Come fare per depositare un brevetto? Analizziamo in questo articolo il procedimento di registrazione del brevetto e l’ambito di applicazione della relativa tutela

 

Cos’è un brevetto?

Come in tema di marchi[1], così per i brevetti: prima di iniziare a trattare il procedimento di registrazione del brevetto, è bene spiegare cosa esso sia.

Il brevetto è un titolo giuridico che consente ad un soggetto o ad un’impresa di proteggere un’invenzione assicurandosi la facoltà esclusiva di produrre e commercializzare un determinato prodotto in una precisa area geografica.

Il brevetto è uno strumento di tutela della proprietà intellettuale: possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico. In particolare, si possono brevettare: le invenzioni industriali; i modelli di utilità; le nuove varietà vegetali.

Il procedimento di registrazione di marchi e brevetti ha inizio con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio. Se però il marchio ha una protezione che ha una durata pari a 10 anni, per i brevetti la durata della protezione è pari a 20 anni dalla data di deposito della domanda senza alcuna possibilità di rinnovo o proroga.

 

I requisiti per i brevetti

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice della proprietà industriale (c.p.i.), possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che applicano un’attività inventiva, lecite, e che sono atte ad avere un’applicazione industriale.

Pertanto perché un brevetto sia registrato è necessario che esso:

  • sia nuovo, quindi non ancora compreso nello stato della tecnica;
  • abbia attività inventiva, un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
  • trovi applicazione industriale, in altre parole deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in qualsiasi campo industriale;
  • sia lecito, pertanto non contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

 

Non sono considerate invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni;
  • La creazione di nuove razze animali.

 

Il procedimento di registrazione del brevetto

Dopo aver svolto una ricerca preventiva di arte nota e aver verificato che il marchio o il brevetto che si vuole proteggere ha tutti i requisiti necessari per la registrazione, è necessario preparare la domanda al fine di depositarla all’ufficio competente. Il procedimento di registrazione di marchi e brevetti ha inizio, come accennato all’inizio, con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio.

La domanda si compone essenzialmente di:

  • titolo,
  • riassunto,
  • descrizione,
  • rivendicazioni e
  • disegni (ove presenti).

 

In Italia il deposito di brevetti può essere effettuato online (forma telematica) sul portale dedicato dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), per chi è in possesso di firma digitale, presso qualsiasi Camera di Commercio oppure inviata direttamente allo stesso Ufficio con sede a Roma (forma cartacea).

Possono procedere al deposito di brevetti sia le persone fisiche sia i soggetti giuridici.

La richiesta per il deposito di brevetto (o modello di utilità) deve essere redatta su apposito modulo e deve avere ad oggetto una sola invenzione.

In fase di deposito sono richieste informazioni sulla persona depositante, sul titolare dell’invenzione, sull’inventore o sugli inventori, su eventuali rappresentanti o mandatari. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti brevettuali elencati sopra; al momento del deposito l’Ufficio o l’ente ricevente incaricato assegna un numero progressivo alla domanda, il quale fungerà da identificativo. La domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi.

Tutti i diritti derivanti dal deposito del brevetto che spettano al richiedente sono pienamente validi dal giorno del deposito.

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero tramite un consulente in proprietà intellettuale iscritto in apposito albo professionale. In questo secondo caso è necessario allegare alla domanda un’opportuna lettera di incarico.

Ai moduli deve essere allegata la descrizione con le rivendicazioni ed i disegni tecnici.

La descrizione deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo della stessa. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato.

La parte più importante del brevetto è quella delle “rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza delle rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

Anche i disegni tecnici dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene quale è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto, disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.

Per procedere con il deposito si dovranno poi pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di brevetto. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.

 

Deposito e scelta dell’estensione territoriale

Premesso che il diritto di esclusiva sussiste solo ove si ottiene il brevetto, una domanda di brevetto può essere depositata:

  • come domanda di brevetto in Italia;
  • come domanda di brevetto europeo;
  • come domanda di brevetto internazionale;
  • come domanda di brevetto in un singolo stato estero.

 

Il deposito secondo una delle soluzioni sopra evidenziate potrà poi essere esteso entro un anno, beneficiando del diritto di priorità, cioè potendo far risalire il proprio diritto alla data del primo deposito con riferimento alla valutazione dei requisiti di brevettabilità, cioè liceità, novità ed attività inventiva.

 

I diritti derivanti dal brevetto

Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo della propria invenzione.

Come previsto chiaramente dall’art. 66 c.p.i., il titolare acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto. Al titolare, inoltre, spettano tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione (art. 63 c.p.i.), ossia quei diritti di sfruttamento patrimoniale che potranno poi essere anche ceduti e trasferiti a terzi.

Infine, Il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione è invece incedibile e spetta sempre all’inventore (art. 62 c.p.i.) che può anche essere un soggetto diverso dal titolare del brevetto.

 

Conclusione

L’obiettivo della privativa brevettuale è quello di consentire al suo titolare – mediante un monopolio ventennale sull’invenzione – di raccogliere i frutti dell’investimento in capitale, umano e non, che ha portato alla predetta invenzione.

La stesura della richiesta ed il deposito di brevetti rappresentano una fase cruciale del procedimento di registrazione del brevetto e da essi ne dipende, in gran parte, l’esito. È bene specificare che, sia che si abbia la titolarità di un brevetto nazionale italiano sia di brevetti ottenuti attraverso il Brevetto Europeo, la difesa del proprio titolo sarà sempre competenza del titolare. Ciò significa che sarà necessario effettuare periodicamente dei controlli per poter eventualmente impedire la circolazione non autorizzata di prodotti identici o simili a quello coperto da brevetto.

[1] Per un approfondimento in tema di marchi rinvio a quest’altro articolo che ho scritto per DirittoConsenso: