Introduzione all’informatica giuridica a partire dal contesto storico con approfondimento circa la cd. società delle informazioni e temi correlati alla quotidianità

 

Introduzione storica all’informatica giuridica

Quando si introducono concetti nuovi e poco concreti, come sarà per molti quello dell’informatica giuridica, la prima cosa utile può essere indagarne le radici dal punto di vista storico. Questo approccio, infatti, permette di inquadrare il contesto e cominciare più facilmente ad intuire di cosa si tratti. Ebbene, l’informatica giuridica si colloca storicamente in quella che viene chiamata quarta rivoluzione, la rivoluzione di Alan Turing che segue quelle di Copernico, Darwin e Freud.

Erano gli anni ‘50 del XX secolo, quando Turing gettava le basi dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Dall’informatica che vedeva la luce in quegli anni come “gestione automatica di dati e informazioni mediante calcolatore”, il passo verso l’informatica giuridica è presto fatto interrogandosi circa l’utilizzo dei calcolatori elettronici nel campo del diritto. Hanno preso avvio, così, teorie sullo sfruttamento dei vantaggi offerti dalle tecniche elettroniche per studiare e risolvere i problemi giuridici.

 

Diritto dell’informatica e informatica del diritto

L’informatica giuridica, quindi, è quella disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica, economica e sociale prodotta dall’elaborazione automatica delle informazioni.

Sul rapporto tra informatica giuridica e diritto dell’informatica, nonché con l’informatica del diritto, si possono leggere differenti opinioni. Per alcuni si tratta di materie da distinguere come si distingue la filosofia del diritto, cui afferisce l’informatica giuridica, dalla scienza del diritto, cui afferirebbe il diritto dell’informatica; così facendo, la prima risponderebbe alla domanda “perché?”, mentre il secondo alla domanda “come?”. Ciò detto, anche secondo questa interpretazione, sostanziali contaminazioni reciproche tra le due materie sarebbero possibili, come nel caso del progetto di insegnare alle macchine a comprendere e decidere in maniera giuridica che prese piede a partire dagli anni ’70 nel settore tributario.

Si ritiene più convincente l’interpretazione secondo cui l’informatica giuridica è una disciplina unitaria il cui spirito è costituito appunto dall’interazione tra diritto e informatica e che si sviluppa in due direzioni:

  • una è quella del diritto dell’informatica come disciplina giuridica dell’informatizzazione – es. reati informatici,
  • l’altra è quella dell’informatica del diritto per quanto riguarda l’uso dell’informatica nelle attività giuridiche – es. firma digitale.

 

Le società dell’informazione

Questioni meritevoli di un approccio di informatica giuridica sono sempre più frequenti in quella che può essere definita “società dell’informazione” per la centralità delle informazioni. In tale contesto, lo sviluppo tecnologico propone nuovi problemi alla disciplina giuridica e alla riflessione del giurista sia con riguardo all’organizzazione sociale e politica, sia con riguardo alla vita dei singoli. Più concretamente di quanto si possa pensare, nel campo del diritto, conseguenze dirette sono

  • la nascita di nuovi settori del diritto, come il diritto della tutela dei dati e
  • la modifica di settori già esistenti, in ogni caso con risonanza anche negli altri ambiti del diritto collegati.

 

La rivoluzione informazionale, poi, incide sull’attività del giurista che acquista nuovi strumenti di lavoro per l’elaborazione e la comunicazione delle informazioni e con due ordini di cambiamenti: da un lato cambia il modo di svolgere il lavoro, dall’altro l’ambito dei contesti sociali e organizzativi resi possibili dall’informatica, quindi gli ambienti virtuali creati grazie ad essa. Basti appunto pensare ai canali social, luoghi virtuali per eccellenza, nei quali è impensabile comportamenti illeciti possano andare esenti da sanzioni.

 

Verso il design giuridico

Ora, posta la fattispecie astratta ‘A’ prevista dal legislatore e la sanzione giuridica ‘B’ prevista in conseguenza alla fattispecie astratta, le norme posso essere ricondotte allo schema “Se A allora B”[1]. E si potrebbe discorrere a lungo della logica del linguaggio giuridico ma quel che qui si vuole notare è semplicemente che, ad un certo punto, il quadro sanzionatorio tradizionale è divenuto inefficace nei nuovi ambienti e ambiti scaturiti dall’informatica e dalla tecnologia in generale.

