Un’effettiva regolazione delle multinazionali tra Stato ospite e Stato d’origine risulta essere ostacolata da numerosi impedimenti giuridici e politici

 

Identificare lo Stato competente alla regolazione delle multinazionali

A causa dell’attuale assenza di personalità giuridica e soggettività delle società commerciali nel diritto internazionale[1], la regolazione delle multinazionali è affidata all’azione degli Stati, i quali hanno la competenza di emanare leggi e giudicare casi riguardanti imprese transnazionali con un certo grado di libertà[2]. Tuttavia, appare necessario identificare quale Stato, ai sensi del diritto internazionale, sia tenuto e abbia la competenza a giudicare casi di violazione dei diritti umani, sociali ed ambientali ed illeciti derivanti da attività illegali compiute da imprese transnazionali. Di fatto, la dicotomia tra pluralità giuridica ed unità economica delle multinazionali e la tendenza a delocalizzare i processi produttivi rendono imperativo verificare se lo Stato che è internazionalmente tenuto a regolare le società commerciali sia esclusivamente lo Stato ospite – limitatamente alle attività svolte all’interno dei propri confini – oppure se sia possibile ricondurre alcune obbligazioni allo Stato d’origine, in virtù del controllo esercitato dalla società madre sulle attività delle sussidiarie[3].

 

Regolazione delle multinazionali nello Stato ospite: una base giuridica 

In primo luogo, a fronte della propria sovranità territoriale, l’ordinamento giuridico dello Stato ospite appare il più appropriato per garantire il rispetto della legislazione in materia lavorativa, ambientale e sociale delle imprese operanti all’interno dei propri confini[4]. Di fatto, lo Stato ospite è tenuto ad adottare tutte le misure positive necessarie ad evitare che vengano commessi gravi danni ambientali e violazioni dei diritti umani sotto la propria giurisdizione; di conseguenza, ciò si traduce nel controllo delle società sussidiarie che svolgono le proprie attività produttive e commerciali nello Stato in questione[5].

Tale vigilanza generalmente include due passaggi distinti, tanto precedentemente quanto in seguito all’insediamento di investitori stranieri: un processo di screening è innanzitutto effettuato anteriormente allo stabilimento dell’impresa nel paese. In particolare, la legislazione dello Stato ospitante in merito agli investimenti esteri è tenuta a regolare l’esproprio, la risoluzione delle controversie e gli incentivi in termini di sgravi fiscali, al fine di decidere se consentire o meno l’ammissione di società estere. Devono inoltre essere condotti studi di fattibilità con l’obiettivo di valutare l’impatto del progetto di investimento proposto: a tal proposito, una valutazione di impatto ambientale è altresì necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tutela dell’ambiente, così come ad un’analisi costi-benefici apportati dal progetto[6]. In secondo luogo, a seguito dell’ingresso della multinazionale nello Stato ospite può avere luogo un successivo controllo amministrativo volto ad esaminare il rispetto delle normative nazionali, posto che l’impresa operante in uno Stato differente da quello in cui ha la propria sede legale sia tenuta al rispetto della legislazione dello Stato territoriale[7].

Appare tuttavia necessario sottolineare come tale processo di screening non risulti da una norma generale di diritto internazionale, bensì il controllo nella fase di entrata dell’investimento estero è soggetto alla discrezionalità dello Stato ospite, il quale si trova spesso limitato da trattati di investimento bilaterali o multilaterali dei quali è parte[8].

 

Ostacoli ad un’effettiva regolazione delle multinazionali nello Stato ospite

Allo stesso tempo, la capacità dello Stato ospite di regolare la condotta di imprese straniere può essere ostacolata da un’ampia varietà di fattori. Nei paesi ospitanti, ad esempio, generalmente è assente un sistema amministrativo, normativo e giudiziario effettivo che possa consentire di supervisionare adeguatamente le attività delle società commerciali operanti sul proprio territorio[9]: nello specifico, risorse in termini di strumenti finanziari e capitale umano risultano spesso insufficienti all’applicazione della legislazione nazionale. Inoltre, la scarsità di informazione e di mezzi tecnologici per la valutazione dei rischi ambientali di particolari attività accentua la difficoltà dello Stato ospite di perseguire una corretta regolazione delle multinazionali[10].

