Le previsioni normative e le criticità dell’effettiva attuazione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, note con l’acronimo R.E.M.S.

 

Premessa

Le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) sono strutture sanitarie adibite all’accoglienza di autori di reato ritenuti infermi o seminfermi di mente, nonché socialmente pericolosi alla luce dei criteri delineati dall’art. 133 c.p. Sono vere e proprie istituzioni deputate alla riabilitazione dei soggetti ospitati, mediante l’attuazione di progetti individuali.

Con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari – a seguito di diversi interventi normativi (tra i quali: la Legge n. 9/2012 e la Legge n. 81/2014) – è stata introdotta la nuova figura delle R.E.M.S., caratterizzata dall’esclusiva gestione sanitaria[1].

Il nuovo corso avviato non è esente da criticità, specie quando si tratta di oltrepassare in concreto ed in modo definitivo il modello del “manicomio”.

 

Le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: l’art. 3-ter del D.l. 211 del 2011

Il nostro ordinamento ha compiuto un primo significativo passo nell’esecuzione delle misure di sicurezza – lasciandosi alle spalle la visione arcaica degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari – con il decreto legge n. 211, convertito con la legge n. 9 del 2012.

Il surrichiamato testo normativo, conosciuto anche come “svuota carceri”, ha previsto una serie di disposizioni per realizzare il definitivo superamento degli O.P.G. Nello specifico, l’art. 3-ter[2], comma 3, precisa che il decreto è stato emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

“Esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture; attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime”.

 

Al comma 4 è precisato che:

Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale”.

 

Si attua, pertanto, non solo un mutamento strettamente giuridico e processuale, ma anche culturale, volto a considerare l’infermo di mente ed il seminfermo come soggetti destinatari di cure mediche. Il comma evidenzia bene come l’internamento in una forma embrionale di R.E.M.S. sia possibile quando sia stata acclarata la presenza di elementi riconducibili alla pericolosità sociale.

La pericolosità sociale rimane, dunque, l’elemento pregnante per la prosecuzione del ricovero in quelle che saranno le R.E.M.S. Se suddetto elemento non è riscontrato, la persona assumerà la qualifica di detenuto[3].

 

Ulteriori informazioni

Due aspetti peculiari, che rimarcano il passaggio dall’istituzionalizzazione negli O.P.G. alla degenza nelle nuove strutture, sono:

  • l’assunzione di personale qualificato e
  • la progettazione di percorsi terapeutici e riabilitativi.

 

Al riguardo, il comma 5 attribuisce alle Regione ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di assumere – in deroga alle disposizioni relative al contenimento della spesa di personale – nuove risorse umane per la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

La volontà del Legislatore di concretizzare quanto enunciato nel comma quinto emerge anche dalle statuizioni in termini di copertura finanziaria. Come chiaramente dettagliato nei commi 6 e 7 dell’art. 3-ter, è stata autorizzata una spesa per gli anni immediatamente successivi alla nascita delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, da destinare alla riconversione delle strutture (circa 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013).

Tali stanziamenti sono serviti alle Regioni per garantire la fattibilità dei programmi per i progetti terapeutici e riabilitativi, come enunciato nel testo del comma 6. Lo stesso comma, inoltre, fornisce una definizione di questi programmi:

Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l’autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia. A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale”.

 

Alla luce di quanto affermato sino ad ora, la costituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza è strettamente connessa con la programmazione regionale, nonché alla progettazione terapeutico-riabilitativa individuale. Per la loro ottimizzazione è stata contabilizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.

 

La Legge n. 81 del 2014 e le criticità

La spinta decisiva al cambiamento è avvenuta con la Legge n. 81 del 2014 con cui è stata definitivamente disposta la chiusura degli O.P.G., in favore del nuovo tipo di istituzione già abbozzato con le precedenti riforme: le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Come è possibile dedurre dall’argomentazione proposta, prevedere l’attuazione delle misure di sicurezza in servizi socio-sanitari – invece che in quelli giudiziari – è un’evoluzione nella percezione e nella gestione delle stesse.

Con le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: “Si sono sanciti i principi della priorità della cura necessaria, di territorialità delle medesime cure (in base al quale la presa in carico dei servizi di salute mentale deve essere effettuata presso il territorio di residenza o comunque di provenienza dell’interessato, onde evitare un eccessivo e inutile sdradicamento del malato psichico dal proprio territorio, con conseguenti enormi difficoltà nella ricollocazione del medesimo una volta terminate le cure o comunque la fase di acuzia patologica), la centralità del progetto terapeutico individualizzato (la cui assenza è stata espressamente ritenuta elemento sulla base del quale non può fondarsi un perdurante giudizio di pericolosità sociale) e, infine, il principio più significativo della residualità e transitorietà della misura di sicurezza detentiva, dovendosi ritenere il ricovero in R.E.M.S. uno strumento di extrema ratio, utilizzabile soltanto laddove le misure di sicurezza non detentive non siano assolutamente praticabili[4].

