Introduzione al pignoramento in risposta a domande come: quali beni sono pignorabili? Perché pignorano un mio bene? Come avviene il pignoramento?
Il pignoramento nell’esecuzione forzata
Per inquadrare subito il contesto nel quale ci si colloca, è bene dire che il pignoramento rappresenta la prima fase del procedimento esecutivo per espropriazione forzata[1], anche detto più brevemente di espropriazione e avente il compito di rendere effettiva la garanzia generica di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.
In altre parole, poiché il Codice civile a tale articolo prescrive che il debitore risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri per l’adempimento delle sue obbligazioni, nel momento in cui un creditore rimanga insoddisfatto, l’art. 2910 c.c. prevede che il medesimo possa realizzare il proprio diritto al pagamento di una somma di denaro facendo espropriare i beni del debitore. La procedura con cui ciò deve avvenire è proprio quella che prende il nome di procedimento esecutivo per espropriazione forzata, al cui principio si trova il pignoramento. A seguire vi sono le fasi di vendita forzata o liquidazione e poi di distribuzione del ricavato tra i creditori come riassunto nello schema che segue:
- Pignoramento – i beni vengono sottratti alla libera disponibilità del debitore per essere sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;
- Vendita forzata o liquidazione dell’attivo – i suddetti beni vengono trasformati in una somma di denaro;
- Distribuzione di quanto ricavato, ai creditori.
Gli atti preliminari
Prima che i beni del debitore possano essere pignorati, tuttavia, sono previste alcune formalità – più tecnicamente, atti prodromici – legate ai requisiti necessari perché si possa procedere con il pignoramento. Infatti, nessuna esecuzione forzata può iniziare in mancanza di un titolo esecutivo e cioè di un documento di provenienza giudiziale (es. sentenza di condanna o altro provvedimento giudiziario) o anche stragiudiziale (es. atto pubblico, scrittura privata autenticata, cambiali e assegni) che dimostri l’esistenza del diritto credito vantato dal creditore.
In particolare, quindi, la legge prescrive abbia luogo notifica al debitore del titolo in forma esecutiva e del cd. atto di precetto con cui il creditore scrive, a pena di nullità, quali sono le parti, qual è il titolo esecutivo sulla base del quale si vuole iniziare l’esecuzione forzata e la data di notifica del titolo esecutivo. Nella stessa sede di notifica devono avere luogo
- l’intimazione al debitore di adempiere nel termine di 10 giorni con l’avvertimento che, diversamente, procederà ad esecuzione forzata
- e l’invito a formulare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
Non solo, vi sono dei limiti anche con riguardo al diritto riflesso nel titolo esecutivo dovendo questo essere, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.:
- liquido – se si tratta di una somma di denaro, questa deve essere determinata nel suo ammontare o determinabile con un semplice calcolo aritmetico di carattere oggettivo;
- esigibile – quando si inizia l’esecuzione forzata, il termine eventualmente apposto deve essere scaduto o la condizione sospensiva deve essersi verificata;
- certo – la certezza attiene all’esistenza del diritto incorporato dal titolo esecutivo.
Chiariti questi aspetti procedurali, si approfondisca il pignoramento come il vincolo di destinazione nel quale si sostanzia e che rende inefficaci gli atti di disposizione successivi. Lo scopo del pignoramento, infatti, è conservativo dei beni, in modo che non possano fuoriuscire dal patrimonio del debitore.
Il pignoramento e l’individuazione dei beni
Secondo l’art. 492 c.p.c. il pignoramento consiste nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del credito in questione, i beni che si assoggettano all’espropriazione nonché i frutti dei medesimi. Dal punto di vista giuridico, come già si accennava, quindi, conseguenza è l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore dopo il pignoramento e, talvolta, anche di alcuni compiuti prima come previsto dall’art. 2914 c.p.c. Ad esempio, nel caso di beni immobili e beni mobili registrati, sono inefficaci anche le vendite precedenti al pignoramento se trascritte nei pubblici registri dopo il pignoramento.
Ora, sono pignorabili tutti i beni alienabili e aventi valore commerciale, esclusi i beni assolutamente o relativamente impignorabili quali i beni che hanno per il debitore un certo valore religioso, quelli che garantiscono il sostentamento del debitore e delle persone della sua famiglia almeno per un mese (stipendio e pensione non sono pignorabili per l’intero) o, ancora, quelli che gli danno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
Con riguardo ai beni immobili una limitazione è legata al diritto reale di garanzia dell’ipoteca per cui se il creditore ha ipoteca su un determinato immobile non può espropriarne altri se prima non espropria anche l’immobile oggetto d’ipoteca.
