I contenuti multimediali possono essere considerati prove digitali nell’ambito dei procedimenti legali
Reati in rete: per la tutela occorrono le prove digitali
In tempi recenti su Internet si è assistito ad una proliferazione di attacchi diretti ai danni di singoli individui e gruppi. Le forme di prevaricazione che si servono del web rappresentano un problema con cui sempre più utenti si trovano ad avere a che fare, sperimentando in prima persona le dannose conseguenze sulle proprie vite. Stalking e diffamazione sono solo alcuni dei reati che spesso utilizzano come veicolo la tecnologia per meglio riuscire a penetrare nella quotidianità delle vittime; il distorsivo e massiccio utilizzo degli strumenti di connessione ha portato alla teorizzazione di nuovi modelli comportamentali, collegati a nuove forme di illeciti, come nel caso del cyberbullismo e del revenge porn[1].
Per esercitare una tutela efficace verso i reati perpetrati attraverso la rete, spesso le più tradizionali misure di contrasto si rivelano non del tutto adeguate. In proposito, l’ordinamento giuridico italiano si rifà per lo più ad un contesto pre-digitale, non riuscendo così a ricomprendere esplicitamente le nuove categorie di illeciti che è possibile compiere attraverso il web. Far valere le proprie posizioni e difendersi può, in alcuni casi, rivelarsi molto complicato: tempistiche lunghe e difficoltà oggettive nell’utilizzo di procedure informatizzate specifiche volte a provare gli abusi compiuti on-line sbarrano la strada al riconoscimento del danno, ostacolando il percorso della giustizia. Nonostante ciò, esiste comunque la possibilità di agire legalmente con efficacia, anche attraverso nuovi iter e nuove soluzioni pensate appositamente per operare nei contesti tecnologici.
Molte prevaricazioni e abusi si lasciano dietro una scia di prove digitali che giungono a noi attraverso gli schermi di computer, smartphone e tablet. Ma in che modo è possibile ricomprendere questi elementi all’interno di un procedimento di tutela legale?
Il carattere probatorio dei contenuti digitali
Nella fase di accertamento della sussistenza di un reato che avviene o passa attraverso strumenti digitali, i contenuti veicolati possono costituire dei veri e propri elementi di prova. Si tratta però di prove smaterializzate, che possono assumere le più svariate forme: e-mail, chat, post sui social network, foto, video, screenshot e molto altro. Nonostante la diversità oggettiva che intercorre tra un documento cartaceo e tutte le varie tipologie di contenuti digitali, questi ultimi possono essere considerati come dei documenti informatici a tutti gli effetti. L’art.234 c.p.p. specifica la natura delle prove documentali, a cui è possibile attingere attraverso l’acquisizione di scritti o altri tipi di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. Questo vuol dire che anche la registrazione di un messaggio vocale, veicolato attraverso una qualsiasi applicazione di messaggistica, può rappresentare un documento informatico se contiene una rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti.
L’art.20 comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) attribuisce al documento informatico l’efficacia probatoria della scrittura privata firmata digitalmente con ogni tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, come regolato dall’art. 2702 c.c.[2]. Lo stesso articolo precisa che “in tutti i casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.”.
Al citato articolo va aggiunta una precisazione proveniente dalla Corte di Cassazione, che specifica quanto sia essenziale verificare la modalità di acquisizione del contenuto ai fini probatori. Esiste, infatti, la possibilità di alterare o danneggiare con estrema facilità contenuti digitali, facendo perdere alla prova il carattere di integrità. I principi che regolano la manipolazione di queste tipologie di prove provengono dal Computer Forensic, il comportato della scienza forense che si occupa dell’acquisizione delle prove memorizzate su supporti digitali.
Ad oggi per sporgere denuncia le persone devono raccogliere manualmente i dati digitali, con la trascrizione e l’archiviazione manuale di ogni elemento idoneo a costituire una prova nell’ambito dei più svariati procedimenti (amministrativi, penali, civili e stragiudiziali). Considerato il rischio che il materiale digitale possa essere facilmente manomesso a vantaggio di una realtà manipolata, si rende pertanto necessario proteggere e cristallizzare le caratteristiche originali del contenuto, senza le quali i dati raccolti non possono avere alcun valore legale di prova.