 

La diretta conseguenza di questo ragionamento è stato il potenziamento del ruolo dei Dipartimenti di Salute Mentale, intesi come i servizi territoriali a cui sono affidati – in termini di cure – gli infermi ed i seminfermi autori di reati[5].

È comunque necessario sottolineare che: “La legge 81/2014 non ha intaccato il sistema del “doppio binario”: quello che riserva agli autori di reato – se dichiarati incapaci di intendere e di volere per infermità mentale – un percorso giudiziario speciale, diverso da quello destinato agli altri cittadini. Chiudere i manicomi criminali senza cambiare la legge che li sostiene vuol dire creare nuove strutture, forse più pulite, ma all’interno delle quali finiscono sempre rinchiuse persone giudicate incapaci d’intendere e volere[6].

In aggiunta critiche sulla effettiva natura delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, si aggiunge una criticità strutturale che – a bene vedere – incrementa le doglianze preesistenti: la carenza di posti.

Su tale criticità si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2022. La pronuncia qui richiamata è caratterizzata da un perimetro argomentativo più ampio, ma ciò che in questo contesto interessa è che il Giudice delle leggi abbia espresso il proprio dissenso in merito alle liste di attesa per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

La vicenda portata innanzi alla Consulta ha posto in evidenza come la concretizzazione del passaggio dagli O.P.G. alle R.E.M.S. sia lenta e tormentata, infatti: “Gli ultimi OPG sono stati effettivamente chiusi solo nel 2017, benché la normativa a regime ne avesse previsto la definitiva chiusura nell’aprile 2015; ben poche sono state le R.E.M.S. realizzate e, conseguentemente, i giudici si sono trovati di fronte a una situazione di fatto ben diversa da quella presupposta dalla legge: quest’ultima imponeva loro di ricoverare in R.E.M.S. il soggetto sottoposto al loro giudizio, ma concretamente non vi era disponibilità di posti in tali strutture[7].

 

In conclusione, la Corte Costituzionale ritiene sussista un “grave malfunzionamento strutturale del sistema di applicazione dell’assegnazione in R.E.M.S.”. Ciò non deve essere interpretato come uno sconfinamento delle prerogative, ma deve essere inteso nell’ottica di assicurare il risultato perseguito dal remittente nel caso concreto: la collocazione nella R.E.M.S.[8].

Informazioni

P. Cirillo, R.E.M.S.: urge una complessiva riforma di sistema, www.ilpenalista.it, fasc., 28 FEBBRAIO 2022.

T. Di Giulio, La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.), www.dirittoconsenso.it .

S. Gualtieri, L’applicazione delle misure di sicurezza detentive e il malfunzionamento strutturale del sistema delle R.E.M.S., secondo C. Cost., sentenza n. 22 del 2022: un punto di svolta nel percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, www.giustiziainsieme.it.

L. Guerra, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: i nuovi manicomi, https://mad-in-italy.com/2022/01/residenze-per-lesecuzione-delle-misure-di-sicurezza-i-nuovi-manicomi/.

F. Marani, REMS: per la Consulta è necessaria una legge per superare le criticità, www.altalex.it.

B. Secchi e A. Calcaterra, La nuova risoluzione del CSM in tema di misure di sicurezza psichiatriche, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

[1] B. Secchi e A. Calcaterra, La nuova risoluzione del CSM in tema di misure di sicurezza psichiatriche, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ , 5/11/2018.

[2] L’articolo in esame è stato inserito dall’art. 1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione del decreto.

[3] T. Di Giulio, La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.), www.dirittoconsenso.it, 5/5/2022.

[4] B. Secchi e A. Calcaterra, cit.

[5] Ibidem.

[6] L. Guerra, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: i nuovi manicomi, https://mad-in-italy.com/, 18/02/2022.

[7] P. Cirillo, R.E.M.S.: urge una complessiva riforma di sistema, www.ilpenalista.it, fasc., 28 FEBBRAIO 2022; F. Gualtieri, L’applicazione delle misure di sicurezza detentive e il malfunzionamento strutturale del sistema delle R.E.M.S., secondo C. Cost., sentenza n. 22 del 2022: un punto di svolta nel percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, www.giustiziainsieme.it, 7/02/2022; S. Marani, REMS: per la Consulta è necessaria una legge per superare le criticità, www.altalex.it, 6/2/2022.