Come evitare che l’overbooking aereo rovini le vacanze

 

Overbooking aereo: di che cosa si tratta?

Che cos’è quella cosa che spegne il sorriso anche al viaggiatore più ottimista? L’overbooking aereo.

Ma di che cosa si tratta?

Le compagnie aeree hanno il diritto di vendere più biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere, utilizzando i dati statistici per calcolare quanti venderne al fine di trarre un profitto elevato da ogni volo ed evitare di ritrovarsi con numerose disdette e troppe poche persone a bordo. La ratio di tale regola risiede nel cosiddetto “no show” dei passeggeri: c’è chi non si presenta perché ha bucato una ruota all’ultimo e non è riuscito ad arrivare in tempo in aeroporto, c’è chi non si è alzato in orario perché la sveglia non ha suonato – come è accaduto alla famiglia McCallister nel film natalizio per eccellenza (attenzione, però, a non dimenticare un minore in soffitta, perché altrimenti vi toccherà leggere la sezione “Diritto penale” di DirittoConsenso) – poi c’è chi ha perso la coincidenza a causa del ritardo del volo precedente, e chi ha deciso scientemente di non partire per qualsivoglia ragione.

Si tratta, in ogni caso, di persone che hanno acquistato regolarmente il biglietto, ma non si sono imbarcate sul volo. Secondo le statistiche, la percentuale di passeggeri che non si presentano al gate è compresa tra il 5 e il 15%.

Solo l’operazione di check-in e la corrispettiva emissione della carta d’imbarco assicurano che il posto venga assegnato definitivamente. Ecco perché è sempre meglio fare il check-in online, anziché aspettare di arrivare in aeroporto.

La prenotazione del volo, infatti, non assicura la disponibilità del posto al cento per cento.

C’è chi viaggia per piacere, chi per lavoro, chi per salute, chi per lutto. E non è mai piacevole sentirsi dire: “Mi dispiace, signorina, ma siamo in overbooking”.

Vediamo, quindi, che cosa fare nel caso in cui ciò accada.

 

Appello ai volontari

La prima cosa che la compagnia aerea è tenuta a fare in caso di negato imbarco di un passeggero è un appello ai “volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo” ai sensi dell’art. 4 del Reg. CE 261/2004.

I diritti riconosciuti dal regolamento europeo[1], però, valgono soltanto per i voli decollati dall’Unione europea (operati da qualsiasi compagnia aerea) e/o atterrati in UE (solo se con compagnie aeree con sede nell’UE) e se l’imbarco non è stato negato per una responsabilità del passeggero (per esempio perché è arrivato in ritardo al gate o perché non ha i documenti necessari per partire).

Tuttavia, anche alcuni Stati extracomunitari devono sottostare al regolamento CE 261/2004. Si tratta della Norvegia, della Svizzera e dell’Islanda. Quando si tratta di disservizi aerei, quindi, questi tre Paesi sono considerati alla pari delle nazioni dell’UE.

Se non si trovano volontari, il viaggiatore rimasto a terra avrà diritto ad una compensazione pecuniaria, il cui ammontare dipende dalla tratta aerea e dalla distanza chilometrica percorsa dal volo ai sensi dell’art. 7 del regolamento sopra citato.

Se la tratta aerea è intracomunitaria e la distanza è pari o inferiore a 1.500 km si ha diritto a una compensazione pari a 250 euro. Se, invece, la distanza è maggiore, la compensazione massima sarà di 400 euro.

Le stesse regole valgono per le tratte extracomunitarie, ma in questo caso, se la distanza supera i 3.500 km la compensazione sarà di 600 euro.

Tale compensazione può essere ridotta del 50% se il vettore aereo offre al passeggero la possibilità di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non supera:

  • di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
  • di tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • di quattro ore per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

In aggiunta, il passeggero rimasto a terra può scegliere di imbarcarsi su un volo alternativo verso la destinazione finale:

  • non appena possibile in condizioni di trasporto comparabili a quelle scelte inizialmente, oppure
  • anche in una data successiva di suo gradimento a seconda della disponibilità dei posti,

oppure

  • può richiedere il rimborso del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la parte di viaggio non effettuata.

 

The Terminal

Nel caso di overbooking aereo, il film che balza alla mente quando si è in piedi con lo zaino sulle spalle, un piccolo trolley a fianco e una hostess che spiega la situazione dietro il bancone è The Terminal. Quello che non bisogna assolutamente fare è lasciarsi andare allo sconforto. Non dovrete arrangiarvi con i cracker e le salsine distribuite gratuitamente, oppure sperare di poter guadagnare qualche soldo risistemando i carrelli per poi acquistare del cibo al ristorante dell’aeroporto, o, ancora, trovare un addetto alla mensa di nome Enrique che vi offri del cibo in cambio di informazioni sull’agente Torres come è accaduto a Viktor, il protagonista interpretato da Tom Hanks, perché l’articolo 9 del regolamento europeo che ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco verrà in vostro soccorso, assicurandovi pasti e bevande in base alla durata dell’attesa.

