Nonostante la progressiva espansione dei soggetti del diritto internazionale contemporaneo, la questione della personalità giuridica delle multinazionali risulta essere particolarmente controversa

 

La personalità giuridica delle multinazionali e i soggetti di diritto internazionale

A partire dal 1648, il sistema westfaliano delle relazioni internazionali è incentrato sulla presenza di Stati sovrani ed indipendenti, i quali occupano un ruolo primario nella gerarchia dei soggetti di diritto internazionale1. Di fatto, gli Stati risultano essere i soggetti tradizionali dell’ordinamento giuridico internazionale2, i quali detengono il potere sovrano “in riferimento ad una porzione del globo, di esercitare all’interno di essa, ad esclusione di ogni altro Stato, le funzioni dello Stato”3. Ciononostante, la fine del secondo conflitto mondiale ha portato ad una progressiva espansione dello scopo e della struttura del diritto internazionale contemporaneo, alla quale è corrisposta una crescente eterogeneità di soggetti e nuove aree di applicazione del diritto4. In particolare, sulla scena internazionale sono emersi nuovi e numerosi attori e soggetti, tra cui Organizzazioni Internazionali, Organizzazioni Non Governative (ONG), organizzazioni terroristiche e, da ultimo, imprese multinazionali5: pertanto, tale evoluzione ha messo direttamente in discussione il sistema Statocentrico di Westphalia, che fino a quel momento aveva rappresentato il fondamento dell’organizzazione delle relazioni transnazionali fra le Nazioni6. A tale riguardo, sebbene gli Stati sovrani conservino il loro tradizionale ruolo fondamentale nel sistema di diritto internazionale corrente, una varietà di nuovi attori globali ha preso parte alla creazione di norme internazionali. Le società multinazionali forniscono un’ evidente esemplificazione del rinnovato ruolo internazionale di attori considerati storicamente secondari agli Stati: imprese private hanno infatti acquisito un ruolo via via più incisivo nello sviluppo del diritto ambientale globale, derivante in parte anche dalla crescente capacità di dialogare a pari livello con i governi in termini economici e finanziari7. In tale contesto, la questione della personalità giuridica delle multinazionali appare tanto rilevante quanto controversa alla luce delle possibili e contrastanti interpretazioni della condizione fondamentale in presenza della quale è possibile affermare l’esistenza della soggettività internazionale, ovvero la “capacità di possedere diritti e doveri internazionali e di mantenere i propri diritti presentando rivendicazioni internazionali”8.

 

Il diniego della personalità giuridica delle multinazionali: la prospettiva tradizionale

All’interno della dottrina, un primo approccio tradizionalista non ritiene possibile considerare le imprese private transnazionali come soggetti di diritto internazionale, negando quindi ogni possibile evoluzione verso una (anche limitata) personalità giuridica delle multinazionali9. Secondo tale prospettiva, il diritto internazionale pubblico interessa in maniera esclusiva i diritti e i doveri di Stati ed Organizzazioni internazionali. Di conseguenza, la prospettiva classica non prevede alcuna soggettività internazionale per le multinazionali ai sensi della loro operatività all’interno della sovranità dello Stato in cui vengono localizzati i loro processi produttivi e le attività commerciali, così come dell’impossibilità di citare in giudizio una controparte di fronte ad un tribunale internazionale, accessibile per contro solo a Stati e – su base accessoria – Organizzazioni Internazionali10.

Le società commerciali vengono tuttavia designate come “oggetti” di diritto internazionale, la cui responsabilità può essere accertata solamente nel contesto dello Stato ospite o, più difficilmente, dello Stato d’origine in cui la società madre ha la propria sede legale11. Pertanto, la maggioranza della dottrina sostiene l’approccio secondo il quale anche qualora le multinazionali figurino tra i recipienti finali di norme internazionali ad esse indirizzate, l’interesse del diritto internazionale a regolarne le attività transnazionali rimane generalmente indiretto, in quanto è in ogni caso necessaria la mediazione del diritto interno.

