Il nuovo pilastro degli enti locali per la programmazione annuale. Quest’anno gli enti Locali si troveranno a redigere e approvare un nuovo strumento di programmazione: il P.I.A.O.

 

Cos’è il P.I.A.O.?

Il Piano integrato di attività e organizzazione, indicato con l’acronimo P.I.A.O., è un documento unico di programmazione e governance che sostituirà una serie di atti e documenti che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. È stato introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L’art. 6 prevede che il fine del P.I.A.O. è quello di:

  • assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa,
  • migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e
  • procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

 

Come i precedenti atti di programmazione anche il P.I.A.O ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Il P.I.A.O. dev’essere adottato da tutte le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Le Amministrazioni fino a 50 dipendenti approveranno un Piano semplificato secondo lo schema trasmesso da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

 

Da cosa è composto il P.I.A.O.

Il P.I.A.O. comprende e sostituisce:

  • il Piano dettagliato degli obiettivi è lo strumento primario per la gestione dell’Ente, in quanto enuclea i macro-obiettivi del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.). È lo strumento di programmazione e controllo che consente la pianificazione delle risorse e rende possibile la verifica di quanto realizzato;
  • il Piano organizzativo del lavoro agile è previsto dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 dove le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Con questo Piano si cerca di individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
  • il Piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dal D.lgs. 75 del 2017, è un documento con il quale, tenendo conto anche delle risorse finanziarie a disposizione, si individuano le attività che l’ente deve svolgere nel successivo triennio e, sulla base di questo atto, si individuano le risorse umane di cui necessita.
  • il Piano Triennale anticorruzione vuole perviene la corruzione nel nostro ordinamento. Nato nel 2012 con la legge n. 190/2012 la c.d. Legge Severino mira a pervenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Incisivo è il ruolo dell’ANAC[1] (a livello nazionale) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a livello di singola amministrazione).

 

Obiettivi del P.I.A.O.

Tra gli obiettivi principali che con l’introduzione del P.I.A.O. si vuole garantire è la semplificazione. Si tratta di una radicale innovazione che era partita dai processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012.

L’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede esplicitamente i seguenti obiettivi che il P.I.A.:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.[2].

 

Termini di approvazione del P.I.A.O. e schema tipo

Il decreto legge n. 80/2021 prevedeva che si dovesse presentare il P.I.A.O. entro il 31 gennaio 2022.

Il termine di approvazione del P.I.A.O. è stato differito al 30 aprile 2022 dall’art. 1, comma 12, del D.L. n. 228/2021 (decreto “milleproroghe”), il quale ha introdotto il comma 6-bis all’art. 6 del D.L. n. 80/2021 istitutivo del P.I.A.O. Tale ultimo comma prevede che in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e comunque entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio (il termine di approvazione del bilancio è stato modificato dall’art.3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n.15, pubblicata nel S.O. n.8 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022, con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali).

Importante è la bozza di decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 6 del DL n. 80/2021 con il quale verrà approvato il Piano tipo, prevede, all’art. 8, comma 3, in sede di prima applicazione, il differimento del termine di approvazione del P.I.A.O. di 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. Tale disposizione non è ancora vigente in quanto il decreto ministeriale, pur avendo superato il vaglio della conferenza unificata il primo dicembre dello scorso anno, non è stato ancora formalmente adottato.

Inoltre, il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, si è recentemente espresso nel senso che il decreto ministeriale debba essere configurato come atto regolamentare e, pertanto, debba essere richiesto il parere alla medesima sezione consultiva. Ciò rappresenta sicuramente un rallentamento della procedura di adozione del decreto ministeriale[3].

Come per gli altri documenti di programmazione utilizzati negli scorsi anni, anche il P.I.A.O. dovrà essere pubblicato sul sito dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica in quanto è il perno di tutta l’attività dell’ente.

Informazioni

D.L. n. 80/2021

D.L. n. 228/2021

Legge n. 190/2012

D.lgs. 150/2009

[1] Sulle funzioni e sulle attività dell’ANAC invito a leggere l’approfondimento di Beatrice Berzano: L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – DirittoConsenso

[2] Comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021

[3] Angelo M. Savazzi “Termine approvazione PIAO Enti Locali” in www.lapostadelsindaco.it