Il giudice non può valutare il contenuto delle prove legali, ma la loro efficacia è predeterminata dalla legge

 

L’articolo 116 c.p.c. e il principio del prudente apprezzamento del giudice

Le prove legali sono quelle prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito.

L’articolo 116 del Codice di procedura civile[1] contiene il principio del libero convincimento del giudice, rimettendo la valutazione delle prove, al suo “prudente apprezzamento”.

Questo principio non si applica alle prove legali in quanto il Codice civile prevede esplicitamente che esse non possano e non debbano essere oggetto della valutazione del giudice, il quale ne può esclusivamente prendere atto senza rilievo di ogni dubbio.

 

L’acquisizione delle prove nel procedimento civile

In base all’art. 2697 c.c. spetta all’attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre il convenuto deve dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso.

L’art. 2697 del Codice civile recita:

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”

 

In base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova, a prescindere dalla parte che ne ha proposto l’acquisizione.

I mezzi di prova devono essere acquisiti su richiesta di parte, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede la possibilità di acquisizione d’ufficio, cioè per iniziativa del giudice l’art. 115 del Codice di procedura civile in merito evidenzia che:

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”.

 

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 443 del 2002 ha sottolineato come “la norma dettata dall’art. 116, comma 2, c.p.c., nell’abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte date dalle parti nell’interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce un nesso di conseguenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre «argomenti di prova», e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze“.

 

Alcune pronunce delle Corti d’Appello e di Tribunali ordinari in materia di acquisizione della prova

Il Tribunale Perugia sez. I, nella sentenza del 21/09/2021, n.1258 sottolinea che “Nel processo civile vige il principio di non tassatività dei mezzi di prova e, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice”.

La Corte di appello Ancona sez. II, nella sentenza del 10/02/2022, n.167 evidenzia come “Con il primo motivo l’appellante lamenta la violazione degli art. 2697cc, 115 e 116 cpc o comunque l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Deduce che il giudice di primo grado ha errato nell’accertare chi ha eseguito il montaggio del camino, sia perché nella disamina delle prove ha attribuito maggior peso alle deposizioni testimoniali rispetto ai documenti in atti, sia perché ha malamente valutato gli esiti della prova orale. […] Nel quadro del principio ex art. 116 cpc, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr ex multis. Cass. civ. n. 5560/2021)”.

La Corte di appello Palermo sez. III, nella sentenza 31/07/2021, n.1294 riporta come “Nel procedimento civile, il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall’art. 116 c.p.c., è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione; egli, dunque, non è tenuto per ottemperare all’obbligo della motivazione a prendere in esame tutte le risultanze processuali e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, potendo limitarsi a indicare gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, e dovendosi quindi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata, salvo che l’omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisivi della controversia”.

 

L’acquisizione delle prove digitali e la veridicità processuale delle stesse

La tecnologia sta ampliando sempre più le prove ammissibili all’interno dei procedimenti non solo civili, oltre alle prove testimoniali, scritture private e prove orali, si trovano all’interno dei fascicoli dei procedimenti sempre più spesso video, foto o screenshots. È importante in questi casi che i contenuti multimediali abbiano un valore legale e probatorio[2], per questo motivo è stata creata l’applicazione per smartphone TrueScreen.

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Informazioni

Banca dati DeJure

Codice di procedura civile

Codice civile

Codice di procedura penale

Codice penale

[1] Art. 116 c.p.c. “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”.

[2] In merito alle prove digitali si rinvia all’articolo di DirittoConsenso: Il valore legale delle prove digitali – DirittoConsenso