I trattati di amicizia: dalla comunità internazionale classica alla comunità internazionale moderna
I trattati di amicizia: una tradizione centenaria
I trattati di amicizia costituiscono una peculiare categoria della vasta gamma dei trattati internazionali. In generale, un trattato internazionale può definirsi come l’accordo tra due o più soggetti del diritto internazionale al fine di creare, modificare, estinguere una norma obbligatoria internazionale. La vincolatività del contenuto della convenzione trova la sua fonte nel principio generale “pacta sunt servanda”[1] codificato all’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. L’art. 2 della medesima convenzione rinviene nell’accordo in forma scritta l’elemento costitutivo del trattato[2].
Più nel particolare, rispetto al tema che qui interessa, i trattati di amicizia si configurano come accordi attraverso i quali le Parti si impegnano al rispetto reciproco dell’indipendenza e dell’integrità politica e all’avvio di una cooperazione in uno o più settori. Vi sono, infatti, trattati di amicizia strumentali all’instaurazione di una cooperazione economica, politica, commerciale, culturale, tecnica tra le Parti.
Si deve segnalare che la maggior parte dei trattati di amicizia sono bilaterali, ovverosia conclusi da soli due Stati. Ed invero, la natura di questi accordi implica un sostegno e una collaborazione tali da poter giustificare lo sforzo nei confronti di una sola Parte. In questo caso, il sinallagma, che sta alla base di tutti i trattati internazionali, è rappresentato dall’impegno alla cooperazione che uno Stato promette all’altro. In molte circostanze, il patto di amicizia viene concluso a seguito di una controversia, di solito grave, tra le Parti contraenti: si configura, dunque, come una forma più blanda dei trattati di pace[3] che seguivano lo stato di guerra.
Alla luce di tali ultime considerazioni, si intuiscono facilmente le ragioni che inducono gli Stati a concludere un trattato di amicizia. Esse, infatti, sono riconducibili alla fine del contenzioso diplomatico e alla volontà delle Parti di riprendere o iniziare reciproche relazioni, scevre da qualsiasi turbamento o impedimento.
I trattati di amicizia nell’ambito della comunità internazionale classica
Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento i trattati di amicizia si configuravano come forme di garanzia tra gli Stati al fine di evitare una guerra di aggressione di uno nei confronti dell’altro. La maggior parte di essi, infatti, erano denominati “patti di amicizia e non aggressione” e assicuravano alle Parti contraenti una forma di lealtà reciproca.
Questa natura così peculiare che i trattati di amicizia assumevano allora era da ascriversi alla instabilità delle relazioni internazionali e alla mancanza di una norma di diritto internazionale generale che obbligava gli Stati alla risoluzione pacifica delle controversie e al rispetto del divieto dell’uso della forza. In ragione di tale lacuna, l’alternativa per gli Stati era quella di costituire uno strumento, altrettanto vincolante, con valore inter partes.
A titolo esemplificativo, si pensi al trattato di amicizia e non aggressione concluso tra il Ministro degli Esteri sovietico Molotov e il suo omologo tedesco Von Ribbentrop il 23 agosto 1939, all’alba dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Questo trattato, così come formulato, assicurava alla Germania di Hitler di non dover combattere su un doppio fronte, quello anglo-francese e quello sovietico, durante le ostilità.
Tuttavia, la stessa Storia mostra come l’equilibrio precario, su cui si fondavano queste fonti pattizie, ne aumentava il rischio di violazione in base agli interessi che, ora da una parte ora dall’altra, determinavano la volontà degli Stati. Ed invero, prendendo nuovamente ad esempio il trattato di amicizia e non aggressione Molotov-Von Ribbentrop, questo risulta essere stato formalmente violato il 22 giugno 1941, circa due anni dopo dalla sua conclusione, quando Hitler, dando esecuzione all’Operazione Barbarossa, invade l’URSS e, dunque, viola la sua integrità territoriale.
Da questo si evince che la violazione del trattato di amicizia da parte di uno Stato fa venir meno l’interesse ad adempiere anche dell’altro Stato: si tratta, infatti, di accordi che costituiscono convenzioni sinallagmatiche tra le Parti contraenti per le quali il mancato rispetto degli obblighi da parte di uno fa conseguire l’estinzione del trattato.
