Il diritto internazionale umanitario spiegato in breve: la sua nascita, di cosa si tratta e la normativa a cui bisogna fare riferimento

 

Introduzione storica al diritto internazionale umanitario

La nascita del diritto internazionale umanitario risale a molto tempo fa. Inizialmente il diritto internazionale umanitario era perlopiù diritto consuetudinario, cioè un diritto formato da regole non scritte seguite nei conflitti armati. Successivamente cominciano ad essere elaborati in modo più o meno dettagliato trattati bilaterali, i cartelli, che venivano talvolta ratificati dagli Stati belligeranti al termine di una battaglia.

Il diritto applicabile nei conflitti armati rimaneva pertanto limitato sia nello spazio che nel tempo, nel senso che valeva per una battaglia o una guerra specifica. Di seguito si vedrà, invece, come il diritto internazionale umanitario sia diventato una delle branche più codificate del diritto internazionale e come rappresenti per questo un fenomeno a sé stante[1].

I precursori del diritto internazionale umanitario sono Henri Dunant e Guillaume-Henri Dufour. Dunant formula un’idea di diritto internazionale umanitario in ‘’Un ricordo di Solferino’’ pubblicato nel 1862. Il generale Dufour non esita a dare sostegno all’idea di Dunant. Entrambi presiedono la Conferenza Diplomatica del 1864, nella quale Dunant si esprime dicendo “occasioni straordinarie, come ad esempio quelle in cui si riuniscono (…) i principali esponenti dell’arte militare, appartenenti a nazionalità diverse, non sarebbe augurabile che essi approfittassero di questi incontri per formulare qualche principio internazionale, dal carattere inviolabile e sancito da una convenzione che, una volta accettato e ratificato, servisse da fondamento per le Società di soccorso ai feriti nei vari paesi d’Europa?” e Dufour a Dunant dice “È necessario vedere attraverso esempi vividi come quelli che avete raccontato quante lacrime e tormenti costa la gloria dei campi di battaglia”.

L’idea diventa realtà quando il Governo svizzero spinto da cinque membri fondatori del CICR (Comitato Internazionale delle Croce Rossa) organizza nel 1864 una Conferenza Diplomatica a cui partecipano 16 Stati europei per l’adozione della ‘’Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna’.  Questa convenzione getta le basi dell’attuale diritto internazionale umanitario. Le principali caratteristiche di questo trattato sono:

  • Norme scritte permanenti aventi un fine universale per la protezione delle vittime dei conflitti;
  • natura multilaterale, aperto a tutti gli Stati;
  • obbligo di estendere le cure a tutti i militari feriti e malati, senza alcuna discriminazione;
  • rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l’uso dell’emblema della Croce Rossa su fondo bianco.

 

In ogni caso sarebbe un errore pensare che la fondazione della Croce Rossa nel 1863 o l’adozione della Prima Convenzione di Ginevra abbiano segnato l’inizio del processo di edificazione del diritto internazionale umanitario così come lo conosciamo noi oggi.

Non ci sono mai state guerre senza regole più o meno precise relative all’inizio, alla condotta e alla fine delle ostilità. Le prime leggi di guerra risalgono alle grandi civiltà già millenni prima della nostra era: “Io stabilisco queste leggi per evitare che il forte infierisca sul debole” (Hammurabi, re di Babilonia). Molti testi antichi, come il Mahabharata, la Bibbia ed il Corano contengono norme che invocano il rispetto per l’avversario. Ad esempio, il Viqayet – un testo scritto verso la fine del 13° secolo nel pieno della dominazione degli Arabi in Spagna – contiene un autentico codice di guerra.

Il merito della Convenzione del 1864 è stato quello di codificare e rafforzare sotto forma di trattato multilaterale anche antiche leggi e consuetudini di guerra, già esistenti in maniera frammentaria e sparsa, che proteggevano i feriti e coloro che si prendevano cura di loro.

 

Definizione del diritto internazionale umanitario

Dopo questa breve introduzione storica è necessario entrare più nello specifico e interrogarsi su che cosa sia il diritto internazionale umanitario.

Come si può già intuire dal primo paragrafo, il diritto internazionale umanitario è un insieme di regole che ha lo scopo di limitare gli effetti dei conflitti armati. E una disciplina che regola la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti. E il diritto che si applica in guerra, nei conflitti armati, e per questo si parla anche di ius in bello.

È doveroso a questo punto fare una distinzione con lo ius ad bellum per non incorrere in equivoci. Lo ius ad bellum regola il diritto di usare la forza, di fare la guerra. Nel XX secolo vi è stata una marcata evoluzione del diritto che disciplina l’uso della forza armata: il Covenant delle Società delle Nazioni 1919 era stato un primo tentativo di regolare giuridicamente lo ius ad bellum, cioè il diritto di ricorrere alla forza armata, mentre con il Patto di Parigi (cd. Patto Briand-Kellog del 1928) gli Stati membri avevano dichiarato di: “condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche” (art.1).

Tutto questo purtroppo non ha impedito le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, ma comunque è stato un passo per arrivare in un momento successivo alla massima espressione della regolazione dello ius ad bellum nella elaborazione della Carta delle Nazioni Unite del 1945. Questa ripropone il divieto dell’uso della forza armata e della minaccia della stessa nelle relazioni internazionali. Prima della Carta gli Stati godevano di ampia libertà di ricorrere alla forza armata: la guerra era ammessa dall’ordinamento internazionale che ne disciplinava le modalità di esercizio ed era considerata come un attributo della sovranità dello Stato, che poteva ricorrere all’uso della forza armata per risolvere le controversie con gli altri Stati.

 

Diritto umanitario e diritto dei diritti umani sono la stessa cosa?

Altra distinzione doverosa da fare riguarda il rapporto tra diritto internazionale umanitario e diritto dei diritti umani[2]: le due materie convivono e spesso l’una sostiene l’altra; tuttavia, non perdono la propria singolarità e autonomia.

Il diritto dei diritti umani è quell’insieme di diritti che vengono riconosciuti all’uomo per il solo fatto di appartenere al genere umano, garantendo che ad esso vengano riconosciute le libertà e i diritti fondamentali indipendentemente dalle sue origini, appartenenze o luoghi ove questo si trovi. La prima idea di questi diritti, senz’altro presente in epoche antiche, ottiene la sua prima trattazione esplicita solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli orrori della Guerra hanno mostrato la necessità di prevedere strumenti che siano in grado di garantire i diritti umani inviolabili e non sulla base dell’appartenenza ad uno Stato, quindi sulla base della propria nazionalità, bensì sulla base di appartenere al genere umano.

Nel 1948 viene adottata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo da parte delle Nazioni Unite. A questa si aggiungono poi nel 1966 il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali. La Dichiarazione universale, seppure abbia avuto un grande impatto morale, non ha valore giuridico vincolante, mentre i due Patti internazionali sono stati concepiti perché gli Stati firmatari fossero vincolati al rispetto del loro contenuto.

La linea di confine quindi tra il diritto internazionale umanitario e il diritto umano, e le differenze tra le due discipline sono le seguenti:

  • Le persone: il diritto internazionale umanitario tutela principalmente due categorie di persone, ossia i civili, o meglio i non combattenti, e i combattenti. I diritti umani si applicano a qualsiasi individuo, senza alcuna restrizione o eccezione.
  • Il territorio rilevante ai fini della applicabilità: il diritto internazionale umanitario si basa sul principio della extra territorialità, cioè lo stesso si applica ovunque vi sia un conflitto armato internazionale o internazionalizzato (in maniera minore nel caso dei conflitti interni). Nel caso dei Diritti Umani, invece, gli stessi devono essere garantiti dallo Stato a tutti gli individui che si trovino all’interno del suo territorio o di qualsiasi altro territorio sul quale detto Stato eserciti la sua giurisdizione.
  • Il tempo all’interno del quale il diritto rileva: mentre il diritto umanitario è applicabile solo in tempo di guerra, i Diritti Umani vanno garantiti tanto in tempo di guerra che in tempo di pace. Nel caso di conflitto tra norme delle due branche vige il criterio della specialità per cui in caso di conflitti armati il diritto internazionale umanitario prevale sul diritto dei Diritti umani, cioè il Diritto internazionale umanitario assume le vesti di lex specialis rispetto al diritto dei Diritti Umani.

