Breve inquadramento sulla sorte delle quote sociali in regime di comunione dei beni: quando sono escluse dalla comunione e quando invece entrambi i coniugi ne sono contitolari?
La comunione dei beni tra coniugi: come funziona?
Secondo il Codice civile, il regime legale patrimoniale tra coniugi è dato dalla comunione dei beni[1]. L’articolo 177 comma 1 del Codice civile, nel disciplinare la comunione dei beni, dispone che “costituiscono oggetto della comunione:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.”.
Accanto a questo articolo, che costituisce la regola generale di riferimento, è necessario fare menzione anche dei due articoli successivi, i quali disciplinano invece le eccezioni al regime di comunione legale tra coniugi.
L’articolo 178 c.c., difatti, disciplina la c.d. comunione de residuo, ossia la comunione nella quale rientrano beni che sono destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente: tali beni si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Infine, l’articolo 179 c.c. disciplina i beni che restano comunque esclusi dalla comunione, ossia beni che restano strettamente personali al coniuge. Tra questi, appare rilevante evidenziarne alcuni, tra cui:
- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione.
Alla luce di tale preliminare disamina, passiamo ora ad analizzare la gestione di un particolare bene: le quote sociali in regime di comunione dei beni.
Le quote sociali in regime di comunione dei beni: come si qualificano?
Durante la vigenza della comunione dei beni, può ben darsi che uno dei due coniugi acquisti delle quote sociali. In tali casi, occorre svolgere una riflessione con riguardo alla sorte di questa particolare tipologia di bene: può dirsi che tale acquisto, in forza della vigenza della comunione dei beni, ricada nel patrimonio comune dei coniugi? O potrebbero, al contrario, qualificarsi tali quote come beni personali e pertanto esclusi dalla comunione?
Certamente, si potranno qualificare come esclusivamente personali quelle quote sociali che siano frutto di acquisto antecedentemente al matrimonio, ma anche quelle che, in vigenza della comunione dei beni, derivino da un testamento o da una donazione.
Un’altra ipotesi nella quale, pure in vigenza di comunione dei beni, le quote sociali acquistate restano di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi è quella nella quale l’acquisto avviene menzionando espressamente uno solo dei due coniugi nell’atto di acquisto.
Diversamente dalle ipotesi sopra menzionate, l’acquisto di quote sociali in regime di comunione dei beni apre un duplice scenario a seconda che si verifichino una serie di condizioni:
- rientrano nella comunione dei beni tra coniugi le quote sociali che siano acquistate a scopo di investimento, ossia non direttamente funzionali allo svolgimento della propria professione imprenditoriale, e le quote che comportino per l’acquirente una responsabilità limitata;[2]
- rientrano invece nella comunione de residuo quelle quote sociali acquistate da un coniuge proprio per lo svolgimento della propria attività di impresa, oppure che diano adito ad una responsabilità in forma illimitata[3].[4].
L’ingresso delle quote sociali in regime di comunione dei beni all’interno della comunione de residuo ha come conseguenza, come si è già anticipato, che le stesse saranno sotto l’esclusiva disponibilità del coniuge che le ha acquistate per tutta la vigenza della comunione, salvo poi, al momento di un eventuale scioglimento della stessa, far sorgere in capo all’altro coniuge un diritto di credito che sia pari alla metà del valore delle quote stesse[5].
A titolo esemplificativo, poniamo il caso che Tizio acquisti delle quote sociali di una s.n.c. (che è una società che prevede una responsabilità illimitata per i soci). Tali quote, aventi un valore di €.100.000 rimarranno di proprietà di Tizio per tutta la durata della comunione dei beni che lo stesso ha con Caia, sua coniuge. Qualora la comunione dovesse cessare, in capo a Caia sorgerà un diritto di credito verso Tizio pari ad €.50.000, ossia la metà del valore delle quote sociali, poiché le stesse, facenti parte della comunione de residuo, al momento dello scioglimento diverranno per il 50% di proprietà anche di Caia.
Una particolare tipologia di quote: le quote di S.r.l.
Per le quote di società a responsabilità limitata[6] si sono posti in passato, in dottrina e in giurisprudenza, problematiche relative alla loro qualifica. In particolare, ad oggi un orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di poter assimilare queste tipologie di quote ai beni immateriali equiparati, ex articolo 812 del Codice civile, ai beni mobili materiali, e pertanto seguenti la relativa disciplina[7].
Occorre osservare, inoltre, che per questa tipologia di quote sociali lo statuto della società potrebbe contenere un’apposita clausola volta proprio alla limitazione – o all’esclusione – della trasferibilità di tali quote ad altri soggetti che soci non siano già: questa circostanza resta però comunque estranea all’ipotesi di quote sociali in regime di comunione dei beni, poiché in tali casi il coniuge è divenuto contitolare delle quote proprio per effetto della comunione legale stessa.
