Dagli anni Sessanta, il diritto internazionale dello spazio si è evoluto sulla base delle dichiarazioni non vincolanti dell’Assemblea Generale ONU

 

L’origine del diritto internazionale dello spazio

La genesi del diritto internazionale dello spazio, così come dei prototipi normativi volti alla sua regolamentazione, risale all’epoca che precede il primo conflitto mondiale[1].

Sebbene gli Stati esclusero a lungo una netta definizione delle proprie posizioni e l’assunzione di impegni vincolanti, a partire dal XX secolo il regime giuridico dello spazio aereo divenne oggetto di studi approfonditi a livello teorico. Fu tuttavia il sorvolo della Manica compiuto nel luglio del 1909 dall’aviatore Louis Bleriot[2] a far emergere la questione della normazione giuridica dello spazio aereo sul piano internazionale, a fronte dell’assenza di un quadro vincolante in materia. Pertanto, dietro proposta francese, l’anno successivo Parigi ospitò i rappresentanti di 18 Stati che, ai tavoli negoziali dell’International Air Navigation Conference, discussero a proposito dello status giuridico dello spazio aereo, domandandosi in particolare se vi potessero essere estese considerazioni simili a quelle in vigore per l’alto mare[3]. Disaccordi concernenti il diritto di sorvolo da parte di velivoli stranieri prevennero tuttavia l’adozione di una convenzione internazionale, e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale interruppe il processo di cooperazione iniziato nei decenni precedenti.

Fu perciò solo la fine del conflitto a contribuire alla ripresa del dialogo tra le potenze europee in materia di regolazione aerospaziale: di fatto, poco dopo la Conferenza di pace di Versailles che segnò la fine delle ostilità, fu aperta alla firma la Convenzione di Parigi per la Regolamentazione della Navigazione Aerea, il primo strumento legislativo internazionale in ambito aerospaziale[4]. Tale strumento istituì anche la Commissione Internazionale per la Navigazione Aerea (ICAN), a cui venne assegnato il compito di armonizzare le norme nazionali sulla navigazione aerea[5]. Allo stato attuale, la Convenzione di Parigi non è più in vigore, ed è stata sostituita dalla Convenzione di Chicago del 1944.

 

Lo status dello spazio extra-atmosferico

Il diritto internazionale dello spazio ed in particolare la regolazione dello spazio extra-atmosferico si possono ricondurre al diritto aerospaziale, il quale comprende tanto disposizioni applicabili alla navigazione aerea, quanto alle attività spaziali[6]. Tuttavia, tali norme si configurano come appartenenti a due rami distinti del diritto:

  • la navigazione aerea è infatti regolata da un sistema di norme nazionali, internazionali, pubbliche e private applicabili alle attività dello spazio aereo, mentre
  • le attività degli Stati (e, più recentemente, delle entità private) nello spazio extra-atmosferico sono disciplinate da norme prevalentemente internazionali, codificate a partire dagli anni Sessanta del Novecento.

 

Ulteriore elemento di differenza è lo status dello spazio extra-atmosferico, che, a differenza dello spazio aereo soggetto alla sovranità statale, è aperto a tutti gli Stati e non è suscettibile di rivendicazioni di sovranità[7].

Alla luce di tale premessa, allo stato attuale non è possibile rinvenire una definizione tecnico-giuridica concorde del confine che sussiste tra lo spazio aereo e quello extra-atmosferico, nonché dello stesso spazio extra-atmosferico. Di conseguenza, la questione giuridica del termine dell’applicabilità del diritto dello Stato sovrano e il subentro del diritto internazionale dello spazio rimangono ad oggi irrisolte.

Pertanto, la dottrina è impegnata nella definizione dei confini del diritto spaziale passando al vaglio i diversi criteri impiegati per una sua possibile delimitazione, inclusi, a titolo di esempio, la determinazione spaziale e il criterio funzionale[8]. Nell’attesa di una definizione condivisa e omogenea tra gli Stati che compongono la comunità internazionale, si considera a livello convenzionale ed informale la distanza di 100 km dal livello del mare (il criterio “Von Karman”)[9].

