Cosa significa “ricusazione”? Quando un giudice può essere ricusato? Cosa si deve fare per ricusare un magistrato?
Introduzione alla ricusazione
La ricusazione è un istituto processuale che consente alle parti di assegnare il processo ad un giudice differente rispetto a quello che lo ha avviato. Ciò in virtù del diritto di ciascuna parte di essere giudicata da un Giudice terzo, della cui imparzialità non si possa in alcun modo dubitare.
Tuttavia, le ipotesi in cui la legge prevede tale possibilità nonché le procedure per realizzarla variano a seconda del tipo di giudizio, sia esso penale[1], civile[2] o amministrativo[3]. Procediamo, pertanto, ad analizzare dettagliatamente i singoli casi.
La ricusazione penale
L’articolo 37 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi tassative di ricusazione, ovvero a dire i casi in cui il Giudice può essere ricusato dalle parti. In particolare, si tratta di situazioni in cui l’Autorità giudiziaria appare coinvolta e, pertanto, non imparziale rispetto al processo che si sta svolgendo. Ciò in ragione dell’esistenza di un rapporto pregresso con una o più parti processuali oppure di una qualsivoglia afferenza con la situazione dedotta in giudizio.
Si tratta di casi tassativi, che non consentono alcuna interpretazione analogica o estensiva. Ciò, infatti, consente di avere contezza dei casi in cui il Legislatore ritiene opportuno che si dubiti dell’attendibilità della funzione giurisdizionale espletata dal Magistrato.
Nello specifico, le parti possono ricusare il Giudice penale quando:
- il giudice ha interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private o il difensore, il procuratore o il curatore di una di tali parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- il giudice ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
- vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del suo coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- un prossimo congiunto del giudice o del suo coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- il giudice si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario.
Si può, pertanto, constatare che si tratta di motivi identici a quelli su cui si fonda l’istituto dell’astensione, di cui all’articolo 36 del codice di procedura penale, con due sole differenze. In particolare, sono esclusi i gravi motivi di convenienza mentre si annovera, in via aggiuntiva, la manifestazione da parte del Giudice del proprio parere personale sul fatto giudicato (il terzo caso nell’elenco di cui sopra)[4].
In tali ipotesi, la ricusazione riguarda sempre il Giudice persona fisica. Anche quando l’organo giudicante è un collegio la ricusazione può riguardare un membro soltanto. In particolare, è l’istituto della rimessione, di cui all’articolo 45 del codice di procedura penale, ad interessare l’intero ufficio.
Il Giudice ricusato non può prendere parte al processo pendente. Ciò garantisce che la sentenza non venga annullata per il vizio che attiene all’incompatibilità del Giudice e consente alle parti di non subire alcun pregiudizio processuale. L’esclusione, in tal senso, del Giudice è prevista fino all’ordinanza o alla sentenza che dichiara inammissibile o che rigetta la ricusazione. Tuttavia, nel caso in cui le parti presentino una nuova richiesta di ricusazione, fondata sui medesimi motivi che giustificavano quella rigettata, il Giudice può partecipare al processo. Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 37 c.p.p. nella parte in cui prevedeva un’ulteriore esclusione[5].
Secondo l’articolo 38 del codice di procedura penale, la parte può chiedere che il Giudice sia ricusato entro specifici termini. In particolare:
- in udienza preliminare e in giudizio: prima che il Giudice svolga l’adempimento preliminare consistente nell’accertamento della costituzione delle parti a giudizio.
- in udienza preliminare e in giudizio, per una causa sorta dopo il termine sopraindicato: entro 3 giorni
- in udienza preliminare e in giudizio, per una causa ivi sorta o divenuta nota: non oltre la conclusione della fase stessa
- in ogni altro caso: prima del compimento dell’atto da parte del Giudice
La parte che intende ricusare il Giudice deve presentare un atto scritto, contenente i motivi di ricusazione e le prove a sostegno dello stesso. Tale atto deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione. Una copia viene, altresì, depositata nella cancelleria del Tribunale cui è addetto il Giudice ricusato.
L’istanza può essere presentata personalmente dalla parte oppure per mezzo del suo difensore o di un procuratore speciale, a condizione che l’atto di procura espliciti i motivi della ricusazione. In caso contrario, è inammissibile.
Un caso specifico
Un Giudice viene ricusato da una parte processuale in quanto, in precedenza, aveva fatto parte, nelle vesti di relatore, del collegio che le aveva applicato la misura della sorveglianza speciale. Tale misura, successivamente revocata dalla Corte d’Appello, ha occasionato una richiesta di risarcimento nei confronti del Magistrato. In merito, la Sezione VI della Cassazione penale, con sentenza n. 22540 del 21 maggio 2018, ha previsto che “(..) l’instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione, trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato (..)”[6].
La ricusazione civile
La ricusazione del Giudice civile è disciplinata dall’articolo 52 del Codice di procedura civile. In particolare, essa è riferibile sia all’Autorità giudiziaria quale persona fisica sia all’intero collegio giudicante. Il motivo a fondamento della richiesta di ricusazione è la mancata astensione del Giudice nei casi in cui questi è obbligato, per legge, ad astenersi dal giudicare a garanzia della sua imparzialità.
In particolare, secondo quando disposto dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, il Giudice è tenuto obbligatoriamente ad astenersi quando:
- ha interesse nella causa o in altra causa vertente su una medesima questione di diritto;
- è parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o di uno dei difensori o lo è il suo coniuge;
- ha una causa pendente o una grave inimicizia o dei rapporti di credito o di debito con una delle parti o uno dei difensori o li ha il suo coniuge;
- ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
- è amministratore o gerente di un ente, un’associazione, un comitato, una società o uno stabilimento che ha interesse nella causa[7].
