La concorrenza parassitaria può essere individuata in una sistematica imitazione di iniziative o idee di imprenditori concorrenti, la quale comporta una perdita di originalità e individualità delle stesse
La concorrenza parassitaria: una prima definizione
Nel vigente codice civile, l’articolo 2598[1] disciplina gli atti di concorrenza sleale[2]. Secondo quanto disposto dai primi due commi di detto articolo, la concorrenza sleale tra operatori economici può essere svolta
- tramite azioni di confusione, tra prodotti o attività proprie e dei concorrenti, o
- tramite atti di denigrazione o vanteria, rispetto a prodotti o attività di un concorrente.
Il terzo comma dell’articolo 2598, invece, tramite una formulazione c.d. aperta, permette di considerare come atti di concorrenza sleale anche quelli contrari ai principi di correttezza professionale.
Anche se non è certamente agevole individuare di quali atti si tratti, data la formulazione piuttosto vaga della norma, la prassi giurisprudenziale si è più volte occupata del tema designando una serie di condotte come appartenenti alla categoria. Tra queste, vi rientra senza dubbio la c.d. concorrenza parassitaria.
Questa nuova tipologia di illecito è stata per la prima volta teorizzata dal giurista Remo Franceschelli nel 1956, ispirandosi da un lato alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 e dall’altro alla dottrina francese di metà secolo scorso[3].
La concorrenza parassitaria, secondo una prima definizione, può essere individuata come una sistematica imitazione di iniziative o idee di imprenditori concorrenti, imitazione che di conseguenza comporta una perdita di originalità e individualità di tali iniziative imprenditoriali[4]. Se è vero infatti che l’imitazione di idee o forme dovrebbe essere sempre consentita al di fuori di quelle coperte da brevetto, è altrettanto vero che un’imitazione che sia sistematica non possa certo considerarsi lecita[5]. Di qui, per l’appunto, il termine ‘parassitaria’ che la connota.
Dunque, tra gli elementi costitutivi della concorrenza parassitaria, è necessario annoverare:
- lo sfruttamento di iniziative o idee altrui;
- l’originalità di tali iniziative o idee;
- l’idoneità di tale imitazione a recare danno all’altrui impresa;
- la sistematicità di tale imitazione.
Come per gli altri atti di concorrenza sleale[6], anche per la concorrenza parassitaria l’attività si considera vietata per la sua idoneità oggettiva a ledere il concorrente, ossia a prescindere da qualsiasi elemento psicologico del soggetto agente, sia esso di colpa o di dolo.
Il caso Motta-Alemagna: la concorrenza parassitaria diacronica
Stante la mancanza di una puntuale definizione di concorrenza parassitaria da parte del legislatore, la giurisprudenza negli anni ha tentato di colmare tale lacuna con una serie di pronunce. Nello specifico, di estrema importanza è stata la pronuncia n. 752 del 1962 resa dalla Corte di Cassazione, la c.d. sentenza Motta-Alemagna.
La massima che può trarsi da detta sentenza è la seguente: “la concorrenza parassitaria è quella che si attua attraverso la sistematica riproduzione delle realizzazioni del concorrente nei vari campi e che consiste nell’imitare non un singolo marchio o un singolo brevetto o una singola iniziativa, ma tutta una serie di marchi, di brevetti, di iniziative, di tipi di prodotti, di forme di pubblicità, di sistemi di lavorazione, di criteri di vendita, di forme di imballaggio e così via, in guisa che l’imprenditore venga a collocarsi in modo continuativo nella scia del concorrente”[7].
Questa pronuncia ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento nella qualificazione della concorrenza parassitaria, tanto che fino agli anni Ottanta del secolo scorso ha aperto la strada ad un primo orientamento giurisprudenziale che qualificava come sleale la concorrenza parassitaria c.d. diacronica.
Nel caso di specie, Alemagna lamentava a carico di Motta l’illiceità di talune sue condotte volte ad una imitazione reiterata nel tempo di sue iniziative imprenditoriali, chiedendone la repressione e condanna per concorrenza sleale parassitaria. Tale pluralità di condotte, nello specifico, si costituiva di atti di per sé illeciti, come la contraffazione di marchi, e atti neutri, quali ad esempio l’imitazione delle medesime forme di confezionamento dei prodotti e l’imitazione di talune iniziative in campo pubblicitario. Alla luce di ciò, la Corte Suprema ha ritenuto di poter affermare in quell’occasione che: “l’adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e prodotti, è contraria alle regole che presiedono all’ordinato svolgimento della concorrenza”[8].
Oltretutto, rientrando la concorrenza parassitaria tra gli atti contrari alla correttezza professionale, che come detto rappresenta un concetto dai contorni non ben definibili, la Corte Suprema ha anche precisato che il “concetto di correttezza professionale non va interpretato in senso restrittivo, e cioè come applicabile soltanto in caso di inosservanza di una norma giuridica, ma in senso ampio, sicché possono sussistere atti che, benché conformi alle disposizioni di legge, siano tuttavia tali da potersi considerare non onesti e non corretti, perché improntati a frode o astuzia”[9].
La concorrenza parassitaria sincronica
Successivamente, la Cassazione è tornata ad esprimersi sulla concorrenza parassitaria nella altrettanto importante pronuncia n. 5852 del 1984, nella quale viene individuata una nuova ed ulteriore forma di concorrenza parassitaria, ossia la c.d. sincronica. Essa può essere definita, nello specifico, come lo sfruttamento dell’altrui lavoro tramite non già un sistematico insieme di atti protratti nel tempo, bensì un comportamento globale o una pluralità di atti posti in essere simultaneamente e una sola volta[10].
