Questo lavoro nasce dall’intento di evidenziare l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione: i soggetti coinvolti, i requisiti, la tipologia (cenni) e il procedimento di applicazione
I soggetti destinatari di una misura di prevenzione
Prima di illustrare i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, occorre preliminarmente evidenziare che le misure di prevenzione sono dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi.
Tali misure, vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e sono, pertanto, indipendenti dall’esercizio dell’azione penale[1].
Ciò premesso, la distinzione soggettiva riguarda i destinatari a pericolosità generica e i destinatari a pericolosità qualificata.
I primi sono disciplinati dagli artt. 1 e 4 lett c.) cod. antimafia e sono:
- coloro che, sulla base di elementi di fatto, devono ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti della vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
I secondi, invece, sono disciplinati dall’art. 4, con esclusione della lettera c:
- gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.[2];
- i soggetti indiziati di uno dei reati ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis (tra i quali spiccano i reati di associazione per delinquere e l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) , del codice di procedura penale ovvero del delitto di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, o del delitto che punisce i soggetti che prestano assistenza agli associati ex art. 416 e 416 bis;
- ai soggetti di cui all’articolo 1;
- agli indiziati del reato consumati o tentati con finalità di terrorismo e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o da specifici reati (tra i quali, l’insurrezione armata contro i poteri dello stato, devastazione, saccheggio e strage, la guerra civile, l’avvelenamento di acque e sostanze alimentari), nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche;
- a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;
- fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per delitti in materia di armi previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
- ai soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata, associazione a delinquere finalizzata o del alla commissione di taluno di specifici delitti (tra i quali, il peculato, la concussione e la corruzione)
- ai soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti contro familiari e conventi del delitto di atti persecutori.
I presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione
Tra i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione, vi è la riconducibilità della persona ad una delle categorie di pericolosità previste dall’art. 4 del Dlgs. 159/2011.
In particolare, è necessario che sia riscontrata:
- Una pericolosità qualificata, rappresentata dagli indiziati di partecipazione ad associazione mafiosa o la commissione di gravi delitti in materia di mafia.
- Una pericolosità comune (o generica) costituita dalle persone che vivono anche in parte con i traffici delittuosi e del provento di delitti.
- Una pericolosità diretta a prevenire fenomeni sovversivi o di terrorismo, la violenza nelle manifestazioni sportive, o a prevenire fenomeni corruttivi associativi e truffe in pubbliche erogazioni o, infine, a prevenire atti persecutori.
Seguendo quanto indicato dalla sentenza numero 24 del 2019 nella Corte costituzionale, il giudizio di pericolosità nell’ambito delle misure di prevenzione deve dividersi in due fasi ben specifiche.
La prima fase è di tipo constatativo, rapportata all’importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta, in passato, dal proposto.
La seconda, necessariamente seguente, è la fase di tipo essenzialmente prognostico ed è tesa a qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge.
Tale frase va compiuta sulla base di elementi di fatto che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità.
A queste due fasi va aggiunta poi la valutazione circa l’attualità della pericolosità che non deve essere potenziale ma concreta e specifica e può essere desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 23641/2014).
I tipi di misure di prevenzione
Va necessariamente premesso che le misure di prevenzione si dividono in…
Misure di prevenzione personali e…
Quanto alle misure personali, si deve partire dall’articolo 6 del D.lgs. n. 159/2011 che disciplina la sorveglianza speciale.
La sorveglianza speciale può essere:
- semplice o
- “aggravata”.
La prima è irrogabile da uno a 5 anni e comporta una particolare vigilanza da parte dell’autorità di polizia nei confronti del soggetto destinatario della misura di prevenzione personale.
la sorveglianza speciale comporta una serie di prescrizioni obbligatorie, specificamente indicate dall’articolo 8 del D.lgs n. 159/2011 che concernono: vivere onestamente, rispettare le leggi, non rincasare la sera più tardi, non uscire la mattina più presto, non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso dall’autorità locale di pubblica sicurezza.
A tali prescrizioni devono aggiungersi quelle di cui al comma tre dell’articolo 8 e quindi il tribunale prescrive al soggetto di ricercare un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso.
La sorveglianza speciale può anche essere aggravata da:
- da divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province diverse da quella di residenza o di dimora abituale, ma in tale caso tale misura è adottabile solo nei confronti dei pericolosi c.d. qualificati;
- l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza applicabile nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della pubblica sicurezza.
… misure di prevenzione patrimoniali
Quanto invece alle misure di prevenzione patrimoniali, il titolo II del Libro I del D.lgs n. 159/2011 annovera:
- Il sequestro e la confisca; si tratta delle misure di prevenzione patrimoniali per eccellenza: per applicare il sequestro e la confisca devono ricorrere sia i presupposti soggettivi sia i presupposti oggettivi. Quanto ai presupposti soggettivi, il sequestro e la confisca si applicano nei confronti di tutti i soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’articolo 4[3]. Quanto ai presupposti oggettivi, il sequestro e la confisca possono essere disposte in caso di disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del proposto o in caso di sufficienti elementi indiziari della provenienza illecita.
Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dal sequestro e dalla confisca.
- La cauzione;
- L’amministrazione giudiziaria di beni personali;
- L’amministrazione connessa ad attività economiche e alle aziende;
- Il controllo giudiziario.
Il procedimento di applicazione
L’articolo 5 del testo unico antimafia prevede che la competenza a richiedere l’applicazione di una misura di prevenzione personale sia attribuita al Questore, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Capoluogo di Distretto ove dimora la persona e, infine, dal Direttore della Direzione Investigativa antimafia.
A seguito della proposta applicativa, l’articolo 7 del D.lgs. 159/2011 prevede che il tribunale fissi con decreto motivato, entro 30 giorni dal deposito della proposta, l’udienza per la discussione della proposta applicativa della misura di prevenzione.
L’avviso dell’udienza deve essere comunicato alle parti, alle persone interessate e agli avvocati almeno 10 giorni prima della data predetta e deve contenere la concisa esposizione dei contenuti sui quali si fonda la proposta.
Un aspetto molto importante in questa fase riguarda la possibilità per l’interessato dato di presentare memorie difensive. Spesso, con tale atto, espone le ragioni che contrastano con le circostanze introdotte con la proposta applicativa. Il più delle volte con la memoria difensiva si procede anche alla produzione di documenti utili a sostenere la futura discussione della proposta da parte del difensore.
Terminata l’udienza di discussione della proposta applicativa, il tribunale deposita in cancelleria ai sensi del comma 10 sexies dell’art. 7 il decreto conclusivo del primo grado. Tale termine potrà essere elevato ad un termine non superiore a giorni 90 nei casi di maggiore complessità della causa trattata.
Quanto, invece, alle misure di prevenzione patrimoniali è l’articolo 17 a stabilire la titolarità della proposta.
Come per le misure di prevenzione personali, la proposta può essere fatta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia antiterrorismo, dal questore o dal direttore della direzione investigativa antimafia.
Inoltre, a norma dell’art. 19 del D.lgs. n. 159/2011, tali soggetti possono procedere, di norma a mezzo della Guardia di finanza della Polizia giudiziaria, a svolgere indagini patrimoniali circa il tenore di vita, le disponibilità finanziarie e la consistenza del patrimonio dei soggetti destinatari della proposta applicativa di misura di prevenzione patrimoniale.
Quanto al procedimento applicativo da parte del Tribunale, l’articolo 23 rinvia alle disposizioni previste per le misure di prevenzione personali.
Degno di nota però è il ruolo dei c.d. terzi interessati; tali soggetti possono svolgere le loro deduzioni con l’assistenza di un difensore e soprattutto presentare memorie difensive e produrre documenti utili ai fini della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale.
Conclusione
Come si è avuto modo di illustrare, il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si caratterizza per essere dotato di minori limitazioni rispetto al procedimento penale.
La particolarità del procedimento applicativo sta nella differenza tra l’applicazione di misura di prevenzione personale oppure patrimoniale.
In particolare l’assenza, nelle misure di prevenzione patrimoniali, di un collegamento diretto con una misure di prevenzione personale ha provocato un’importanza sempre maggiore dei provvedimenti ablatori nel panorama degli strumenti di contrasto alla criminalità.
Informazioni
Padovani T.., Misure di Sicurezza e Misure di Prevenzione, Pisa University Press, 2015.
Maiello V., La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Giappichelli, 2015.
Menditto F., Misure di prevenzione, in Il Penalista.
[1] Procedimento penale e procedimento di prevenzione – DirittoConsenso
[2] L’articolo 416 bis del codice penale italiano – DirittoConsenso.it
[3] Bisogna sottolineare come in passato le misure di prevenzioni patrimoniali erano connesse al principio di accessorietà; ciò significa che le misure di prevenzione patrimoniali potevano essere irrogate solo in presenza di una misura di prevenzione di tipo personale. Nel 2008 col decreto-legge 92 (oggi articolo 18 nel testo unico antimafia) è stato introdotto il principio dell’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali

Alessio Tartaglini
Ciao, sono Alessio. Nel 2017 mi sono laureato a pieni voti in giurisprudenza con una tesi in diritto penale dal titolo "Le ipotesi di falso nei delitti contro la Pubblica Amministrazione". Dal 2020 sono un avvocato penalista del Foro di Torino e mi occupo prevalentemente di diritto penale carcerario. Inoltre, già nel corso della pratica forense ho sviluppato una forte passione per le misure di prevenzione e, con il conseguimento del titolo di avvocato, ho avuto modo di occuparmi in prima persona di alcuni processi in tale ambito.