo, con un eventuale peggioramento delle statuizioni del giudice di prime cure (c.d. divieto di reformatio in peius). Ciò tuttavia non vale, ovviamente, nei casi di appello interposto dal Pubblico Ministero.

Orbene, la necessaria riassunzione delle prove dichiarative, al fine di potersi pervenire ad un ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, è stata in più occasioni ribadita dalla giurisprudenza della Corte Edu. Chiaramente, vengono qui in rilievo esigenze antitetiche, che devono essere bilanciate. Da una parte, l’obbligo di ripetere l’istruttoria dibattimentale assicura il primato dell’oralità sulla scrittura, il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, l’inviolabilità della difesa. Dall’altra, però, non si può negare che l’aggravio procedurale si traduca in un allungamento dei tempi del giudizio, con inevitabili ripercussioni sulla ragionevole durata dei processi.

Prima di operare una disamina delle pronunce che hanno segnato il cammino di questa imprescindibile esigenza, volta a garantire l’equità del giudizio di seconde cure, giova considerare che la giurisprudenza in questione non si è limitata a ribadire la necessità del riesame dei soli testimoni, ma anche dell’imputato e di eventuali coimputati nel primo giudizio.

Si è scelto in questa sede di analizzare la genesi del principio in questione come maturata in sede sovranazionale, atteso tuttavia che anche la giurisprudenza italiana ha, dal suo canto, concorso non poco nel delinearne i connotati[1], fino a che, da ultimo, le elaborazioni pretorie sono state tradotte in dato normativo dall’art. 603, comma 3-bis cpp, introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

 

Panoramica della giurisprudenza della Corte Edu

La sensibilità dei giudici di Strasburgo rispetto a questo tema è ormai risalente nel tempo. Una delle prime prese di posizione sulla questione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello risale alla fine degli anni ’80 (Ekbatani c. Svezia, 1988)[2].

Tanto in questo caso, quanto in uno successivo (Barrios c. Spagna, 2010), la Corte Edu dovette occuparsi di ordinamenti interni che non prevedevano udienze in grado di appello ovvero le declassavano a mera eventualità. È chiaro che gli arresti pretori internazionali non possano dirsi propriamente neutri rispetto all’organizzazione giudiziaria dei singoli Stati membri, poiché il rispetto del principio di diritto enunciato nelle citate sentenze postula, in primo luogo, che il giudizio d’appello possa prevedere una o più udienze e che non sia esclusivamente cartolare. Invero, in queste pronunce la Corte europea ha insistito sulla necessità di riascoltare l’imputato in grado di appello per potersi addivenire ad una pronuncia di condanna.

Un vero e proprio leading case, in questo senso, e riguardante propriamente la nuova audizione dei testi, è rappresentato dal caso Dan c. Moldavia del 2011, sull’obbligo di riesame dei testimoni in grado d’appello: nel caso di specie, l’autorità giudiziaria nazionale (la Corte d’appello di Chisinau) non aveva minimamente proceduto ad una rinnovazione dell’audizione dei testi di polizia giudiziaria, operando una semplice rivalutazione delle loro dichiarazioni e condannando, così, il ricorrente[3]. Il principio in questione era già stato riaffermato in molte occasioni dai giudici di Strasburgo su ricorsi proposti contro la Romania (Constantinescu c. Romania, 1995; Danila c. Romania, 2007; Spînu c. Romania, 2008; Popa e Tănăsescu c. Romania, 2012; Găitănaru c. Romania, 2012) e ciò anche per il fatto che, fino al 2006, il Codice di procedura penale rumeno consentiva all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia di “cassare le sentenze di assoluzione dei giudici di merito e condannare, in via definitiva e per la prima volta, senza ulteriori possibilità di difesa, trattandosi di giurisdizione di ultima istanza[4].

 

E per l’Italia?

Per quanto attiene all’Italia, vale un discorso particolare. Il principio in parola è stato ribadito, in prima battuta, dal caso Lorefice c. Italia, 2017. In questa vicenda, i giudici di Strasburgo avevano appurato la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6, par. 1 della Convenzione per non aver proceduto il giudice d’appello alla rinnovazione dell’escussione dei testimoni in sede di seconde cure. È interessante notare come nella fattispecie la Corte Edu abbia applicato il principio in parola nonostante la presenza di consistenti elementi probatori oggettivi su cui fondare un giudizio di colpevolezza del ricorrente, ritenuto che una nuova escussione dei testi non avrebbe fornito al giudice d’appello né elementi decisivi né alcun contributo ulteriore al materiale risultante dagli atti di causa.