Difatti, in occasione di detta pronuncia, la Corte ha affermato che: “non v’è ragione di ritenere indispensabile la ripetitività nel tempo di più atti imitativi, essendo perfettamente logico che, la sistematicità e continuità, da cronologicamente successive che sono nell’ipotesi di base, possano anche essere simultanee ed esprimersi nei caratteri quantitativi dell’imitazione”[11].
Alla luce del contributo della Cassazione, pertanto, è possibile suddividere la fattispecie della concorrenza parassitaria in due categorie: quella diacronica e quella sincronica. Esse si distinguono sulla base dell’elemento temporale nel quale vengono posti in essere gli atti lesivi della concorrenza, ossia protratti nel tempo per la prima e simultanei per la seconda.
Quest’ultima pronuncia, oltretutto, offre un ulteriore importante elemento di riflessione sul tema della concorrenza parassitaria, sostenendo in particolare che la creatività, nel nostro ordinamento, viene tutelata per un periodo limitato nel tempo, ossia fino a che l’originalità si sia esaurita e un determinato modo di produrre o commercializzare sia divenuto patrimonio comune di conoscenze o esperienze[12]. Qualora una data iniziativa o idea divenga poi nel tempo generalizzata e spersonalizzata, essa non costituirà più un atto contrario alla correttezza professionale; pertanto, una sua imitazione non sarà più idonea a danneggiare i concorrenti.
Può dirsi, in definitiva, che l’imprenditore che ponga in essere una condotta concorrenziale parassitaria tragga indebitamente profitto dagli studi e dalle spese sostenute dal concorrente. Difatti, egli si avvale di idee o prodotti già collaudati sul mercato, preservandosi dall’incertezza che caratterizza le novità, ad esempio in termini di insuccesso. Oltretutto, egli beneficia in questo modo anche di minori costi di produzione, ponendo sul mercato i suoi prodotti a prezzi inferiori dell’imitato[13].
Quali sono le forme di tutela dalla concorrenza parassitaria?
Qualora l’imitazione di prodotti, idee o attività di un concorrente integri gli estremi della concorrenza parassitaria, ossia non rappresentando più mera espressione della libera concorrenza così come consentita dall’articolo 41 Cost., il soggetto leso non resta privo di tutele.
Allo stesso, infatti, l’ordinamento offre una serie di rimedi affinché non veda vanificato il proprio lavoro e la propria innovazione. Detti strumenti di tutela si sostanziano in:
- sequestro giudiziario ex 670 c.p.c.;
- inibitoria ex 2599 c.c.;
- altri provvedimenti d’urgenza ex 700 c.p.c.;
- risarcimento del danno ex 2600 c.c.;
- pubblicazione della sentenza ex 2600 c.c.
Informazioni
V. BUONOCORE, Manuale di Diritto Commerciale, Giappichelli Editore, Torino, 2020;
F. MICHETTI, Concorrenza sleale parassitaria: origine ed evoluzione del fenomeno nella recente giurisprudenza, aggiornato il 06/09/2020, consultato il 10/04/2022, Concorrenza sleale parassitaria: origine ed evoluzione del fenomeno nella recente giurisprudenza – Ius in itinere ;
ACLAW – Avv. Roberto Ceccon, La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza più recente, pubblicato il 26/03/2013, consultato il 10/04/2022, La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza più recente | AC Law Studio Legale Internazionale ;
S. GRISANTI, Concorrenza parassitaria: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in Dir. ind., 2019, 4, 325;
Cassazione civile, 17 aprile 1962, n. 752;
Cassazione civile, 17 novembre 1984, n. 5852, in Riv. dir. ind. 1985, II, p. 3 ss.
[1] L’articolo 2598 c.c. dispone quanto segue: “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.”
[2] Per approfondimenti relativi alla concorrenza sleale si veda l’articolo su DirittoConsenso dal titolo “Che cos’è la concorrenza sleale?” di Lisa Montalti, del 21 aprile 2022, Che cos’è la concorrenza sleale? – DirittoConsenso
[3] F. MICHETTI, Concorrenza sleale parassitaria: origine ed evoluzione del fenomeno nella recente giurisprudenza, aggiornato il 06/09/2020, consultato il 10/04/2022, Concorrenza sleale parassitaria: origine ed evoluzione del fenomeno nella recente giurisprudenza – Ius in itinere
[4] V. BUONOCORE, Manuale di Diritto Commerciale, Giappichelli Editore, Torino, 2020, p. 148.
[5] V. BUONOCORE, op. cit. p. 148.
[6] Tra questi si fa menzione, a titolo esemplificativo, del boicottaggio, della sottrazione di segreti imprenditoriali, della pubblicità iperbolica o dello storno di dipendenti.
[7] Cass. civ., 17/04/1962, n. 752.
[8] Cass. civ., 17/04/1962, n. 752.
[9] Cass. civ., 17/04/1962, n. 752.
[10] ACLAW – Avv. Roberto Ceccon, La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza più recente, pubblicato il 26/03/2013, consultato il 10/04/2022, La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza più recente | AC Law Studio Legale Internazionale
[11] Cass. civ., 17/11/1984, n. 5852, in Riv. dir. ind. 1985, II, p.3 ss.
[12] Cass. civ., 17/11/1984, n. 5852, in Riv. dir. ind. 1985, II, p.3 ss.
[13] S. GRISANTI, Concorrenza parassitaria: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in Dir. ind., 2019, 4, 325.

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.