Le misure del Consiglio di Sicurezza e questione della soggettività internazionale nella guerra di Corea: la separazione tra Corea del Nord e Corea del Sud
La guerra di Corea
Un tempo vi era un unico grande Stato di Corea. La separazione tra Corea del Nord e Corea del Sud affonda le sue radici all’inizio della Guerra Fredda[1].
Ed invero, sul fine della Seconda Guerra Mondiale, l’8 agosto 1945, l’Unione Sovietica invase il Giappone passando per la Corea settentrionale in quanto territorio confinante; gli Stati Uniti, invece, entrarono nel Paese del Sol Levante passando dalla Corea meridionale.
Le due potenze della coalizione delle Nazioni Unite[2] riuscirono ad annientare militarmente e politicamente[3] il Giappone. Ciò portò in Corea alla creazione di una linea di divisione degli eserciti statunitense e sovietico lungo il trentottesimo parallelo che con l’intensificarsi della Guerra Fredda divenne confine tra due Stati: la Corea del Nord con un governo filosovietico guidato da Kim Il Sung e la Corea del Sud con un governo filoamericano guidato da Rhee.
Tuttavia la Corea era sempre stata considerata dalla comunità nazionale ed internazionale come un unicum e, dunque, entrambi i governatori avevano come progetto quello della riunificazione. In particolare, Kim Il Sung, su consiglio del sovietico Stalin, propose al leader cinese Mao Zedong di attuare tale progetto di riunificazione.
Il 25 giugno 1950 la Corea del Nord attaccò la Corea del Sud che immediatamente deferì la questione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
L’intervento del Consiglio di Sicurezza
Si è detto che, allo scoppio della guerra, la questione venne immediatamente posta al vaglio del Consiglio di Sicurezza che, di fatto, si trovò ad affrontare la prima crisi militare internazionale dopo la sua istituzione.
La Carta delle Nazioni Unite[4], all’art. 24, prevede che il Consiglio di Sicurezza ha la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale[5]. Pertanto, qualora accerti un’ipotesi di minaccia alla pace, violazione della pace o di atto di aggressione[6], può adottare una delle misure previste dagli artt. 40, 41 o 42 della Carta ONU. Si tratta di misure che devono essere adottate senza il voto contrario di nessuno dei membri permanenti, quali gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, il Regno Unito, la Repubblica Popolare Cinese e la Francia[7].
Ebbene, nel caso di specie, l’Unione Sovietica in quel periodo non partecipava all’attività dell’organo onusiano per protestare contro il fatto che il seggio permanente era ancora occupato dalla Cina nazionalista[8] e, pertanto, allo scoppio della guerra in Corea rinunciò all’esercizio del diritto di veto sulle decisioni assunte dal Consiglio di Sicurezza.
In particolare, con la Risoluzione del 25 giugno 1950 i membri presero atto dell’attacco della Corea del Nord nei confronti della Corea del Sud qualificandolo, ai sensi dell’art. 39 Carta ONU, come una violazione della pace. Quarantotto ore dopo, con la Risoluzione del 27 giugno 1950, il Consiglio di Sicurezza invitò gli Stati della comunità internazionale a conferire parte dei loro contingenti sotto il comando del generale americano MacArthur, che si trovava nel vicino Giappone appena sconfitto.
L’azione onusiana in Corea diede avvio alla prassi dell’autorizzazione all’uso della forza agli Stati, in mancanza di una piena attuazione degli artt. 42 e seguenti della Carta ONU che, invece, prevedono l’istituzione di un esercito delle Nazioni Unite attraverso contingenti permanenti conferiti dagli Stati membri mediante accordi speciali.
In Corea, dunque, si ebbe la prima forma di peacekeeping operation: si tratta di un modello ampiamente utilizzato come forma di intervento militare per ristabilire o mantenere la pace che, nella prassi più recente, mira a coinvolgere anche la società civile e a rieducare la classe dirigente dello Stato che ha subito una violazione della pace[9].
Dunque, i cc.dd. “caschi blu” arrivarono in Corea del Sud e sul finire del 1950 riuscirono a far retrocedere i soldati della Corea del Nord oltre il trentottesimo parallelo. Tuttavia, anche il generale MacArthur avrebbe voluto riunificare la Corea e, pertanto, i combattimenti non cessarono, anche perché la Corea settentrionale venne sostenuta militarmente dalla Cina popolare.