I trattati di amicizia nell’ambito della comunità internazionale moderna
Il disastro delle Due Grandi Guerre impose un cambiamento di rotta agli Stati in ordine alla gestione delle ostilità. Soprattutto con l’adozione della Carta delle Nazioni Unite, si è affermato sul piano del diritto internazionale generale il divieto dell’uso della forza[4]. Questa norma ha portato al cristallizzarsi di un altro obbligo internazionale quale suo corollario, cioè quello di risolvere pacificamente le controversie tra Stati[5]. Ne deriva che anche i trattati di amicizia sono tornati ad assumere la loro natura originaria, quali accordi di cooperazione in diversi settori tra le Parti contraenti. Come si sosteneva in apertura, la tendenza più moderna è quella di stipulare un unico trattato bilaterale con cui gli Stati si impegnano ad attuare una collaborazione in ambito economico, commerciale, tecnico e culturale.
A titolo esemplificativo, per ciò che concerne l’Italia, si consideri l’Accordo Italia-Libia del 2008 che ha avviato un importante partenariato tra i due Stati[6]. Esso è intervenuto per porre fine ad una controversia durata decenni che coinvolgeva le due Parti: da un lato, l’Italia aveva colonizzato la Libia fin dal 1911; dall’altro, questa fu accusata dall’Italia di terrorismo internazionale quando, dopo un bombardamento statunitense sulle città di Tripoli e Bengasi, la Libia lanciò un missile che cadde nelle acque adiacenti a Lampedusa. Risolto il contenzioso, il trattato di amicizia è il culmine di altri accordi bilaterali Italia-Libia e di una serie di documenti politici in materia di turismo, protezione degli investimenti, cooperazione culturale, relazioni consolari.
Un esempio ancora più avanzato di trattato di amicizia è costituito dall’Accordo del Quirinale tra Italia e Francia, firmato il 26 novembre 2021. Si tratta di un trattato bilaterale di cooperazione rafforzata tra i due Stati al fine di far fronte comune rispetto alle sfide che chiedono di essere affrontate nell’attualità del momento. In particolare, dopo aver richiamato nel Preambolo i valori ispiratori della NATO, della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull’Unione europea, i due Stati si assicurano reciproca assistenza nell’ambito della sicurezza e della difesa, con un attento sguardo alle politiche migratorie, e si impegnano a rafforzare la cooperazione economica, industriale e digitale.
All’esito di quanto detto e degli esempi sopra riportati, si intuisce facilmente come la natura dei trattati di amicizia sia mutata, soprattutto a seguito del passaggio dalla comunità internazionale classica alla comunità internazionale moderna. Vi è stata, dunque, un’evoluzione dei motivi posti alla base della loro conclusione e, quindi, degli obiettivi che essi perseguono.
Informazioni
Carta ONU
DI NOLFO, 2020, Storia delle Relazioni Internazionali, Laterza.
CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica
DEL VECCHIO, 2003, Giurisdizione internazionale e globalizzazione, Giuffrè Editore
FOCARELLI, 2019, Diritto internazionale, Wolters Kluwer CEDAM
SINAGRA-BARGIACCHI, 2019, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffré Francis Lefebvre
Trattato Italia-Libia del 2008
Trattato Italia-Francia del 2021
[1] I patti devono essere rispettati.
[2] Sulla definizione di trattato internazionale, si veda A. FEDERICO, I trattati di pace, al seguente link: I trattati di pace – DirittoConsenso
[3] Sul tema, si veda A. FEDERICO, I trattati di pace, al seguente link: I trattati di pace – DirittoConsenso
[4] Cfr. art. 2 par. 4 Carta ONU.
[5] Cfr. art. 2 par. 3 Carta ONU. A. FEDERICO, Come gli Stati risolvono le controversie internazionali, al seguente link: Come gli Stati risolvono le controversie internazionali? – DirittoConsenso
[6] Per maggiori approfondimenti su questo trattato, si veda A. FEDERICO, Italia-Libia: il caso dei pescherecci mazaresi, al seguente link: Italia-Libia: il caso dei pescherecci mazaresi – DirittoConsenso

Angela Federico
Ciao, sono Angela. Dottoressa in Giurisprudenza cum laude con una tesi sul diritto alla vita, ho perfezionato i miei studi con il Master SIOI in Studi Diplomatici e attualmente ricopro la funzione di addetta all'Ufficio per il Processo presso la sezione penale del Tribunale di Castrovillari. Nutro un particolare interesse per tutte le materie attinenti al diritto pubblico generale, i.e. diritto costituzionale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Parlo fluentemente inglese e spagnolo e mi aggiorno quotidianamente sulle questioni di attualità internazionale più rilevanti.