Quanto esposto finora in questo articolo è sufficiente per capire che il rischio frequente nell’espropriazione riguarda proprio l’individuazione dei beni da pignorare. Per ovviare a questo problema, il legislatore ha dotato l’ordinamento italiano di due istituti volti a mostrare il patrimonio del debitore:
- invito a indicare ulteriori beni – quando sia stato chiesto un pignoramento e l’ufficiale giudiziario chiamato a compierlo riscontri di non trovare beni utilmente pignorabili o in misura non sufficiente, lo stesso ufficiale giudiziario deve invitare il debitore a dichiarare quali beni abbia e dove si trovino. Inoltre, se il debitore è un imprenditore commerciale, può essere chiamato un perito che ricostruisca il patrimonio attraverso le scritture contabili.
- ricerca con modalità telematiche – questa forma di conoscenza del patrimonio del debitore opera indipendentemente da un pignoramento intentato o eseguito inefficacemente poiché precede il pignoramento. Forte del titolo esecutivo, infatti, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario che sarebbe competente per il pignoramento autorizzazione per procedere a interrogazione e indagine presso le banche dati pubbliche della Pubblica Amministrazione, degli enti previdenziali (INPS, INAIL) e dell’anagrafe tributaria (anche se non direttamente presso le banche e gli istituti di credito).
Evitare o limitare il pignoramento
In conclusione, per dare contezza non solo dell’istituto del pignoramento ma anche di alcuni rimedi esistenti verso il medesimo dal lato del debitore, si illustrano di seguito tre figure volte ad evitare o a limitare i danni del pignoramento.
- Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Ai sensi dell’art. 494 c.p.c., se in seguito al precetto il debitore non ha ancora pagato, può utilmente farlo all’ufficiale giudiziario. Inoltre, il debitore che paghi nelle mani dell’ufficiale giudiziario può affermare una riserva di ripetizione per cui si riserva di esercitare un’azione che accerti che nulla è dovuto e riceve la somma indietro.
- Pignoramento di una somma di denaro
Al cospetto dell’ufficiale giudiziario, inoltre, il debitore può chiedere di pignorare una somma di denaro (riportata nel precetto aumentata di 2/10) al posto di un determinato bene. Così facendo, il pignoramento non viene evitato – avviene e l’esecuzione prosegue – ma non sarà necessaria la vendita avendo già a disposizione il denaro per la distribuzione ai creditori.
- Conversione del pignoramento
A pignoramento avvenuto e fino all’udienza fissata per la disposizione delle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di sostituire la cosa pignorata con una somma di denaro. La sostituzione deve avvenire depositando subito 1/5, con la possibilità di rateizzare la rimanenza fino ad un massimo di 36 mensilità. Solo con il versamento integrale della somma i beni pignorati sono liberati dall’espropriazione e, qualora il debitore cessasse di pagare le rate, decadrebbe dal beneficio della conversione e il bene inizialmente pignorato rimarrebbe pignorato definitivamente; le somme pagate non gli verrebbero restituite andando ad entrare nella massa delle cose pignorate di cui fa parte anche il bene pignorato.
Informazioni
F. Tedioli, Il pignoramento in generale, Studium Iuris, 2006, fasc. 9, pp. 1037-1048
S. Izzo, Pignoramento in generale, Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile Aggiornamento, pp. 912-938
G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile II: Vol. 3, parte seconda: l’esecuzione forzata, Cacucci Editore, 2019, pp. 93 ss.
[1] A proposito di esecuzione forzata, si consiglia la lettura dell’articolo reperibile al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2022/01/12/espropriazione-forzata-e-processo-esecutivo/

Vittoria Rondana
Ciao, sono Vittoria. Sono laureata in Giurisprudenza e da quando mi sono iscritta all'università, in tanti mi han detto che me lo si leggeva in faccia, dei miei studi in ambito giuridico, ma non so ancora se fosse per gli occhiali o per quel che c'è dietro. In ogni caso, sono Vittoria e scrivo di tutto, per passione, da molto tempo. Nel corso degli anni e a partire dal 2015 anche sul mio blog, ho raccontato in ogni modo riflessioni sui giorni belli e sui giorni brutti e un po' in generale sulla vita che scegliamo o che ci capita, a volte non sapendo da che parte cominciare e altre correndo dritta al punto ché non c'è modo migliore per arrivare. Grazie a DirittoConsenso, oggi, le mie due più grandi passioni finalmente si incontrano e scrivo brevi approfondimenti sui temi giuridici che ho studiato negli anni appena trascorsi.