Più sinteticamente: se tutto quello che non è espressamente proibito è lecito, evidentemente apre uno spazio fuori dal normato. Ed è qui che è curioso osservare il legislatore nella sua rincorsa a normare – dai primi anni ’90 – i reati robotici, la riservatezza o privacy e i mercati elettronici, eccetera. Così, negli ultimi decenni, la risposta crescente del legislatore è quella di inserire normatività negli spazi in cui si interagisce. Così facendo, conferisce agli strumenti quello che può dirsi design giuridico nei termini in cui si integrano nello strumento stesso controlli o vincoli legali all’operatività, ma anche comunicazioni più semplici ed efficaci rispetto ad un codice per indirizzare il comportamento degli utilizzatori[2]. Comunemente ne abbiamo esempio in YouTube con i sistemi di rilevazione della possibile violazione del copyright; oppure si pensi al lettore Kindle, progettato per autotutelare i suoi prodotti.

 

La sicurezza delle informazioni

Nel contesto descritto, la sicurezza delle informazioni diviene centrale

  • sia per un tema di certezza delle informazioni intesa come la necessità che le informazioni che circolano siano certe e affidabili,
  • sia per un tema di sicurezza in senso stretto in termini di protezione. E ciò perché le informazioni, o dati, rappresentano un valore anche economico capace – per questo – di attrarre malintenzionati interessati ad ottenere illecitamente un numero di dati e, ad esempio, a chiedere il pagamento di un riscatto. È quello che nel campo della sicurezza informatica prendere il nome di Ransomware[3] ma non è niente di diverso da quello che potrebbe accadere anche con le cartelle cliniche cartacee in un archivio ospedaliero se non per il fatto che il furto avviene tramite un attacco hacker anziché materialmente, se comunque viene chiesto un riscatto per rientrare nella disponibilità dei dati.

 

Sebbene possa sembrare un tema di esclusivo interesse delle società che si occupano di informatica e simili, la sicurezza delle informazioni interessa anche il giurista e non solo nei termini in cui le informazioni diventano centrali nella società e il diritto necessita di adeguarsi a coprire anche tale ambito, ma anche nei termini in cui il campo del diritto si espande ad includere regolamentazioni e standard provenienti da fuori dei confini nazionali ma capaci di governare ambiti come quello della sicurezza informatica o cybersecurity.

Il riferimento va prima di tutto alla normativa di provenienza europea[4], in secondo luogo va anche a standard tecnici internazionali presi come riferimento da aziende che – di propria iniziativa o su indirizzo proprio dell’appena menzionata normativa di provenienza europea – scelgano di certificarsi come conformi a tali standard riconosciuti a livello mondiale. Si tratta di standard tecnici per definizione vincolanti solo su base volontaria ma molto autorevoli in quanto definiti dall’Organizzazione Internazionale per la Normazione meglio nota con l’acronimo ISO. Tra i vari standard, in materia di sicurezza delle informazioni il riferimento va all’ISO 27001.

 

Conclusioni

Per concludere, quel che è importante sia trattenuto dei numerosi temi sollevati in questo articolo è un’introduzione all’informatica giuridica quale non più astratto concetto ma molto concreto nella quotidianità. In più, si vuole seminare un’esortazione a non considerare i discorsi inerenti alla certezza e alla sicurezza delle informazioni come esclusivo appannaggio degli esperti di informatica, in quanto sono molto più vicini al comune cittadino di quanto si possa pensare. Infatti, è bene sapere che più dell’80% della protezione delle informazioni dipende dalle abitudini quotidiane di ciascuno.

Informazioni

D. Mula, Lezioni di informatica giuridica e diritto dell’informatica, Università Europea di Roma Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Informatica Giuridica a.a. 2016/2017

G. Sartor, L’informatica giuridica nella società dell’informazione in N. Palazzolo (a cura di), “L’informatica giuridica oggi. Atti del Convegno ANDIG 2005” Collana ITTIG-CNR, Serie “Studi e documenti”, n. 7, Napoli, ESI, 2007, pp. 35-50

[1] A questo proposito, ai più curiosi si suggerisce di approfondire la teoria della dottrina pure del diritto con cui Kelsen, giurista e filosofo austriaco tra i più importanti teorici del diritto del Novecento, riassunse la tecnica del diritto.

[2] A questo proposito si propone l’interessante lettura dell’articolo “Il Legal Design: la semplificazione del mondo legale” al seguente link: https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/22/legal-design/

[3] A questo proposito si suggerisce la lettura dell’articolo “Ransomware: che cosa sono e come prevenirli” contenente anche qualche indicazione per non farsi trovare del tutto impreparati e disponibile al seguente link: https://www.dirittoconsenso.it/2022/01/20/ransomware-che-cosa-sono-e-come-prevenirli/

[4] Riferimento fondamentale è la Direttiva europea 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi cd. NIS(D) recepita nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 65/2018. Tale normativa è stata successivamente rafforzata a livello nazionale dall’istituzione del cd. PSNC, ovvero Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, tramite il d.l. 105/2019, poi convertito nella L. 133/2019 e arricchitosi nel tempo di una serie di provvedimenti attuativi.