Il presente articolo descrive l’udienza preliminare. Chi vi partecipa? Come si svolge? A cosa serve?
Cos’è e a cosa serve l’udienza preliminare
L’udienza preliminare è una delle tre fasi che caratterizzano il procedimento penale, oltre alle indagini preliminari e al dibattimento[1]. In particolare, essa sancisce l’inizio dello svolgimento del processo ed è disciplinata a partire dall’articolo 416 del codice di procedura penale.
La sua funzione è quella di permettere all’Autorità Giudiziaria di valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio, la quale viene previamente formulata dal Pubblico Ministero. A tal riguardo, la richiesta di rinvio a giudizio costituisce una delle due determinazioni che può assumere la Pubblica Accusa al termine delle indagini preliminari[2]. In particolare, queste possono condurre ad una richiesta di archiviazione del procedimento penale, quando le prove non sono sufficienti a sostenere la formulazione di un’accusa, oppure ad una richiesta di rinvio a giudizio.
Pertanto, nella fase dell’udienza preliminare il G.u.p. valuta se accogliere tale richiesta oppure respingerla:
- nel primo caso, l’imputato viene rinviato a giudizio, il che significa che si procede a svolgere la fase del dibattimento;
- nel secondo caso, invece, il G.u.p. pronuncia una sentenza di non luogo a procedere, debitamente motivata, e il processo termina senza che l’imputato sia giudicato in merito alla sua colpevolezza per il fatto ascritto.
La fissazione dell’udienza preliminare
L’udienza preliminare inizia una volta svolti alcuni adempimenti. In particolare, il Giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.) fissa la data in cui dovrà svolgersi l’udienza stessa entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per l’udienza, il G.u.p. deve disporre la notifica dell’avviso contenente il giorno, l’ora ed il luogo del suo svolgimento all’imputato, al suo difensore, alla persona offesa nonchè al Pubblico Ministero.
L’Autorità giudiziaria deve, altresì, disporre la notifica dell’ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Chi partecipa all’udienza preliminare
All’udienza preliminare sono tenuti a partecipare, in via obbligatoria, il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato. In caso di assenza di quest’ultimo, il G.u.p. può designare un difensore d’ufficio, in qualità di sostituto.
Di conseguenza, non è obbligatoria la presenza dell’imputato, il quale può scegliere di rinunciare a partecipare all’udienza preliminare. In quest’ipotesi, egli è tenuto a presentare specifica richiesta di giudizio immediato entro tre giorni dalla data in cui è fissato lo svolgimento dell’udienza stessa. Se, invece, la sua assenza non è preceduta dalla rinuncia in parola ma dovuta a cause di forza maggiore, al caso fortuito o a legittimi impedimenti, il G.u.p. deve rinviare l’udienza in una data successiva, disponendo la rinnovazione dell’avviso di fissazione. Lo stesso può dirsi per l’assenza dovuta a un legittimo impedimento del difensore, ove prontamente comunicata. Infine, quando non risulta possibile la notificazione da parte della polizia giudiziaria all’imputato assente il processo viene sospeso. In quest’ipotesi è comunque possibile che, su richiesta di parte, il G.u.p. acquisisca le prove non rinviabili.
Lo svolgimento dell’udienza preliminare
Dunque, il G.u.p. per l’udienza preliminare, una volta accertata la costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione. Quest’ultima consiste nella successione ordinata degli interventi del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato. In particolare, la Pubblica Accusa espone, in maniera sintetica, i risultati cui è pervenuta a seguito dello svolgimento delle indagini preliminari, evidenziando, in particolare, gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.
In merito, l’imputato può intervenire rendendo dichiarazioni spontanee e/o domandando di essere sottoposto ad interrogatorio. Di seguito, prendono parola i difensori della parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Questi ultimi interventi non sono obbligatori, così come è eventuale la presenza di tali parti. In ultimo, interviene l’imputato. Dunque, la Pubblica Accusa e i difensori possono replicare ma una volta soltanto. Infine, ciascuno di questi formula ed illustra le proprie conclusioni al G.u.p.
A seguito della discussione, il G.u.p. può ritenere necessaria un’integrazione degli elementi probatori. In tal caso, dispone lo svolgimento da parte della Pubblica Accusa di ulteriori indagini, specificando quali ed entro quale termine. I risultati vengono presentati all’Autorità giudiziaria in un’altra udienza, sempre nel contraddittorio delle parti.
Il G.u.p. per l’udienza preliminare può, altresì, disporre l’acquisizione diretta di alcune prove, ad esempio quando ritiene che una certa testimonianza o determinati documenti siano essenziali per l’adozione della sua decisione. In particolare, si deve trattare di prove che evidentemente incidono sull’eventuale pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. In tali ipotesi, nell’udienza preliminare avviene ciò che è tipico del dibattimento, ovvero a dire l’assunzione delle prove.
Le decisioni dell’udienza preliminare
Il G.u.p. si riserva di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, quando ritiene di accoglierla, dispone il decreto di rinvio a giudizio nel quale è fissata la data dello svolgimento dell’udienza dibattimentale.