Ulteriori fallimenti nella protezione dei diritti umani e dell’ambiente derivano dalla necessaria volontà dei paesi ospitanti di attrarre investimenti stranieri. In particolare, mentre la competizione globale appare gradualmente dissociarsi dalla dotazione degli Stati in termini di risorse naturali, la crescita economica di numerosi paesi in via di sviluppo risulta strettamente legata agli investimenti esteri. Così, al fine di sedurre imprese transnazionali affinché investano nel proprio Stato, in tali paesi è diffusa la tendenza all’astensione dall’imposizione di regolazioni stringenti in capo alle multinazionali straniere[11]. A tal proposito, il potere negoziale degli Stati non è comparabile a quello degli investitori stranieri, i quali, nella maggior parte dei casi, risultano agevolati da contratti di investimento che favoriscono in larga misura il capitale e stabiliscono la giurisdizione di tribunali esteri in caso di controversie[12]. Pertanto, la capacità dello Stato ospite di imporre leggi ambientali e sociali più stringenti appare decisamente ristretta, in quanto potenziali effetti a detrimento dell’investimento straniero potrebbero implicare un risarcimento alla società investitrice straniera lesa.

Inoltre, specialmente in paesi in via di sviluppo, lo Stato ospite potrebbe essere coinvolto in attività dannose per l’ambiente condotte da imprese multinazionali sia perché le abbia direttamente autorizzate, sia perché sia divenuto parte della società commerciale attraverso l’acquisizione di quote. L’assenza di incentivi economici e politici può costituire un’importante barriera per lo Stato ospite nella regolazione delle multinazionali e nella persecuzione di condotte illecite ai sensi del diritto interno di tale Stato[13].

 

Il contenzioso giudiziario e l’accesso ai mezzi di ricorso nello Stato ospite

Per quanto concerne il contenzioso giudiziario e il risarcimento alle vittime, la configurazione delle multinazionali può eventualmente limitare la possibilità di ottenere una compensazione adeguata: di fatto, la dottrina del velo societario e la personalità giuridica separata dei numerosi soggetti appartenenti ad un unico gruppo transnazionale prevengono la garanzia di un pieno risarcimento nel caso in cui la società controllata che abbia commesso un illecito disponga di risorse limitate per compensare le vittime. In particolare, la società madre risulta tutelata, e non è possibile che venga ritenuta responsabile per le attività delle società affiliate o controllate nonostante facciano parte dello stesso gruppo multinazionale[14].

In quanto ai ricorrenti, il principale impedimento appare essere la mancanza di legittimazione ad agire delle vittime, sia perché la violazione risulta troppo generica, sia perché non coinvolge specificamente un gruppo specifico, come nel caso di un danno ambientale. Le controversie sono inoltre generalmente costose, e i querelanti potrebbero non disporre dei mezzi finanziari necessari ad affrontare i lunghi procedimenti legali. Tuttavia, un miglior accesso alle prove potrebbe risultare un vantaggio rilevante per lo svolgimento dell’azione giudiziaria nei tribunali dello Stato ospite; ciononostante, la probabilità di corruzione o interferenza politica appare nettamente maggiore rispetto allo Stato d’origine. Infine, sebbene in alcuni casi le vittime siano riuscite ad ottenere un risarcimento, le sanzioni inflitte alle multinazionali sono comunque risultate minime. Appare dunque chiaro come, nella maggior parte dei casi, risarcire i danni sia più conveniente per le imprese che adottare comportamenti virtuosi in maniera preventiva al fine di anticipare danni all’ambiente ed eventuali violazioni dei diritti umani e sociali[15].

 

Verso una regolazione delle multinazionali nello Stato d’origine?

Il termine “Stato d’origine” fa riferimento allo Stato di provenienza dell’impresa multinazionale. Allo stesso tempo, tale paese risulta essere il luogo in cui la società ha la propria sede legale e dal quale è esercitato in controllo finanziario e amministrativo sull’intero gruppo[16]. Ciononostante, identificare lo Stato d’origine di una compagnia transnazionale non appare sempre del tutto immediato, così come complicato è valutare quale sia la nazionalità di un’impresa, ai fini di stabilire quale sia lo Stato competente ad esercitare la propria giurisdizione su di essa.

A questo proposito, tre diversi fattori contribuiscono all’attribuzione della nazionalità ai sensi del diritto internazionale pubblico, e precisamente:

  1. il luogo di costituzione,
  2. lo Stato da cui si esercita il controllo sulle operazioni delle multinazionali ed infine
  3. la nazionalità degli azionisti.

 

Se i paesi di common law prediligono il test del luogo di costituzione, i paesi di diritto civile perseguono il criterio della sede reale, in riferimento al paese dal quale viene esercitato il controllo. Tuttavia, un approccio generalmente accettato per l’accertamento della nazionalità dell’impresa ai sensi del diritto internazionale non si è ancora consolidato, e le multinazionali continuano ad essere concepite come un aggregato di entità separate, ciascuna con la propria nazionalità, solitamente attribuita in base al contesto nazionale[17].

