L’omosessualità, ad oggi, è ancora un reato in circa 70 Paesi ed è punita persino con la pena di morte in alcuni di essi
Omosessualità e radici culturali dell’omofobia
L’enciclopedia Treccani definisce l’omofobia come “avversione ossessiva per gli omosessuali e l’omosessualità”.
Le manifestazioni omofobiche, come ben si legge nella Risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa (2006), si manifestano “nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza”.
Solo in seguito alla rimozione dell’omosessualità dall’elenco dei disturbi mentali e grazie alla maggiore sensibilità sul tema mostrata negli ultimi decenni, oltre che all’impegno dei movimenti culturali a sostegno dei diritti delle persone omosessuali, si è prestata maggiore attenzione alle forme di discriminazione omofobiche, anche sotto il profilo della repressione penale.
Il processo di decriminalizzazione dell’omosessualità
Si pensi che la concezione dell’omosessualità quale atto “contro natura” affonda le sue radici nel lontano periodo storico in cui si diffuse il Cristianesimo. Gli atti omosessuali oltre ad essere ritenuti un “peccato” dal punto di vista religioso, venivano considerati illegali e quindi repressi dalle legislazioni dell’epoca.
Solo con la Rivoluzione Francese e con la diffusione delle idee illuministiche, la qualificazione dell’omosessualità come reato è venuta meno, non essendo caratterizzata, secondo i giuristi del tempo, dal requisito della dannosità sociale del fatto.
La criminalizzazione dell’omosessualità in Germania è cessata solo con la delimitazione dell’ambito di operatività del § 175 StGB, nel 1969. In Gran Bretagna l’incriminazione è venuta meno soltanto nel 1981, in seguito alla celebre sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel Caso Dudgeon, che ha ravvisato nella previsione del reato di sodomia un’interferenza dello Stato nella sfera privata del cittadino e, dunque, una violazione dell’art. 8 CEDU[1]. Negli Stati Uniti l’abolizione definitiva del crimine di sodomia risale al vicinissimo 2003, quando la Corte Suprema, nel Caso Lawrence, sulla base della separazione tra morale e diritto, ha affermato l’incostituzionalità della previsione dell’omosessualità come reato[2], ribaltando l’orientamento espresso, in un altro caso, dalla medesima Corte.
Se prima che l’omosessualità venisse estromessa dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, i Paesi che la condannavano erano più di un centinaio, nei primi anni 2000 sono scesi a 92, per poi diminuire progressivamente fino ad essere, ad oggi, circa 70[3] (numero che, anche se diminuito, rappresenta un campanello d’allarme).
Paesi in cui l’omosessualità è punita con la pena di morte
Per quanto paradossale, considerato il periodo storico in cui viviamo, in alcuni Paesi l’omosessualità è ancora punita con la pena di morte. Tra questi vi sono l’Arabia Saudita, lo Yemen, l’Iran, l’Afghanistan, la Mauritania, la Somalia, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti.
Alcuni recenti interventi normativi di segno positivo
Tra i Paesi in cui negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti in senso positivo vi sono:
- il Libano: un articolo del codice penale libanese punisce i cosiddetti “rapporti contro natura” con la reclusione. A marzo 2019 una corte libanese ha stabilito che l’omosessualità non costituisce reato ed ha quindi rifiutato di perseguire 4 individui accusati di questo “crimine”. Si tratta di una decisione storica, che cede il passo ad una giurisprudenza progressista.
- l’India: la Corte Suprema di Nuova Delhi ha deciso, con voto unanime, di cancellare la sezione del codice penale che puniva i rapporti sessuali tra persone del medesimo sesso.
- il Botswana: nel 2019 la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionali due sezioni del codice penale che punivano con il carcere qualsiasi “conoscenza carnale con un’altra persona contro l’ordine della natura” e con due anni “atti indecenti” in luogo pubblico e privato.
- il Bhutan: le camere del Parlamento del Bhutan hanno, nel 2020, approvato un disegno di legge per legalizzare i rapporti omosessuali.
- il Gabon: nel 2020 il Presidente ha firmato l’abrogazione di una legge che criminalizzava le relazioni omosessuali.
- l’Angola: nel 2021 è ufficialmente entrata in vigore la legge (promulgata già nel 2019) che ha modificato il codice penale, rimuovendo tutti i riferimenti che criminalizzavano l’omosessualità.
Conclusioni
Alla luce dei dati e delle informazioni riportate nei paragrafi precedenti, che offrono un quadro generale della situazione a livello internazionale, è evidente che il percorso per riuscire a realizzare una società che sia davvero rispettosa dei diritti delle persone omosessuali è ancora lungo e insidioso. È essenziale che vi sia un impegno volto a cancellare qualsiasi discriminazione basata sull’omosessualità o meno di una persona, oltre che sociale e culturale, anche politico.
Informazioni
[1] Corte EDU, sentenza 21 ottobre 1981, Dudgeon c. Gran Bretagna; la Corte di Strasburgo ha dichiarato che “il presente caso riguarda uno degli aspetti più intimi della vita personale. Ne consegue che devono esistere ragioni particolarmente gravi prima che l’ingerenza da parte delle autorità pubbliche possa essere legittimata per gli scopi previsti dal paragrafo 2 dell’art. 8”; ed una tale legittimazione non veniva rinvenuta neppure nella protezione della morale.
[2] Supreme Court USA, 26 giugno 2003, Lawrence e Garner vs. Texas

Sara Della Piazza
Ciao, sono Sara. Ho studiato presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e ho conseguito la laurea in Giurisprudenza con una tesi in diritto penale dell'informatica dal titolo "Rivoluzione digitale e diritto d'autore: evoluzione normativa, violazioni online e strumenti di protezione". Attualmente svolgo la pratica forense presso uno studio legale. Sono una persona dinamica, sempre alla ricerca di stimoli e appassionata del diritto in tutte le sue forme.