Un maggiore consolidamento della prospettiva tradizionale contro la personalità giuridica delle multinazionali ha infine origine nell’operatività delle multinazionali come intermediarie all’interno del sistema relazioni internazionali, in quanto la capacità di concludere trattati internazionali o contribuire alla creazione di consuetudini internazionali attraverso le proprie pratiche commerciali risulta essere assente12.

 

Una limitata personalità giuridica internazionale?

Con l’obiettivo di dare un giusto riconoscimento all’innegabile rilevanza delle imprese multinazionali sullo scenario globale, una seconda tendenza all’interno della dottrina legale considera la possibilità di concedere alle società private una limitata personalità giuridica internazionale13. In particolare, gli studiosi di diritto internazionale a sostegno di tale approccio ritengono che a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale le multinazionali abbiano gradualmente infranto lo stampo tradizionale del diritto internazionale classico, che negava loro ogni forma di personalità giuridica. Tali società, con l’accordo di numerosi Stati, si sono tuttavia appropriate di una certa personalità internazionale14.

Il peculiare ruolo delle multinazionali nel diritto internazionale che giustificherebbe una possibile soggettività internazionale deriva dalla capacità di stipulare contratti tanto con altre società private, quanto con Stati ed Organizzazioni internazionali: di fatto, i contratti tra le sette maggiori compagnie petrolifere Inglesi e Statunitensi (le cosiddette “Sette Sorelle”) e i governi dei paesi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) conclusi agli inizi degli anni 70 a Tripoli e Teheran costituiscono un precedente determinante in tal senso15. Allo stesso modo, con riferimento alla regolazione di alcune attività internazionali nel campo dei trasporti, la stipulazione di accordi nel contesto delle Conferenze sul Traffico dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) rappresentano un ulteriore esempio al riguardo16: di fatto, attraverso lo sviluppo di cartelli ed accordi commerciali, tali compagnie sono in grado di influenzare profondamente le relazioni economiche internazionali.

Le multinazionali hanno inoltre la possibilità di sottoporre le proprie conferenze ad arbitrato, accedendo dunque a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie: grazie al proprio potere economico infatti, le imprese transnazionali sono in grado di imporre clausole arbitrali agli Stati al fine di ottenere la deroga della giurisdizione Statale in favore di collegi arbitrali internazionali, in cui Stati e società multinazionali si confrontano sullo stesso piano a livello sostanziale17.

 

Imprese multinazionali come attori ed interlocutori nel diritto internazionale

Una terza prospettiva relativa alla personalità giuridica delle multinazionali è incentrata sulla presente ed innegabile rilevanza delle multinazionali in quanto attori non-statali ed interlocutori nei confronti di Stati ed Organizzazioni Internazionali.

Di fatto, tale approccio ha l’obiettivo di superare il modello classico e passivo che oppone soggetti ed oggetti di diritto internazionale: a tal proposito, esso considera le società commerciali come partecipanti nel sistema di diritto internazionale, ponendo dunque attenzione sulla necessità di ritornare ad una visione del diritto internazionale come un processo decisionale in cui non vi sono “soggetti” ed “oggetti”, bensì solamente “partecipanti”18. In tale contesto, il giudice della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) Rosalyn Higgins ha indicato le multinazionali come soggetti partecipanti sullo stesso piano di Stati, organizzazioni internazionali e gruppi privati non governativi19.

 

La personalità giuridica delle multinazionali nel diritto internazionale dei diritti umani

È infine rilevante sottolineare come fra tutte le aree di diritto internazionale la questione della personalità giuridica delle multinazionali sia stata esplorata con maggiore attenzione all’interno del diritto internazionale dei diritti umani20. A tal riguardo, il fatto che le multinazionali possano avere diritti e doveri ai sensi del diritto internazionale e che, di conseguenza, la violazione di norme fondamentali a tutela dei diritti umani possa risultare nella responsabilità internazionale di queste ultime rappresenta la principale e controversa implicazione del riconoscimento di una certa soggettività internazionale delle multinazionali (benché limitata). Tuttavia, poiché allo stato attuale il dibattito internazionale è evoluto verso una negazione totale della personalità giuridica delle multinazionali, è possibile affermare che non è imposto alcun obbligo vincolante direttamente in capo alle società commerciali per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, così come non è emersa alcuna forma di responsabilità giuridica in caso di violazioni di tali norme.