L’imputato verrà giudicato in relazione alla sua responsabilità penale per il fatto ascritto nel capo di imputazione. In caso contrario, l’Autorità giudiziaria pronuncia sentenza di non luogo a procedere, con cui termina il procedimento penale a carico dell’imputato. In particolare, tale pronuncia è tipica dei casi in cui esiste una causa di estinzione del reato, è assente una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto come reato, il reato non sussiste, l’imputato non ha commesso reato, oppure nel caso in cui gli elementi acquisiti siano ritenuti insufficienti, contradditori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Delle ipotesi ora indicate, solo nel caso in cui il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, è preclusa l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Nei restanti casi, infatti, il Pubblico Ministero, la parte civile, l’imputato hanno la facoltà di ricorre in Cassazione avverso alla pronuncia. La sentenza può essere, altresì, revocata, su richiesta del Pubblico Ministero rivolta al Giudice per le indagini preliminari. Ciò accade quando sopraggiungono o vengono scoperte nuove prove che, da sole o insieme a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio di colui che è stato in un primo momento prosciolto.
Le ipotesi in cui manca l’udienza preliminare
L’udienza preliminare non è prevista in talune ipotesi specifiche, come nel caso in cui siano commessi contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
In generale, si tratta dei casi disciplinati dall’articolo 550 c.p.p.[3] In particolare, si tratta dei casi di citazione diretta a giudizio, in cui il Pubblico Ministero emette egli stesso, a seguito delle indagini preliminari, il decreto che rinvia a giudizio. Vi sono, altresì, le ipotesi di giudizio immediato, quando la Pubblica Accusa ritiene che le prove raccolte a carico dell’imputato siano evidenti. In questo caso, tuttavia, è necessario che gli sia stata offerta la possibilità di rendere interrogatorio. Un discorso simile vale per le ipotesi di giudizio direttissimo, quando il responsabile della commissione dell’illecito penale viene colto in flagranza di reato e, pertanto, arrestato[4].
In queste ipotesi, la Pubblica Accusa presenta l’imputato direttamente in stato di arresto dinanzi al Giudice del dibattimento per la convalida della misura cautelare e lo svolgimento contestuale del giudizio, entro quarantotto ore. Il giudizio direttissimo è, altresì, svolto nei confronti della persona che, nel corso dell’interrogatorio, rende confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente lo svolgimento delle indagini.
Infine, l’udienza preliminare può mancare nei casi in cui le parti patteggiano. In particolare, l’indagato può richiedere, durante le indagini preliminari, che sia applicata la pena richiesta dalle parti (per l’appunto patteggiata). Il Giudice per le indagini preliminari valuterà il relativo accordo e, se riterrà di applicarlo, disporrà l’esecuzione della pena concordata[5].
Pertanto, l’udienza preliminare manca:
- nei “casi di citazione diretta a giudizio” di cui all’articolo 550 c.p.p.
- nelle ipotesi di giudizio immediato, disciplinato all’articolo 453 c.p.p. e ss.
- nelle ipotesi di giudizio direttissimo, disciplinato all’articolo 449 c.p.p. e ss.
- nelle ipotesi di patteggiamento, disciplinato all’articolo 444 c.p.p. e ss.
L’udienza preliminare in un caso particolare
L’udienza preliminare risulta essere la sede indispensabile, nonché privilegiata, del giudizio abbreviato[6]. In particolare, l’imputato può chiedere che il processo a suo carico sia definito in udienza preliminare al c.d. stato degli atti. Ciò vuol dire che il Giudice di questa fase è tenuto a giudicare la responsabilità penale dell’imputato sulla base degli atti di cui dispone, senza l’acquisizione di prove ulteriori, alla luce dei risultati delle indagini preliminari. Pertanto, nell’ipotesi di giudizio abbreviato, l’udienza preliminare muta la sua funzione.
In particolare, non funge più da fase processuale ‘filtro’, utile alla valutazione del rinvio a giudizio dell’imputato, bensì da fase fondamentale di giudizio. In questo scenario, infatti, viene decisa la colpevolezza dell’imputato, sulla base della requisitoria della Pubblica Accusa e dell’arringa del difensore.
Informazioni
Codice di procedura penale, versione aggiornata
[1] Uno schema pratico del processo penale – DirittoConsenso
[2] La durata delle indagini preliminari – DirittoConsenso
[3] Art. 550 codice di procedura penale – Casi di citazione diretta a giudizio – Brocardi.it
[4] Il giudizio direttissimo – DirittoConsenso
[5] La riforma Cartabia del processo penale e del processo civile – DirittoConsenso
[6] Il giudizio abbreviato: caratteri generali – DirittoConsenso

Desireè Ferrario
Ciao, sono Desirèe. Ho conseguito cum laude la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Attualmente svolgo il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte d'Appello di Milano, IV Sez. Pen. Il mio sogno è fare il Magistrato, ed una mia grande passione è la scrittura.