Insomma, un principio ribadito con costanza e pervicacia, anche a costo di esprimere giudizi di merito relativi alle scelte “di funzionamento” dei processi penali degli Stati membri. Stupisce, allora, che l’assolutezza di una simile e paziente fedeltà ai propri indirizzi giurisprudenziali sia stata in parte smentita dal recente caso Di Martino e Molinari c. Italia, 2021.

 

L’eccezione alla regola: il giudizio abbreviato

Come in ogni regola, c’è l’eccezione. Nonostante l’impegno profuso dalla Corte di Strasburgo nel difendere e assicurare l’attuazione del diritto in parola, di recente il consesso europeo ha ritenuto che questa regola non sia, poi, così assoluta.

Ci si riferisce ad un recente caso in cui i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 6 della Convenzione, dolendosi della mancata rinnovazione in appello del’istruttoria, ai fini di un riesame della prova decisiva. Qual è stato il distinguo che ha portato i giudici europei a disattendere una giurisprudenza apparentemente granitica? La circostanza che gli imputati avessero optato, in primo grado, per il rito abbreviato.

Orbene, com’è noto, la scelta di questo rito speciale[5] comporta un vantaggio per l’imputato (e cioè la riduzione “secca” della pena, pari ad un terzo se si procede per un delitto, della metà per una contravvenzione) a fronte però dell’impiego, sul fronte probatorio, dei materiali raccolti nel corso delle indagini preliminari, di regola inutilizzabili in sede dibattimentale (salvo, naturalmente, che non si tratti di atti irripetibili ovvero acquisiti con il consenso delle parti).

Partendo da questa premessa, nel caso di specie i ricorrenti erano stati assolti in primo grado nell’ambito di un giudizio abbreviato e nel grado successivo erano stati condannati senza che il Giudice d’appello avesse rinnovato le prove ritenute decisive per la condanna. A ben vedere, la soluzione adottata dal giudice di seconde cure si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U n. 18620 del 19 gennaio 2017, Patalano) che si era espressa sull’obbligo del giudice d’appello, anche nel caso di giudizio abbreviato, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale[6].

Nel suo arresto pretorio, il Supremo Consesso si era pronunciato a proposito dell’ipotesi in cui gli imputati avessero optato, in primo grado, per l’abbreviato c.d. secco (o “non condizionato”). Sicché, la regola di giudizio espressa dovrebbe valere, a maggior ragione, nei casi di abbreviato condizionato ex art. 438, comma 5 c.p.p. Se infatti nella prima ipotesi non v’è spazio alcuno per una dimensione propriamente dichiarativa, nella seconda ben può essere che la richiesta dell’imputato sia subordinata all’audizione di uno o più testi.

È perciò evidente che tanto nelle ipotesi di assoluzione disposta all’esito del dibattimento, quanto in quelle risultanti dalla scelta dell’abbreviato condizionato, vi è un’identità di ratio che dovrebbe includere ambedue i casi nell’ambito della stessa regola di giudizio. Infatti, non c’è una differenza qualitativa tra una testimonianza (o comunque una prova dichiarativa, compreso l’esame di un coimputato o dell’imputato stesso) resa in dibattimento o in sede di abbreviato condizionato.

Di diverso avviso, però, i giudici europei che hanno ritenuto di temperare la severità dell’indirizzo più volte affermato, lasciando però al contempo uno spazio di movimento al legislatore nazionale (o ai suoi orientamenti pretori) che si volessero discostare da quest’ultima statuizione in un’ottica più garantista.

Si legge nella sentenza in questione che l’esclusione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in seguito all’impugnazione della sentenza assolutoria, in sede di appello del p.m., ove il giudizio di primo grado fosse stato celebrato mediante rito abbreviato, non viola l’art. 6 della Cedu, sul presupposto che la scelta processuale è stata in quella sede opzione libera e consenziente degli imputati, consistita nella rinuncia all’oralità del giudizio[7].

Il che è vero, però, ad avviso di chi scrive, solo che non si tratti di abbreviato condizionato ex art. 438, comma 5 c.p.p. ove non c’è una totale rinuncia all’oralità, bensì una rinuncia al dibattimento (a condizione, chiaramente, che la richiesta di abbreviato condizionato sia subordinata all’assunzione di una o più prove dichiarative).

