Quando una condotta può essere definita stalking? Quali sono gli strumenti a tutela delle vittime? Facciamo chiarezza sugli atti persecutori e su come si inquadrano nell’ordinamento italiano

 

L’introduzione del reato di atti persecutori

Il reato di atti persecutori, più comunemente noto come stalking[1], è stato introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 2009 sulla scia di una tendenza riscontrata in altri Paesi già a partire dagli anni ’90 il cui obiettivo era garantire una tutela il più puntuale possibile verso forme di aggressione invasive della vita altrui.

L’intervento legislativo[2] che ha portato alla modifica del codice penale con inserimento dell’art. 612 bis è stato accolto però non senza scetticismi da una parte di dottrina. Le critiche avanzate riguardavano sia il fatto che le condotte assillanti poste in essere dallo stalker rientrassero già in altre fattispecie codicistiche (quali molestie o lesioni), sia la difficoltà a definire con precisione quali condotte integrino il reato. La descrizione legislativa degli atti persecutori presenta infatti alcune zone di indeterminatezza il cui riempimento viene demandato all’interprete: essendo l’oggetto della tutela la libertà morale del soggetto passivo, intesa come libertà psicologica da ansie o timore di intrusioni nella propria vita, tale indeterminatezza sembra peraltro essere inevitabile.

 

La fattispecie

La fattispecie di reato, il cui soggetto attivo può essere chiunque, è incentrata sulla reiterazione di condotte minacciose o moleste e sugli effetti psichici che queste generano nella vittima.

Secondo l’art. 612 bis c.p.:

Salvo che il fatto costituisca più gravo reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita […]”.

 

L’interpretazione delle minacce o molestie concrete deve quindi tenere conto della loro attitudine a far realizzare almeno uno dei tre eventi, alternativi tra loro[3], che il legislatore ha indicato nella norma incriminatrice:

  1. il perdurante e grave stato di ansia o di paura,
  2. il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o persona da una relazione affettiva,
  3. l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

 

Il primo evento è caratterizzato dal perdurante e grave stato di ansia o di paura che la vittima avverte come conseguenza delle condotte subite: non è sufficiente che la vittima rilevi uno stato emotivo spiacevole ma è espressamente richiesto dal legislatore uno stress psicologico rilevante, che si possa appunto definire come perdurante e grave.

Il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva consiste invece in un sentimento di ansia e paura per un pericolo la cui incombenza non deve essere solo immaginaria, ma basata su circostanze concrete che motivano la fondatezza del timore stesso. L’evento è previsto in quanto le condotte persecutorie possono avere ad oggetto, oltre che la vittima stessa, anche i suoi congiunti o persone ad essa legate da relazione affettiva, un concetto, quest’ultimo, sicuramente generico e che secondo un ragionevole canone di interpretazione ricomprende solo le relazioni segnate da più rilevante intensità.

Riguardo il terzo evento, la costrizione della vittima a modificare le proprie abitudini di vita, sono state avanzate critiche riguardo la sua locuzione troppo generica: la definizione di quali siano le abitudini di vita di ciascuno non è infatti univoca, con la conseguenza che rimane devoluto all’interprete il compito di stabilire i modelli di vita e comportamenti la cui modifica peggiori le condizioni della vittima di stalking.

L’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, per cui la realizzazione degli atti persecutori si configura qualora vi sia coscienza e volontà del soggetto attivo di reiterare le proprie condotte assillanti, mentre è esclusa la possibilità che il reato sussista a titolo di dolo eventuale[4], richiedendo lo stalking una piena intenzione dell’agente di opprimere la vittima. È punito anche il tentativo, laddove siano stati commessi e ripetuti nel tempo atti aggressivi idonei a causare uno degli eventi previsti dal legislatore[5].

Il codice prevede poi due circostanze aggravanti applicabili agli atti persecutori:

  • la prima sussiste quando tra agente e vittima si riscontra un preesistente rapporto di vicinanza, ipotesi che ricorre quando il fatto è commesso da un coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona legata alla vittima da una significativa relazione affettiva, e quando è commesso per mezzo di strumenti informatici;
  • la seconda circostanza opera in presenza di una debolezza particolare della persona offesa, per esempio quando il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, ovvero con l’uso di armi.