La separazione tra Corea del Nord e Corea del Sud e l’attuale situazione
Nel luglio 1951, a combattimenti ancora in corso, l’Unione Sovietica chiese agli Stati Uniti l’avvio dei negoziati per giungere alla pace. Tuttavia, le trattative si arenano per la questione del trattamento dei prigionieri, soprattutto quelli della Corea del Nord che Washington accusava di indottrinare al comunismo. I negoziati ripresero nel 1952, dopo la vittoria di Eishenower alle elezioni presidenziali americane.
Il 27 luglio 1953 venne firmato a Panmujeom un armistizio provvisorio il quale prevedeva che la questione sarebbe stata affrontata nella conferenza di Ginevra del 1954. Essa, però, si risolse con un nulla di fatto, atteso che esistono ancora due Coree.
Dal punto di vista giuridico, la questione è inquadrabile nell’istituto della separazione che, di fatto, si verifica quando da uno Stato sovrano se ne formano due altrettanto indipendenti. Si tratta di un fenomeno che spesso, come nel caso della Corea, non si realizza pacificamente, tanto da incidere sulla soggettività dello Stato da cui avviene la separazione e dello Stato che si è separato.
A tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi che la soggettività è la condizione fondamentale affinché uno Stato possa essere destinatario di diritti e obblighi sul piano internazionale e, quindi, possa interagire con gli altri Stati. Alla luce di ciò, è soggetto internazionale quell’ente che esercita in maniera effettiva il potere di imperio sul territorio e sui cittadini che ivi insistono e che è indipendente rispetto agli altri Stati.
Nel caso in esame, non ci si è mai posto il problema della soggettività di entrambi gli Stati coreani, dal momento che sia Pyongyang sia Seul hanno sempre avuto due governi, che seppure molto distanti ideologicamente, hanno mantenuto e continuano a mantenere le proprie prerogative sovrane.
Da quanto detto, dunque, non appare prospettabile una riunificazione politica della penisola coreana. Tuttavia, bisogna fare cenno ai tentativi diplomatici di avvicinamento tra Corea del Nord e Corea del Sud al fine, quanto meno, di mantenere relazioni di buon vicinato: a seguito della partecipazione alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang del 2018 da parte della Corea del Nord, nell’aprile dello stesso anno i due Stati firmarono una Dichiarazione per la pace, la prosperità e l’unificazione della penisola coreana.
Informazioni
Carta ONU
DI NOLFO, 2020, Storia delle Relazioni Internazionali, Laterza.
CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica
DEL VECCHIO, 2003, Giurisdizione internazionale e globalizzazione, Giuffrè Editore
FOCARELLI, 2019, Diritto internazionale, Wolters Kluwer CEDAM
SINAGRA-BARGIACCHI, 2019, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffré Francis Lefebvre
[1] Il giornalista Walter Lippmann definì così il secondo dopoguerra per indicare la guerra frontale tra le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica.
[2] Il primo gennaio 1942, USA, URSS, Gran Bretagna ed altri Stati minori adottarono la “Dichiarazione delle Nazioni Unite” con cui si impegnavano a prendere tutte le misure necessarie per sconfiggere il Nazismo.
[3] Trattasi di debellatio.
[4] Adottata a seguito della Conferenza di San Francisco nel giugno 1945 ed entrata in vigore nell’ottobre dello stesso anno.
[5] Cfr. CIG, 1962, Certe spese delle Nazioni Unite.
[6] Cfr. art. 39 Carta ONU.
[7] Cfr. art. 27, par. 3, Carta ONU.
[8] Nel 1949, a seguito della guerra civile in Cina, la guida del Paese era passata al partito comunista cinese.
[9] Per un approfondimento, si veda A. FEDERICO, “Le operazioni di peacekeeping”, consultabile al seguente link: Le operazioni di peacekeeping – DirittoConsenso.

Angela Federico
Ciao, sono Angela. Dottoressa in Giurisprudenza cum laude con una tesi sul diritto alla vita, ho perfezionato i miei studi con il Master SIOI in Studi Diplomatici e attualmente ricopro la funzione di addetta all'Ufficio per il Processo presso la sezione penale del Tribunale di Castrovillari. Nutro un particolare interesse per tutte le materie attinenti al diritto pubblico generale, i.e. diritto costituzionale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Parlo fluentemente inglese e spagnolo e mi aggiorno quotidianamente sulle questioni di attualità internazionale più rilevanti.