Sebbene esistano numerosi impedimenti di natura economica e giuridica, attribuire la competenza della regolazione delle multinazionali allo Stato d’origine è generalmente preferito dalla dottrina. Di fatto, lo Stato d’origine è tipicamente dotato di sistemi normativi, giudiziari ed amministrativi più efficienti, i quali consentono – di conseguenza – una più incisiva attività di prevenzione e persecuzione delle attività dannose delle società commerciali. Inoltre, al fine di limitare il cosiddetto “shopping della normativa e del foro competente a giudicare”, la regolamentazione delle attività svolte all’estero dalle multinazionali può essere realizzata dallo Stato d’origine attraverso la richiesta alla società madre costituita sul proprio territorio nazionale e subordinata al rispetto della propria normativa di non configurarsi complice di gravi danni ambientali o violazioni di diritti umani e sociali nel corso delle proprie operazioni in un paese ospite[18]. Ciò fa riferimento al potere dello Stato di emanare leggi con portata extraterritoriale, il quale ai sensi della pronuncia della Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel caso Lotus non è vietato dal diritto internazionale[19]. Tuttavia, sebbene tale possibilità sia, in principio, permessa ai sensi del diritto internazionale, è necessario notare come la competenza legislativa dello Stato sia intrinsecamente territoriale: di fatto, in presenza di uno Stato reclamante l’esercizio della giurisdizione extraterritoriale, è possibile che emergano conflitti di giurisdizione, alla luce del dovere corollario di non intervento (o non ingerenza) negli affari interni degli altri Stati su cui si basa la competenza territoriale[20]. Pertanto, ai fini dell’esercizio della giurisdizione extraterritoriale è richiesta una connessione tra l’illecito commesso all’estero e lo Stato che ne rivendica la giurisdizione[21].

 

L’accesso ai tribunali dello Stato d’origine

In merito al procedimento giudiziario in riferimento a casi di illeciti compiuti da imprese multinazionali, l’inadeguatezza e le difficoltà dell’ottenimento di un risarcimento negli Stati ospite hanno indotto le comunità colpite a richiedere una compensazione dinanzi ai tribunali dello Stato di origine, in cui ha sede il centro decisionale della società. Al riguardo, l’obbligo dello Stato di origine di concedere alle vittime l’accesso ai rimedi in seguito a violazioni avvenute nel paese ospitante non si è consolidato nel diritto internazionale, nonostante quanto auspicato dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nello Studio analitico del 2011 sul rapporto tra diritti umani e ambiente[22].

Tuttavia, al fine di perseguire il centro decisionale delle imprese multinazionali e poter reclamare un risarcimento direttamente alla società madre, è emersa la pratica del contenzioso transnazionale – o responsabilità diretta estera[23]. In particolare, se da un lato la responsabilità diretta estera potrebbe contribuire ad una maggiore attenzione internazionale a proposito delle attività illecite delle multinazionali nei paesi ospite, dall’altro lato la possibilità di intentare azioni legali contro società transnazionali nello Stato d’origine avrebbe la capacità di ostacolare l’eccessiva violazione del diritto internazionale e nazionale ambientale, sociale e dei diritti umani da parte di tali imprese, nonché la loro inclinazione a fare pressioni contro l’inasprimento delle normative interne degli Stati ospite[24].

 

Regolazione delle multinazionali nello Stato d’origine e questioni giurisdizionali

Alla luce dei possibili conflitti di interesse tra i tribunali dello Stato d’origine e di quello ospitante in merito alla giurisdizione a giudicare su casi che coinvolgono attività illecite delle imprese multinazionali commesse all’estero, numerosi ostacoli procedurali impediscono alle vittime di intentare procedimenti giudiziari nello Stato d’origine, tra cui la dottrina del forum non conveniens e la riluttanza a “sollevare” il velo societario.

In primo luogo, con riferimento al forum non conveniens il giudice ha la discrezionalità di decidere se trattare o meno una causa basandosi sul fatto che il foro non è conveniente o è inopportuno per il convenuto. In particolare, tale dottrina emerge nell’eventualità in cui vi sia la possibilità di avviare procedimenti giudiziari in più di un ordinamento. A tal proposito, paesi di common law come gli Stati Uniti e il Regno Unito tendono a interpretare il forum non conveniens come un mezzo per consentire ai ricorrenti di avviare procedimenti legali in un forum più appropriato. Tuttavia, la richiesta di intraprendere un contenzioso in altre giurisdizioni potrebbe anche risultare in un diniego di giurisdizione, nel caso in cui i ricorrenti non siano in grado di chiedere risarcimenti dinanzi ai propri tribunali nazionali[25].