Un documento forense deve garantire la sua immodificabilità, integrità, qualità e sicurezza, inoltre deve essere necessariamente gestito nell’ambito di una procedura che assicuri corrispondenza tra la sua forma e il suo originale contenuto. Affinché il materiale digitale raccolto possa essere riconosciuto come elemento riguardante o costituente una prova è necessario che esso vada incontro ad un iter di legalizzazione. Si tratta di un’attività tecnica di preistruttoria, che consiste nell’eventuale estrazione e cristallizzazione della prova digitale in maniera conforme alle procedure internazionalmente riconosciute. Ad ogni prova viene associato un codice identificativo univoco che le rende accessibili alle autorità preposte, anche in caso di rimozione dallo spazio digitale di immissione. Si configura così un processo certificativo tecnico volto ad attestare la veridicità della prova digitale che ne attesta inequivocabilmente il suo valore sul piano del contenuto.
L’importanza dei servizi per la cristallizzazione delle prove digitali
Per le persone che si ritengono danneggiate da una condotta perpetrata attraverso strumenti digitali, è estremamente importante ricevere supporto specialistico che permetta di raccogliere le prove riguardo a ciò che online si sta verificando. Attestare la provenienza del dato digitale serve per velocizzare le fasi iniziali di indagine da parte dell’avvocato, della magistratura o delle forze dell’ordine. Gli strumenti tecnologici per la raccolta dei dati per molto tempo sono stati di esclusivo appannaggio dei consulenti della procura e richiedono l’attivazione di un meccanismo burocratico lungo, che può disincentivare dalla volontà di attivare un iter di tutela.
Oggi esistono servizi ad hoc in grado di fornire assistenza tecnica attraverso cui si ottiene in maniera semplice la certificazione delle prove digitali in modalità forense, come ad esempio TrueScreen.
I servizi, utilizzabili direttamente da smartphone sotto forma di App, permettono di salvaguardare il carattere probatorio dei contenuti multimediali presenti sui dispositivi. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto delle best practice internazionali, tramite la verifica sull’alterazione dei contenuti e la loro modalità di acquisizione; una volta ottenuto esito positivo, l’ente certificatore ufficiale genera un report di valore forense. Questi strumenti possono essere di fondamentale importanza per la raccolta di prove nei più svariati ambiti, sia dal punto di vista della difesa dei diritti personali, sia per altre necessità capaci di maturare conseguenze legali o di altro genere. Inoltre, molto spesso le tecnologie digitali non rappresentano solo l’output di un reato ma possono costituire strumenti efficaci per intercettare e provare un evento o un fatto legalmente rilevante in tempo reale.
Si apre quindi uno scenario di possibilità inedite ed interessanti, che possono dare un concreto supporto sia alla tutela personale, sia ai procedimenti di verifica nei più svariati ambiti lavorativi.
Informazioni
Alba B., Whatsapp in aula, 3 dicembre 2020 su dirittoconsenso.it: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/03/whatsapp-in-aula/
Novario F., Prove digitali nel processo civile, Giappichelli Editore, 2014.
[1] Per approfondire il tema del cyberbullismo: http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/19/cyberbullismo-dati-recenti/
[2] Art.20 del Codice dell’Amministrazione digitale consultabile su: https://www.agid.gov.it/it/codice-dellamministrazione-digitale/art-20-validita-ed-efficacia-probatoria-documenti-informatici

Alessandra Altomare
Ciao, sono Alessandra. Sono laureata in Comunicazione pubblica e d’impresa all’Università di Bologna, con una tesi dal titolo: “Lo Hate Speech nella dimensione online: nuove forme di accesso alla tutela”. Pur avendo un focus specifico sulla comunicazione e sulle digital humanities, mi appassiona molto il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dei media. Credo nell’approccio multidisciplinare per lo sviluppo di riflessioni sui temi sfidanti del nostro tempo, che coinvolgono i processi di sviluppo tecnologico e di mediatizzazione.