Principali fattispecie criminose, e relativi trattamenti sanzionatori, della responsabilità penale negli incidenti stradali

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali

Le principali forme di responsabilità penale nel contesto degli incidenti stradali sono:

  • quella del conducente per il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.[1])
  • quella del conducente per il reato di lesioni personali stradali, gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.[2])
  • quella del conducente per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186 bis codice della strada[3])
  • quella del conducente per l’omissione di soccorso stradale (art. 189 comma 7 codice della strada[4]).

 

È opportuno chiarire, preliminarmente, che le ultime due forme di responsabilità penale rappresentano delle ipotesi aggravate delle precedenti.

Vediamo meglio.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: l’ipotesi dell’omicidio

Per quanto riguarda il delitto di omicidio stradale, è importante tenere a mente che si tratta di un reato di natura colposa, il che significa che sussiste solamente se l’evento “morte” si verifica senza che il responsabile l’abbia voluto realizzare. Il decesso della vittima, in particolare, deve risultare come conseguenza nefasta di un comportamento imprudente, negligente oppure imperito del conducente.

In particolare, si ha imprudenza quando l’autore di reato pone in essere una condotta che contrasti col buonsenso; si ha negligenza qualora questi tenga un comportamento omissivo o risulti inerte rispetto alla condotta che dovrebbe tenere; si ha imperizia quando l’autore di reato risulta incapace oppure incompetente in relazione alla stessa.

L’elemento soggettivo della colpa assume, quindi, fondamentale importanza, in quanto determina la distinzione tra il reato di omicidio, per il quale il Legislatore ha previsto che sia inflitta una pena non inferiore ad anni 21 di reclusione, ed il reato di omicidio stradale, qui in parola, per il quale, a contrario, la legge prevede un minimo edittale di pena pari ad anni 2 ed un massimo edittale di pena pari ad anni 7 di reclusione. Tale è, dunque, il trattamento sanzionatorio concernente la responsabilità di quanti uccidono terze persone, violando, per imprudenza, negligenza o imperizia, le regole della circolazione stradale.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: le ipotesi aggravate dell’omicidio

Nel caso in cui il conducente abbia guidato in stato di ebbrezza, e sia stato trovato con un tasso alcolemico in corpo superiore ad 1,5 grammi per litro, oppure nel caso in cui abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata: precisamente, può essere condannato alla reclusione di un minimo di anni 8 e di un massimo di anni 12.

Il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto per l’omicidio stradale commesso dall’autista di professione – ad esempio il conducente di un autobus – che abbia alterato il suo stato psicofisico, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, è sufficiente che gli venga riscontrato un tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro.

Se, invece, l’autore di reato è un comune conducente, e non un autista professionista, al quale non sia stato trovato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, tuttavia compreso tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro, questi sarà condannato ad una pena più lieve: in particolare, potrà essere condannato alla reclusione di un minimo di anni 5 e di un massimo di anni 10.

Rischia di essere condannato alla stessa pena il conducente che sia responsabile di un omicidio stradale commesso a causa di una velocità di guida superiore al doppio rispetto a quella consentita, e, comunque, non inferiore a 70 km/h, in un centro urbano; oppure commesso a causa di una velocità di guida superiore di 50 km/h rispetto a quella consentita nelle strade extraurbane.

Inoltre, potrà essere condannato alla reclusione da un minimo di anni 5 ad un massimo di anni 10 il conducente che abbia provocato colposamente la morte di altri utenti stradali, guidando contromano o passando col rosso, oppure eseguendo manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, di curve, di dossi oppure in seguito ad un sorpasso, in corrispondenza di un attraversamento.

La pena dai 5 ai 10 di reclusione è, infine, aumentata qualora il conducente abbia guidato senza patente o con patente scaduta o revocata, oppure se il veicolo sia stato sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La pena può essere, discrezionalmente, sottoposta ad un aumento da un minimo di 1/3 a un massimo di 2/3 qualora il conducente, dopo la commissione dell’illecito, si sia dato alla fuga. Infatti in questa ipotesi il responsabile si sottrae alla identificazione, rendendo più difficile la ricostruzione della dinamica del sinistro. Non è necessario che lo stesso abbia cagionato un danno alla persona offesa: è sufficiente che il soggetto interessato risulti coinvolto nel sinistro in termini tali da aver reso quantomeno possibile il danneggiamento della vittima.

In questo, l’ipotesi di fuga si distingue dall’omissione di soccorso[5], nel contesto della quale il responsabile viene punito per non aver apprestato un aiuto immediato alla persona offesa, sicuramente danneggiata. Per il reato di fuga il minimo edittale di pena previsto è, infatti, inferiore rispetto a quello che riguarda l’omissione di soccorso: nel primo caso si tratta di un minimo di pena di mesi 6 di reclusione, nel secondo di anni 1. Il massimo di pena edittale è, invece, in entrambi i casi, pari a 3 anni di reclusione.

Specificamente, per quanto riguarda l’omissione di soccorso stradale, è opportuno evidenziare l’articolo 189 del codice della strada, che disciplina il dovere di ogni utente della strada di fermarsi e prestare soccorso qualora, a causa della propria condotta, una o più persone tra gli agenti in circolazione abbiano subito un danno.