In secondo luogo, il velo societario rappresenta un ulteriore impedimento all’istituzione della giurisdizione dei tribunali dello Stato di origine. In particolare, al fine di stabilire la competenza dei giudici dello Stato di origine, è richiesto un livello minimo di controllo della capogruppo sulla società controllata che ha commesso l’illecito: tuttavia, sia la difficoltà di valutare tale nesso dovuta alla complessa struttura sottostante delle multinazionali e l’avversione degli Stati di origine a “sollevare il velo societario” impedisce il superamento del cavillo giuridico che consente di considerare i singoli enti come indipendenti e, a loro volta, di evitare di ricondurli all’unità della gestione svolta dalla società madre[26].

 

Conclusioni

In ultima analisi, è possibile affermare che la regolazione delle multinazionali sia da parte dello Stato di origine che dello Stato ospite presenta difficoltà su vasta scala, le quali ostacolano lo sviluppo di una risposta adeguata all’esigenza di supervisionare e perseguire i comportamenti irresponsabili di imprese multinazionali che operano nei paesi in via di sviluppo. È pertanto opportuno concludere che le soluzioni giuridiche nazionali volte a ritenere responsabili imprese multinazionali per danni ambientali e violazioni dei diritti umani e sociali appaiono ampiamente insoddisfacenti.

Informazioni

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[1] V. CHABERT, Multinazionali e danni ambientali: verso un quadro giuridico vincolante?, Diritto Consenso, 7 febbraio 2022. Disponibile al link: http://www.dirittoconsenso.it/2022/02/07/multinazionali-e-danni-ambientali-verso-quadro-giuridico-vincolante/.

[2] E. MORGERA, Corporate environmental accountability in International law, 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 38.

[3] A. BONFANTI, Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato, Milano, Giuffré Editore, 2012, p. 114.

[4] L. VAN DER HERIK, J.L. CERNIC, Regulating Corporations under International Law: from Human Rights to International Criminal Law and Back Again, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010 p. 3.

[5] F. MARRELLA, Regolazione internazionale e imprese multinazionali. In L’Impresa Responsabile. Diritti sociali e Corporate Social Responsibility, Milano, Halley, 2007, p. 37.

[6] E. MORGERA, op. cit., p. 25.

[7] F. MARRELLA, op. cit., p. 38.

[8] Ivi, p. 26.

[9] C. Z. WAGNER, Corporate Social Responsibility of Multinational Enterprises and the International Business Law curriculum, p. 4. In Picker et.al, International Economic Law: the State and Future of the discipline, Hart Publishing Ltd, 2008

[10] J.A. ZERK, Multinationals and Corporate Social Responsibility. Limitations and Opportunities in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 57.

[11] O. DE SCHUTTER, Transnational Corporations and Human Rights, Portland, Hart Publishing, 2006, p. 23.

[12] F. MARRELLA, Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales, Recueil des cours de l’Académie de Droit International de la Haye, vol.385, Leiden-Boston, Massachussets (USA), Brill/Nijhoff, 2017, p. 115.

[13]  L. VAN DER HERIK, J.L. CERNIC, op. cit. pp. 3-4.

[14] E. MORGERA, op. cit., p. 27.

[15] W. KALECK, M. SAAGE-MAAß, Corporate Accountability for Human Rights Violations amounting to International Crimes, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010, pp. 714-715.

[16] J. A. ZERK, op. cit., p. 146 .

[17] Ivi, pp. 148- 149.

[18] A. BONFANTI, op. cit., p. 138.

[19] Permanent Court of International Justice, The case of S.S. Lotus, Collection of Judgements Series A., No. 10, 7 September 1927. Available from https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf

[20] G. PERONI, C. MIGANI, La responsabilità sociale dell’impresa multinazionale nell’attuale contesto internazionale, IANUS n.2, 2010, p.10.

[21] J. A. ZERK, op. cit., p. 105.

[22] United Nations High Commissioner for Human Rights, Analytical Study on the Relationship between Human Rights and the Environment, UN A/HRC/19/34, 2011, para 72. Available from http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/03/A-HRC-19-34_en.pdf.

[23] E. MORGERA, op. cit., p. 30.

[24] Ivi, p. 31

[25] A. DE JONGE, Transnational Corporations and International law. Accountability in the Global Business Environment, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 108.

[26] A. BONFANTI, op. cit., pp. 140-141.