In particolare, le imprese transnazionali possono solamente essere ritenute responsabili di violazioni di diritti umani ed ambientali in maniera indiretta, configurando l’illecito come contravvenzione del diritto interno di uno Stato: di fatto, sul piano internazionale “solo gli Stati possono essere indicati direttamente come responsabili di illeciti compiuti da società multinazionali attraverso la dottrina delle obbligazioni positive21.

In effetti, sebbene la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo affermi che “tutti sono portatori di doveri”22, il diritto internazionale dei diritti umani difficilmente si adatta alla realtà delle persone giuridiche, per il fatto di essere sviluppato con un focus sugli individui.

 

Conclusioni

Alla luce dell’attuale contesto di diritto internazionale, è possibile concludere che lo status legale dell’impresa multinazionale rimane particolarmente controverso e in una fase embrionale di sviluppo. Sebbene non sia possibile affermare che si sia sviluppato un ampio consenso a favore della personalità giuridica delle multinazionali, è tuttavia necessario sottolineare come un numero consistente di strumenti giuridici internazionali di diritto internazionale non vincolante siano indirizzati proprio a tali compagnie, il cui inconfutabile ruolo predominante sullo scenario globale sembra necessariamente richiedere un adattamento della normativa internazionale verso il riconoscimento di una (seppur limitata) soggettività.

Informazioni

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1 D. CARREAU, F. MARRELLA, Diritto Internazionale, 2° edizione, Milano, Giuffré Editore, 2018,p. 39.

2 A. CASSESE, Diritto Internazionale, Bologna, Il Mulino Editore, 2006, p. 68.

3 Island of Palmas Case, The Netherlands v. The United States of America, 4 April 1928. In Reports of International Arbitral Awards, Volume II, pp. 829-871. Disponibile al link: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf.

4 H. KELLER, Corporate Codes of Conduct and their Implementation: The question of Legitimacy. In R. Wolfrum, V. Röben, Legitimacy in International law, Berlin, Heidelberg, Springer, 2008, p. 33.

5 D. VERALDI, La tutela internazionale dell’ambiente, Diritto Consenso, 12 novembre 2020. Disponibile al link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/12/la-tutela-internazionale-ambiente/.

6 D. CARREAU, F. MARRELLA, op.cit., p. 38.

7 K. KULOVESI, M. MEHLING, E. MORGERA, Global Environmental Law: Context and Theory, Challenge and Promise, Transnational Environmental Law, 8(3), 2019, pp. 405-435. p. 408.

8 International Court of Justice, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, in ICJ Reports, 1949, 174 -179.

9 F. MARRELLA, Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales, Recueil des cours de l’Académie de Droit International de la Haye, vol.385, Leiden-Boston, Massachussets (USA), Brill/Nijhoff, 2017, p. 190.

10 E. MORGERA, Corporate environmental accountability in International law, 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 61.

11 F. MARRELLA, op. cit., p. 192.

12 G. PERONI, C. MIGANI, La responsabilità sociale dell’impresa multinazionale nell’attuale contesto internazionale, IANUS n.2, 2010, p. 13.

13 D. CARREAU, F. MARRELLA, op.cit., p. 193.

14 D. CARREAU, Droit International, Paris, Pedone,10ème edit., 2009. p. 439.

15 D. CARREAU, F.MARRELLA, op. cit., p. 505.

16 Ibid.

17 Ivi, pp. 506-507.

18 L. LIBERTI, La responsabilité des entreprises en droit international: chimère ou réalité, Forum du Droit International, Vol. 7, 2005, pp. 236.

19 R. HIGGINS, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford, Clarendon Press, 1994, p 50.

20 E. MORGERA, op.cit., p. 63.

21 L. VAN DER HERIK, J.L. CERNIC, Regulating Corporations under International Law: from Human Rights to International Criminal Law and Back Again, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010, pp. 727.

22 United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, A/RES/ 3/217, 10 December 1948, preamble and art. 29.