Nel caso in cui si rendano necessari uno o più pernottamenti in attesa del volo successivo sarete ospitati in un albergo e potrete giovare del trasferimento dall’aeroporto all’hotel e di “due chiamate telefoniche i messaggi via telefax, fax o posta elettronica”.

 

È possibile presentare un reclamo?

Sì, in caso di overbooking aereo, i passeggeri hanno la possibilità di presentare un reclamo entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui questo avrebbe dovuto essere effettuato.

Per conoscere la procedura da seguire, sarà necessario attenersi alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea coinvolta.

L’Unione Europea ha messo a disposizione un “modulo di reclamo per negato imbarco, sistemazione in classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato del volo”, in versione italiana e inglese, da poter utilizzare nell’ipotesi in cui manchino specifiche indicazioni.

In Italia, l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 negli aeroporti nazionali è l’ENAC. Esso ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.

Il reclamo può essere presentato gratuitamente e personalmente, quindi senza la necessaria assistenza di un legale, utilizzando il modulo dedicato che è facilmente reperibile online.

Se il disservizio coinvolge più persone, appartenenti a uno stesso nucleo familiare è sufficiente inviare un unico reclamo.

Di seguito i casi in cui è possibile presentare il reclamo all’ENAC affinché accerti un’eventuale violazione del Regolamento (CE) 261/2004:

  • quando la compagnia aerea, trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero, non fornisce alcuna risposta;
  • quando la compagnia aerea fornisce una risposta ritenuta non soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004.

 

È possibile rivolgersi all’ENAC solo se il disservizio è relativo:

  • a un volo prenotato con una compagnia aerea di qualsiasi nazionalità (UE o extra UE) in partenza da un aeroporto italiano;
  • a un volo prenotato con una compagnia aerea UE, in partenza da un Paese Terzo (extra UE) e in arrivo in un aeroporto italiano.

 

Una volta completato l’accertamento, l’ENAC comunica al passeggero l’archiviazione del reclamo oppure l’avvio del procedimento sanzionatorio. Tale organismo, infatti, non fornisce assistenza legale o servizi di consulenza e non può soddisfare in alcun modo le richieste risarcitorie dei passeggeri. Pertanto, lo step successivo vedrà il passeggero avvalersi delle ordinarie vie legali dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente. Un rimedio che, in alcuni casi, può rivelarsi conveniente è quello della risoluzione alternative delle controversie, introdotto con il d. lgs. 130/2015, recependo la direttiva UE 2013/11.

 

Ancora qualche precisazione!

Tutti i voli operati da compagnie aeree extra comunitarie, anche se hanno come destinazione un aeroporto situato nel territorio UE, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento europeo. Se, invece, il disservizio riguarda un volo organizzato da una compagnia aerea di qualsiasi nazionalità in partenza da uno Stato UE e che ha come destinazione un aeroporto situato sul territorio dell’UE, il reclamo potrà essere presentato all’Organismo nazionale responsabile dello Stato UE da cui il volo è partito.

Infine, per i voli in partenza da Stati extra UE con destinazione aeroporti UE, il reclamo dovrà essere presentato all’Organismo responsabile dello Stato in cui il volo è atterrato, ma solo se la compagnia aerea è comunitaria.

 

Volo in code sharing

Il code sharing (lett. codice condiviso) consiste in un accordo tra due parti che sono:

  • l’OPE (operating carrier), che è la compagnia aerea che effettua il servizio;
  • la Marketing Airline, ovvero la compagnia che vende il biglietto.

 

In questi casi, il passeggero acquista un biglietto con una compagnia aerea, ma dal ticket si evince che si volerà con una compagnia diversa. Questa procedura consente ai vettori di offrire un servizio verso destinazioni che non rientrano tra le rotte operate e ai viaggiatori di avere a disposizione un ventaglio più ampio di destinazioni.

In caso di volo in code sharing le regole che si applicano sono quelle della compagnia con cui effettivamente si volerà. Quindi bisognerà fare riferimento a quest’ultima per tutto ciò che riguarda il trasporto di animali domestici, i bagagli, il check-in, l’imbarco…

Per capire con quale compagnia aerea si volerà effettivamente è sufficiente leggere attentamente il ticket acquistato. Se, oltre alla sigla della compagnia che ha venduto il servizio, c’è la dicitura “operato da” significa che ci si imbarcherà con quest’ultimo vettore.

Il volo in code sharing presenta un grande vantaggio per i passeggeri che devono effettuare un viaggio che prevede più scali. Infatti, in questi casi si avrà la possibilità di effettuare un unico check-in e, quindi, risparmiare tempo e denaro e, soprattutto, avere la comodità di poter ritirare il bagaglio direttamente alla fine del viaggio.