 

Le due materie si incontrano, invece, nel fine comune: la protezione. Tanto il diritto umanitario quanto il diritto dei diritti umani hanno come scopo primario quello di tutelare i diritti fondamentali e inderogabili dell’uomo. Il diritto internazionale umanitario ha però lo scopo di predisporre strumenti normativi adatti a far sì che anche all’interno di contesti particolari, quali i conflitti armati, ove le azioni di guerra sono necessarie, questo non comporti tuttavia un sacrificio dei diritti inviolabili dell’uomo. Il diritto internazionale umanitario detta le regole all’interno dei conflitti armati tra i combattenti; quindi, quali regole applicare nel momento in cui sia sorto il conflitto e quali regole i combattenti dovranno rispettare tra di loro, ma anche e soprattutto nei confronti dei non combattenti. Il diritto internazionale umanitario non si preoccupa di stabilire se lo ius ad bellum sia stato correttamente esercitato in base alla normativa attuale, e cioè all’art. 2 par. 4 della Carta ONU[3], ma si applica automaticamente in caso di conflitto.

 

Come mai si sente parlare di diritto di Ginevra e di diritto dell’Aja?

Talvolta si sente parlare, o comunque si legge ancora nei testi, di ‘’diritto di Ginevra’’ e di ‘’diritto dell’Aja’’. Oggi quando si fa riferimento a queste diciture si indica sempre il diritto internazionale umanitario, ma non è sempre stato così.

In passato, infatti, parlando di ‘’diritto di Ginevra’’ si intendeva il diritto internazionale umanitario in senso proprio, quello pensato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e i non combattenti (quindi la popolazione civile che non prende parte attivamente alle ostilità). Il ‘’diritto dell’Aja’’ o diritto della guerra stabiliva i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari, è un diritto che si applicava specificamente ai combattenti con l’obiettivo di regolare le ostilità.

Questi due ambiti, comunque, non erano totalmente separati nella loro ratio: una conseguenza del diritto dell’Aja è quella di proteggere le vittime dei conflitti, e quindi coloro che non partecipano o non partecipano più alle ostilità. D’altro canto, il diritto di Ginevra con alcune sue regole limita le azioni che i belligeranti possono compiere durante le ostilità e quindi tutela anche i combattenti stessi. Oggi con l’adozione dei due Protocolli aggiuntivi del 1977 questa distinzione non si segue più, la stessa è puramente storica e ha valore didattico.

 

Le norme del diritto internazionale umanitario

Ad oggi si parla di quattro Convenzioni di Ginevra che sono state adottate nel 1949:

  1. La Prima ha ad oggetto il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna,
  2. la Seconda il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare,
  3. la Terza è Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e
  4. la Quarta si occupa della protezione delle persone civili in tempo di guerra.

 

Nel 1954 è stata poi adottata la Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e nel 1977, molto importanti, sono stati adottati i Due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che rafforzano la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I Protocollo) e non internazionali (II Protocollo).

Nel 1949 la comunità internazionale risponde agli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto, agli effetti terribili che la guerra ha avuto nei confronti dei civili, rivedendo le Convenzioni allora in vigore e adottando un nuovo strumento, la Quarta Convenzione per la protezione delle persone civili. Più tardi nel 1977 sono stati adottati i Protocolli aggiuntivi che sono una risposta agli effetti, in termini di perdite umane, delle guerre di liberazione nazionale, che erano solo parzialmente coperte dalle Convenzioni del 1949.

Informazioni

CICR Diritto internazionale umanitario risposte alle vostre domande, Traduzione, per la Commissione Nazionale per la Diffusione del DIU della Croce Rossa Italiana, a cura di: Chiara Galli, Marinella La Rosa, Anna Rita Roccaldo, Gerardo Di Ruocco. Aggiornamento e revisione scientifica a cura di Paolo Benvenuti.

Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria, Centro Studi per la pace, Nicola Canestrini, dicembre 2021.

Diritto umanitario di guerra e diritti umani, Altalex, Lucia Galletta, gennaio 2020.