La parte propone il ricorso, un atto che contiene l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda la sua richiesta nonché dei mezzi di prova degli stessi. In particolare, se il ricorso riguarda il Collegio, esso deve addurre specifici motivi per ogni singolo membro. La parte è tenuta a depositarlo in cancelleria almeno due giorni prima dell’inizio dell’udienza di trattazione.
L’istanza di ricusazione non deve essere notificata al Giudice ricusato, in quanto l’istituto in esame tutela il diritto ad essere giudicati imparzialmente e, pertanto, non esiste una controparte all’infuori dell’ordinamento giuridico. Ciò nonostante, si ritiene opportuno che il Giudice coinvolto ne sia posto a conoscenza sì da poter intervenire nel procedimento concernente la richiesta di ricusazione per chiarire la sua condotta e/o proporre l’astensione.
All’istanza di ricusazione seguono automaticamente due effetti, la sospensione del processo di merito nonché la trasmissione degli atti di causa da parte del Giudice ricusato a quello competente a decidere sulla ricusazione. L’istanza viene accolta o rigettata con un’ordinanza. In particolare, l’ordinanza di rigetto condanna il ricorrente ad una pena pecuniaria e non può essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione. L’istanza potrà, invece, essere riproposta impugnando la sentenza pronunciata dal Giudice che la parte avrebbe voluto ricusare. Qualora l’impugnazione sia accolta, la pronuncia viene annullata. Tuttavia, gli atti non vengono rinviati al giudice della fase ‘precedente’, a differenza di quanto solitamente avviene, poiché la nullità della pronuncia è dipesa proprio da quest’ultimo[8].
Un caso specifico
Una parte propone la ricusazione del Giudice poiché quest’ultimo non aveva ammesso talune istanze istruttorie. Essendo un motivo evidentemente diverso da quelli tipici di astensione obbligatoria, il processo non è stato sospeso. Infatti, la Sezione II della Cassazione civile, con la sentenza 1624 del 19 gennaio 2022[9], ha dichiarato che l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando è manifestamente ravvisata l’inammissibilità della stessa per mancanza di uno o più requisiti formali. Pertanto, il procedimento prosegue senza bisogno di impulsi di parte o d’ufficio.
La ricusazione amministrativa
La ricusazione amministrativa è disciplinata dall’articolo 18 del Codice di procedura amministrativa, che rinvia alla ricusazione civile per quanto concerne i motivi a fondamento dell’istanza.
Per ciò che, invece, riguarda la procedura, essa si presenta differente. In particolare, la parte presenta l’istanza scritta al Presidente almeno 3 giorni prima rispetto all’inizio dell’udienza, se conosce i magistrati designati per il giudizio; in caso contrario, presenta, direttamente in udienza, un’istanza orale. Tale presentazione, inoltre, non sospende in automatico il processo qualora sia manifestamente infondata o inammissibile, e ciò, nel caso della ricusazione civile, non è previsto a livello normativo. Infine, la decisione sulla ricusazione deve essere adottata, solo dopo aver sentito il Giudice interessato, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, termine massimo che, al contrario, non è previsto per la ricusazione civile[10].
Due massime “conclusive”
È opportuno concludere questo articolo riportando due massime interessanti in materia di ricusazione:
- con la sentenza n. 18395 del 2017, la Cassazione civile ha tenuto a precisare che l’inimicizia, prevista dall’articolo 51 n. 3 del Codice di procedura civile, deve riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere giustificata da soli comportamenti processuali del Giudice che il ricusante ritiene personalmente anomali. Quest’ultimo, al contrario, è tenuto ad indicare le circostanze dalle quali è possibile desumere obiettivamente l’avversione del Giudice nei suoi riguardi.
- con la sentenza n. 18522 del 2017, la Cassazione penale ha sottolineato che non è costituzionalmente illegittima la mancanza di una previsione normativa sulla ricusazione del Giudice dell’esecuzione. Infatti, nell’ambito della competenza di quest’ultimo, competenza che deriva dall’identificazione con il Giudice della fase cognitiva, non è possibile operare una divaricazione tra il giudicato nel merito e l’oggetto della deliberazione da adottarsi nella fase esecutiva.
Informazioni
Codice di procedura civile, edizione aggiornata
Codice di procedura penale, edizione aggiornata
Codice di procedura amministrativa, edizione aggiornata
[1] Uno schema pratico del processo penale – DirittoConsenso
[2] Uno schema pratico del processo civile ordinario – DirittoConsenso
[3] Uno schema sul processo amministrativo – DirittoConsenso
[4] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-vii/art37.html
[5] Si tratta della sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997. https://www.giurcost.org/decisioni/1997/0010s-97.htm
[6] https://www.brocardi.it/massimario/49166.html
[7] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-i/capo-i/sezione-vii/art52.html
[8] Ibidem
[9] https://www.brocardi.it/massimario/69611.html
[10] https://www.brocardi.it/codice-del-processo-amministrativo/libro-primo/titolo-i/capo-v/art18.html

Desireè Ferrario
Ciao, sono Desirèe. Ho conseguito cum laude la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Attualmente svolgo il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte d'Appello di Milano, IV Sez. Pen. Il mio sogno è fare il Magistrato, ed una mia grande passione è la scrittura.