Tale contitolarità andrà però distinta dall’esercizio dei diritti sociali: questi non sono estesi ad entrambi i coniugi, restando appannaggio esclusivo del coniuge acquirente. Per l’altro coniuge l’unico modo per vedersi estesa questa prerogativa è rappresentato dalla propria legittimazione verso la società tramite iscrizione nel Registro delle Imprese[8].
E in caso di donazione indiretta?
Come si è già anticipato nel presente articolo, la donazione di quote sociali in regime di comunione dei beni rientra in quelle casistiche che consentono di escludere le stesse dalla comunione, restando pertanto queste all’interno del patrimonio personale del ricevente.
Un aspetto particolare, a lungo dibattuto soprattutto in giurisprudenza, riguarda le quote sociali che siano frutto di donazione non già diretta, bensì indiretta. La donazione indiretta, non espressamente disciplinata dal Codice civile, la si potrebbe definire come un “negozio indiretto, a titolo di liberalità”.
Tale negozio, al pari della donazione, consiste nell’arricchimento di un soggetto a fronte dell’impoverimento di un altro.
Talvolta, si verifica nella prassi che quote sociali in regime di comunione dei beni siano oggetto di donazione indiretta da un soggetto verso uno dei due coniugi. Tale ipotesi viene ad esempio in rilievo quando, anziché effettuare una donazione diretta di quote sociali, venga effettuata da un soggetto, per spirito di liberalità, una donazione di denaro finalizzata all’acquisto successivo di quote sociali. Tali quote, sebbene acquistate, sono frutto di una donazione indiretta da parte del soggetto che ha fornito il denaro volto all’acquisto delle stesse.
Sulla sorte di tali quote, ossia se rientranti nella comunione dei beni o se escluse dalla stessa, si è molto dibattuto.
Una tesi risalente sosteneva che in situazioni di questo tipo dovesse prevalere una sorta di favor communionis, ossia una predilezione per l’ingresso delle quote nella comunione dei beni. Sempre secondo tale orientamento, l’articolo 179 c.c. si sarebbe dovuto leggere in chiave restrittiva, ossia considerando la donazione ivi menzionata esclusivamente come diretta, non rilevando altri tipi di negozi giuridici[9].
In tempi successivi la giurisprudenza di legittimità ha mutato il proprio orientamento, arrivando a statuire che “non sussiste un’ontologica incompatibilità della donazione indiretta con la norma dell’articolo 179 lett. b) c.c., sicché il bene oggetto di essa non deve necessariamente rientrare nella comunione legale”[10].
Ad oggi, pertanto, può certamente sostenersi che la donazione ai sensi dell’articolo 179 c.c. debba essere intesta in senso estensivo, di modo che possa rientrarvi anche la donazione indiretta.
Informazioni
F. Galgano, Manuale di diritto privato, CEDAM, Wolters Kluwer, Milano, 2017
Codice civile
[1] Il regime alternativo è invece rappresentato dalla separazione dei beni, la quale, per operare, dovrà essere espressamente scelta dai coniugi.
[2] Le società la cui responsabilità dei soci è limitata sono le seguenti:
– società per azioni;
– società a responsabilità limitata;
– società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, con esclusivo riferimento però ai soci accomandanti.
[3] Tale circostanza si verifica qualora le quote siano riferite alle seguenti tipologie di società:
– società in nome collettivo;
– società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, con esclusivo riferimento ai soci accomandatari.
[4] Si veda, in proposito, “Coniugi e partecipazioni societarie”, Avv. M. Napolitano, online, http://www.avvocatomarconapolitano.it/2019/11/16/coniungi-partecipazioni-societarie/
[5] Sul punto, vedasi “Cosa accade quando un coniuge in regime di comunione legale dei beni acquista quote societarie?”, Dott. D. Boraldi e Avv. C. Modonesi, online, https://www.radio5punto9.it/2020/11/03/legge-cosa-accade-quando-un-coniuge-in-regime-di-comunione-legale-dei-beni-acquista-quote-societarie/
[6] Per approfondimenti relativi alle società a responsabilità limitata, si veda l’articolo su DirittoConsenso “La società a responsabilità limitata unipersonale” di Elena Wang, 12 marzo 2021, La società a responsabilità limitata unipersonale – DirittoConsenso.
[7] “Cosa accade quando un coniuge in regime di comunione legale dei beni acquista quote societarie?”, Dott. D. Boraldi e Avv. C. Modonesi, online, https://www.radio5punto9.it/2020/11/03/legge-cosa-accade-quando-un-coniuge-in-regime-di-comunione-legale
[8] Ibidem
[9] “Il rapporto tra donazione indiretta e la comunione dei beni”, T. Di Palma, in Rivista Familia, online, https://www.rivistafamilia.it/2019/05/15/rapporto-la-donazione-indiretta-la-comunione-dei-beni/
[10] Cass. civ., 8 maggio 1998 n. 4680.

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.