 

Gli atti persecutori sul lavoro

In più occasioni la Corte di Cassazione, in ultimo con la sentenza n. 12827 del 5 aprile 2022, ha riconosciuto la sussistenza di stalking occupazionale in presenza di “mobbing[6] del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612 bis c.p.”. La sentenza ha ad oggetto il caso di un datore condannato per atti persecutori per aver “tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, ingenerato nei dipendenti un duraturo stato di ansia e di paura così da costringerle ad alterare le loro abitudini di vita”.

Anche in questa particolare ipotesi, come si legge nella sentenza stessa, per la sussistenza del delitto è sufficiente il dolo generico, inteso come volontà di attuare reiterare condotte idonee a produrre uno tre eventi tipici previsti dalla norma incriminatrice.

 

Procedibilità del reato di atti persecutori e Codice rosso

L’art. 612 bis prevede che gli atti persecutori siano puniti a querela della persona offesa, proponibile entro sei mesi dalla percezione dell’ultimo atto minaccioso o assillante subito, con la previsione della possibilità di procedere d’ufficio se la persona offesa è un minore o un disabile, o ancora se il fatto è connesso ad un altro per cui si procede d’ufficio.

Per il delitto in esame la remissione della querela può essere solo processuale: si può perfezionare, cioè, solo davanti a un giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria, una modalità richiesta per evitare che la vittima sia influenzata da pressioni volte a farle ritirare la querela. Ricorrono anche ipotesi in cui la querela è irrevocabile, e cioè quando gli atti persecutori consistono in gravi minacce, come minacce di morte, o nei casi in cui il reato è procedibile d’ufficio.

Quando gli atti persecutori si inseriscono in un più ampio quadro di violenza domestica e di genere, opera la legge n. 69 del 19 luglio 2019, il cosiddetto Codice rosso, che prevede un’accelerazione del procedimento penale. Pur in presenza di condotte riconducibili allo stalking, quindi, non sempre è riconosciuta la corsia preferenziale prevista dal Codice rosso, dovendo essere ravvisata a questo scopo una particolare urgenza di tutela, che non si ritiene sussistere qualora la vittima non viva a stretto contatto con chi attua condotte persecutorie o queste abbiano luogo tramite mezzi informatici.

La disciplina in vigore dal 2019 prevede che la polizia, ricevuta una querela riconducibile a stalking e maltrattamenti in famiglia[7], debba darne immediata comunicazione, eventualmente anche in forma orale, al pm, il quale entro tre giorni[8] dall’iscrizione della notizia di reato convoca la vittima per assumere informazioni direttamente da essa.

L’intento di questa previsione legislativa è quello di permettere di effettuare in tempi rapidi una valutazione riguardo alla necessità di chiedere l’adozione di misure cautelari, in particolare

  • l’allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell’art. 282 bis c.p.p., provvedimento con cui il giudice prescrive l’obbligo di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione;
  • il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p., con cui si impone di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa;

in entrambi i casi il codice prevede la possibilità di verificare il rispetto delle misure eventualmente disposte per mezzo delle modalità di controllo previste dall’art. 275 bis c.p.p., che disciplina l’uso del braccialetto elettronico.

Informazioni

Fiandaca Musco, Diritto penale parte speciale, vol. II tomo primo, I delitti contro la persona,
quarta edizione

Codice penale

Legge n. 69 del 19 luglio 2019

Cass. sez. V penale n. 12827 del 5 aprile 2022

[1] Dall’inglese to stalk: inseguire furtivamente, braccare

[2] Legge n. 38 del 23 aprile 2009

[3] Ai fini della consumazione del reato è sufficiente se ne verifichi uno, e anche qualora si realizzino contemporaneamente più eventi il reato rimane unico.

[4] Per un approfondimento sul dolo eventuale: Dolo eventuale e colpa cosciente: casi di cronaca contemporanea – DirittoConsenso.

[5] Per un approfondimento sul tentativo: Il tentativo – DirittoConsenso.

[6] Per un approfondimento sul mobbing: Le origini del mobbing – DirittoConsenso.

[7]  Per un approfondimento sui maltrattamenti in famiglia: Maltrattamenti sui minori – DirittoConsenso.

[8] Termine prorogato solo per esigenze di protezione di minori o per particolari ragioni di riservatezza, nell’interesse della vittima