Con la Legge 9 marzo 2022 n. 22 sono stati introdotti nuovi reati contro il patrimonio culturale. Quali sono le novità? E secondo quali principi si muove la riforma?
Quali sono i reati contro il patrimonio culturale? Un elenco
La Legge 9 marzo 2022 n. 22 è finalmente stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale: contenuto e principi verranno esaminati a breve e prima, per comodità di esposizione, riporto l’elenco dei nuovi reati contro il patrimonio culturale date le modifiche apportate sia al Codice penale sia al decreto legislativo 231/2001[1]. I reati sono:
- Furto di beni culturali (art. 518-bis)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)
- Ricettazione di beni culturali (art. 519-quater)
- Impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 519-quinquies)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)
- Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 519-novies)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies)
- Casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies)
- Circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies)
- Circostanze attenuanti (art. 518- septiesdecies)
- Confisca (art. 518-duodevicies)
- Fatto commesso all’estero (art. 518-undevicies)
- Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (art. 707-bis)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
Più in dettaglio
La riforma nasce grazie alla proposta di legge “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” d’iniziativa degli onorevoli Andrea Orlando e Dario Franceschini il 9 luglio 2018[2].
Da un punto di vista concettuale, si può parlare di diritto penale dei beni culturali[3]: questo perché si è assistito nel corso degli anni ad una forma di tutela che non si limita alle disposizioni di diritto privato e amministrativo, ma anche (e personalmente aggiungo finalmente) anche a quelle di diritto penale.
La materia è stata modificata secondo alcuni princìpi che sono:
- La collocazione nel Codice penale degli illeciti (perché precedentemente ripartiti tra Codice penale e Codice dei beni culturali[4]);
- L’introduzione di nuove fattispecie di reato e di aggravanti;
- L’innalzamento delle pene per volontà di proteggere maggiormente il patrimonio culturale;
- L’ampliamento dei delitti in relazione ai quali è consentita la confisca allargata;
- La modifica del decreto legislativo 231/2001 in base alla quale viene prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;
- La modifica del comma 3 dell’articolo 30 della legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.
In aggiunta a questi principi dobbiamo inoltre ricordare la Convenzione di Nicosia[5]: si tratta di un trattato internazionale in tema di protezione del patrimonio culturale e di contrasto al traffico illecito di beni culturali. La Convenzione è stata recentemente ratificata dall’Italia[6] ed entrerà in vigore il 1° aprile 2022: un passo in avanti per la lotta ad un fenomeno globale e tanto diversificato.
Il Titolo VIII-bis del Codice penale, alcune disposizioni
Da un punto di vista meramente strutturale del Codice penale, la Legge 9 marzo 2022 n. 22 introduce il Titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis – “Furto di beni culturali” – a 518-undevicies – “Fatto commesso all’estero”).
La prima disposizione del Titolo VIII-bis riguarda il furto di beni culturali. Per maggiore chiarezza bisogna dire che il furto è punito non soltanto quando il ladro si impossessa di un bene da un privato (pensiamo ad un collezionista) ma anche quando si impossessa di un bene appartenente allo Stato sia esso rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini. Il furto di beni culturali non era previsto come singola e specifica fattispecie penale: finalmente si assiste ad una tutela più precisa del patrimonio culturale.
Una disposizione interessante è l’articolo 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”. La norma, che punisce con la reclusione da 5 a 14 anni chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, prevende che:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.
L’articolo 518-decies e l’articolo 518-undecies puniscono rispettivamente l’importazione illecita e l’esportazione illecita di beni culturali: se nel primo caso l’autore di reato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165, nel secondo è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000. Pare quindi che il Codice penale intenda punire maggiormente l’esportazione illecita dei beni culturali nazionali che quelli immessi illecitamente nel mercato italiano dall’estero.
Ricordo inoltre un’altra nuova disposizione, l’art. 518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”. Non è punito infatti chi:
“riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.”.
L’articolo 707-bis
È infine interessante soffermarsi all’articolo 707-bis del Codice penale. Questa disposizione, “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno e di apparecchiature per la rivelazione dei metalli”, prevede che:
“È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.”
Secondo quanto stabilito viene quindi ampliata la tutela del patrimonio culturale archeologico: è noto infatti che siano i tombaroli[7] a ricorrere a strumenti di rilevamento come i metaldetector per andare alla ricerca di metalli preziosi nel sottosuolo. Tuttavia è bene sottolineare che il possesso ingiustificato degli attrezzi di cui sopra dovrà realizzarsi all’interno di aree e parchi archeologici, zone d’interesse archeologico e aree sottoposte a verifica preventiva dell’interesse archeologico. Non si tratta quindi di un divieto assoluto e su tutto il territorio nazionale.
Informazioni
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Link: LEGGE 21 gennaio 2022, n. 6 – Normattiva
[1] È il noto decreto contenente disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti che ha da poco compiuto 20 anni: tuttavia questo corpus ha subito nel tempo varie modifiche tra cui, per ultimo, proprio quelle riguardanti la tutela del patrimonio culturale.
[2] In dettaglio: Gazzetta Ufficiale
[3] Se nel diritto internazionale esiste la categoria ‘cultural heritage crime’ è dovuto alla dottrina e alle funzioni e alle attività delle organizzazioni internazionali (come l’INTERPOL). Per un approfondimento però sul concetto di diritto penale dei beni culturali rimando all’interessante articolo su: Diritto penale dei beni culturali in “Diritto on line” (treccani.it)
[4] Sulle disposizioni “penali” ma presenti nel Codice 42/2004 invito a leggere quest’altro approfondimento che ho scritto per DirittoConsenso: I reati contro i beni culturali nel Codice 42/2004 – DirittoConsenso
[5] Ho parlato della Convenzione di Nicosia in questo articolo: La Convenzione di Nicosia – DirittoConsenso
[6] Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Link: LEGGE 21 gennaio 2022, n. 6 – Normattiva
[7] Il termine tombarolo è diventato comune a causa del fenomeno tutto italiano in origine che portasse a scavi illegali e a rimozioni illecite di reperti archeologici anche da scavi non ancora noti alle autorità. Per un approfondimento sul tema rinvio a: Chi sono i tombaroli? – DirittoConsenso

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.