Si evita cioè una fase del processo e non una tipologia di prova. Bene, dunque, ha fatto la Corte di Strasburgo a chiarire il carattere relativo della regola di giudizio espressa in Di Martino e Molinari c. Italia, garantendo così un margine di valutazione più ampiamente garantista allo Stato nazionale (in Italia, già affermato, come visto, dalle Sezioni Unite Patalano)[8].

Informazioni

D. CARDAMONE, Reformatio in peius in appello e processo equo nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo da Dan c. Moldavia a Maestri ed altri c. Italia, in Questione Giustizia, 07/09/2021, p. 1 ss.

V. VASTA, Overturning in appello dell’assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative, in Sistema Penale, 18/05/2021, p. 1 ss.

Corte Edu, sentenza Ekbatani c. Svezia, 1988

Corte Edu, sentenza Barrios c. Spagna, 2010

Corte Edu, sentenza Dan c. Moldavia, 2011

Corte Edu, sentenza Lorefice c. Italia, 2017

Corte Edu, sentenza Di Martino e Molinari c. Italia, 2021

Applicants Italian (coe.int)

Cass., Sez. U, n. 27620 del 28 aprile 2016, ric. Dasgupta

Cass., Sez. U n. 18620 del 19 gennaio 2017, ric. Patalano

Cass., Sez. U, n. 14426 del 28 gennaio 2019, ric. Pavan

Cass., Sez. U, n. 14800 del 21 dicembre 2017, ric. Troise

[1] Cass., Sez. U, n. 27620 del 28 aprile 2016, ric. Dasgupta; Cass., Sez. U n. 18620 del 19 gennaio 2017, ric. Patalano; Cass., Sez. U, n. 14426 del 28 gennaio 2019, ric. Pavan; Cass., Sez. U, n. 14800 del 21 dicembre 2017, ric. Troise.

[2] Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che la sua assoluzione in primo grado fosse stata ribaltata in secondo grado conformemente alla legge svedese che, al tempo, non prevedeva la celebrazione di udienze in grado d’appello.

[3] Peraltro, la Moldavia era già stata condannata in precedenza in un caso pressoché analogo, v. Popovici c. Moldavia, 2007.

[4] D. CARDAMONE, Reformatio in peius in appello e processo equo nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo da Dan c. Moldavia a Maestri ed altri c. Italia, in Questione Giustizia, 07/09/2021, cit. p. 5.

[5] Per un approfondimento al giudizio abbreviato si rinvia all’articolo di Lisa Montalti per DirittoConsenso disponibile al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2021/11/27/giudizio-abbreviato-caratteri-generali/

[6] Le Sezioni Unite, con sentenza depositata il 14 aprile 2017, hanno affermato il seguente principio di diritto: «è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero avverso assoluzione disposta all’esito di giudizio abbreviato non condizionato, affermi la responsabilità dell’imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni», così Cass., Sez. U n. 18620 del 19 gennaio 2017, ric. Patalano (conforme Sez. U, n. 27620 del 28 aprile 2016, ric. Dasgupta;; Sez. U, n. 14426 del 28 gennaio 2019, ric. Pavan; Sez. U, n. 14800 del 21 dicembre 2017, ric. Troise).

[7] Dal testo francese della sentenza: “la Cour considère que, en sollicitant l’adoption de la procédure abrégée, les requérants, qui étaient assistés d’avocats, ont accepté de baser leur défense sur les pièces recueillies pendant les investigations préliminaires, dont ils avaient pris connaissance, et ont ainsi renoncé sans équivoque à leur droit à obtenir la convocation et l’audition de témoins au procès (par. 36)La Cour en déduit que la demande des requérants d’être jugés selon la procédure abrégée a déterminé la renonciation aux preuves orales et a eu pour conséquence que leur procès soit fondé sur les preuves documentaires versées au dossier (par. 37)”.

[8] Sempre dalla versione francese della parte motiva della sentenza: “son système de garantie collective des droits qu’elle consacre, la Convention vient renforcer, conformément au principe de subsidiarité, la protection qui en est offerte au niveau national. Rien n’interdit aux États contractants d’adopter une interprétation plus large garantissant une protection renforcée des droits et libertés en question dans leurs ordres juridiques internes respectifs (para 39)”.