A tal riguardo, se il comportamento del conducente ha cagionato un danno ad una cosa materiale, egli subirà una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una cifra di danaro compresa tra un minimo di euro 303 ed un massimo di euro 1210, tuttavia non si potrà dire che abbia posto in essere il reato di omissione di soccorso. Quest’ultimo riguarda solamente il caso in cui il conducente ometta di soccorrere delle persone fisiche, danneggiate dalla propria condotta stradale. Se il soccorso non viene posto in essere, il responsabile rischia la reclusione per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 3 anni.

In ultimo, se la persona che non è stata soccorsa è morta nell’immediatezza oppure a causa del mancato soccorso, è integrata la fattispecie dell’omicidio stradale, dal momento che si verifica il decesso altrui per negligenza del conducente reo. In questo caso, il trattamento sanzionatorio applicato è quello concernente il reato di omicidio stradale, mentre l’omissione di soccorso integra una circostanza aggravante, con conseguente inasprimento della pena prevista ex lege per il primo.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: l’ipotesi delle lesioni personali

Altra ipotesi è, invece, quella che vede il conducente cagionare delle lesioni personali stradali a terze persone, pur senza provocarne il decesso. In particolare, si tratta di lesioni che devono essere, al pari dell’evento “morte” nell’ambito del reato di omicidio stradale, una conseguenza diretta dell’imprudenza, negligenza o imperizia del conducente, il quale non abbia voluto l’evento. Il reato di lesioni personali stradali richiede che lo stesso corrisponda a lesioni gravi o gravissime[6].

A tal proposito, le lesioni sono da ritenersi gravi quando ne sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia che le abbia impedito lo svolgimento delle consuete occupazioni per un periodo temporale superiore a giorni 40, o, ancora, che abbia procurato un indebolimento permanente di un suo senso od organo.

Le lesioni sono da ritenersi gravissime, invece, quando non risultino lesioni sanabili: si fa riferimento al caso in cui un senso, un organo, o anche una capacità, come quella di procreare, siano perse in via definita; al caso in cui alla persona offesa venga mutilato un arto; ancora, all’ipotesi di procurata difficoltà permanente nella capacità di linguaggio, di deformazione o di sfregio del volto.

Nel caso in cui il conducente stradale abbia, per colpa, cagionato lesioni personali stradali gravi può essere punito con la reclusione da un minimo di mesi 3 ad un massimo di anni 1; se, invece, ha cagionato lesioni personali gravissime può essere punito con la pena di un minimo di anni 1 e di un massimo di anni 3 di reclusione.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: le ipotesi aggravate delle lesioni personali

Se il conducente ha provocato colposamente lesioni gravi alla persona offesa, guidando in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di anni 3 ad un massimo di anni 5. Nella medesima ipotesi, se l’evento è rappresentato da lesioni personali gravissime, il conducente può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di anni 4 ad un massimo di anni 7.

I medesimi trattamenti sanzionatori sono previsti nel caso in cui il responsabile sia un autista per professione, e, in quest’ipotesi, è sufficiente che gli venga rilevato un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro.

Qualora al conducente non professionista sia rilevato un tasso alcolemico compreso tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro, egli può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di anni 1 e mesi 6 ad un massimo di anni 3, qualora l’imprudenza, la negligenza o l’imperizia del conducente abbia cagionato delle lesioni personali gravi alla persona offesa; mentre da un minimo di anni 2 ad un massimo di anni 4 qualora siano state cagionate lesioni personali gravissime.

Lo stesso trattamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui il conducente si sia reso responsabile del reato in parola a causa di una velocità di guida superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, in un centro urbano; e a causa di una velocità di guida superiore di 50 km/h a quella consentita nelle strade extraurbane.

Ancora, qualora il conducente le abbia colposamente cagionate, guidando contromano o passando col rosso, oppure eseguendo manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, di curve, di dossi oppure in seguito ad un sorpasso, in corrispondenza di un attraversamento.

Qualora, invece, il conducente autore di reato abbia guidato senza patente, oppure con patente scaduta o revocata, o il veicolo sia risultato sprovvisto da assicurazione obbligatoria, la pena prevista ex lege viene inasprita.

L’aggravamento di pena è, al pari, contemplato nel caso in cui il conducente abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime a più persone, e si sia dato alla fuga. In particolare, per l’ipotesi di fuga e di omissione di soccorso, vale la disciplina esaminata in materia di omicidio stradale.

In conclusione, preme evidenziare che l’Autorità giudiziaria è tenuta a svolgere una valutazione generale del sinistro, che implica un bilanciamento tra le condotte degli utenti stradali coinvolti. Infatti qualora la colpa non sia totalmente del conducente, la pena è diminuita fino alla metà: ad esempio, per chi investe una persona che, a sua volta, ha violato le norme stradali, attraversando la strada nonostante il semaforo rosso, è previsto uno sconto di pena. Con riferimento a questo tema, si deve ricordare la sentenza n. 44323/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha sancito che colui il quale, non prevedendo le possibili altrui imprudenze, tiene una condotta, a sua volta, imprudente e non accorta, risponde quale soggetto concorrente nella causazione del sinistro[7].

Informazioni

Codice penale

Codice della strada

[1] “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.

[2]Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusone da tre mesi a un anno per le lesioni grave e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

[3] Rubricato ‘Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose’.

[4] Rubricato ‘Comportamento in caso di incidente’.

[5] Il reato di omissione di soccorso – DirittoConsenso

[6] Il delitto di lesioni: una questione ancora aperta – DirittoConsenso

[7] www.studiocataldi.it e www.sentenze.laleggepertutti.it