 

L’evoluzione normativa dopo la Seconda Guerra Mondiale

L’inizio delle attività delle potenze spaziali oltre lo spazio aereo prese avvio nei decenni successivi al secondo conflitto mondale, come parte della competizione geopolitica che vedeva contrapposte le ideologie di comunismo e capitalismo nell’era del bipolarismo. Furono il lancio dello Sputnik I da parte dell’Unione Sovietica il 4 ottobre 1957 e l’Explorer I della NASA l’anno successivo a segnare l’inizio dell’era spaziale vera e propria. Al contempo, tali attività diedero avvio al diritto internazionale dello spazio per come si configura oggi, in quanto la necessità di impedire una militarizzazione dell’atmosfera con l’utilizzo dell’arma atomica e gli imperativi di sicurezza hanno richiesto l’adozione di leggi e regole internazionali applicabili alle attività degli Stati sotto la guida del principio fondamentale dell’uso dello spazio a fini pacifici[10].

Se la corsa allo spazio continuò ugualmente a caratterizzarsi come scontro tra potenze, essa assunse tuttavia una natura di confronto tecnico-scientifico e politico-propagandistico, lasciando pertanto in disparte l’elemento militare.

 

Le Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU

La prima risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia spaziale risale al 1957, attraverso cui la comunità internazionale stabiliva che l’invio di oggetti nello spazio dovesse esclusivamente perseguire finalità pacifiche[11].

Fecero seguito le risoluzioni 1348 (XIII) e 1472 (XIV) rispettivamente del 1958 e del 1959, che introdussero il principio della necessaria collaborazione fra gli Stati in materia di esplorazione pacifica dello spazio.

In tale contesto venne altresì istituito il COPUOS[12], che da quel momento svolse un ruolo fondamentale nell’elaborazione del diritto internazionale dello spazio e divenne la sede di negoziato dei cinque trattati principali che compongono il corpus iuris spatialis. Dal 1994 il COPUOS ha assunto il carattere di comitato permanente, con l’incarico di mettere a punto bozze di risoluzioni o trattati che verranno in un secondo momento sottoposti all’Assemblea Generale.

Di altrettanta importanza, la Risoluzione 1721 (XVI) del 20 dicembre 1961 ha stabilito che lo spazio e i corpi celesti dovessero rimanere aperti all’esplorazione e all’uso di tutti gli Stati, compresi coloro che non hanno ancora raggiunto lo status di potenza spaziale, e che fosse proibita qualsiasi rivendicazione di sovranità, così come di appropriazione nazionale[13].

 

I cinque trattati del corpus iuris spatialis

Tra le fonti principali che compongono il diritto internazionale dello spazio figurano cinque trattati che raccolgono in maniera sistematica i principi sanciti dalle precedenti risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolare, lo strumento giuridico primario a cui si fa riferimento è il già citato Outer Space Treaty (OST), aperto alla firma il 27 gennaio 1967 ed entrato in vigore nel mese di ottobre dello stesso anno. Ai sensi del trattato, l’esplorazione e l’uso dello spazio extra-atmosferico sono aperti a tutti gli Stati e dovranno avvenire a beneficio e nell’interesse dell’intera umanità. Similmente, la Luna e i corpi celesti non sono suscettibili di appropriazione nazionale, e dovranno essere impiegati per soli scopi pacifici. Gli Stati sono inoltre ritenuti responsabili per le attività poste in essere nello spazio da organizzazioni governative e non, le quali dovranno essere autorizzate e supervisionate dal proprio Stato di appartenenza.

All’Outer Space Treaty hanno fatto seguito quattro trattati regolanti specifici aspetti dell’azione statale nello spazio, in particolare:

  • L’Accordo sul salvataggio e il ritorno degli astronauti e sulla restituzione di oggetti lanciati nello spazio del 1968;
  • La Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali del 1972;
  • La Convenzione sull’immatricolazione di oggetti spaziali del 1975;
  • L’Accordo relativo all’attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti del 1979.

 

All’infuori dei Trattati, una pluralità di accordi bi- e multilaterali, norme consuetudinarie e fonti secondarie non vincolanti contribuiscono ad arricchire lo spettro del diritto internazionale dello spazio. Ciononostante, l’emergere delle entità private quali nuovi attori del teatro spaziale e le nuove sfide che vanno oltre al tradizionale uso dello spazio da parte degli Stati pongono nuove problematiche a cui l’assetto normativo sopra descritto sembra non rispondere in maniera totalmente compiuta.

 

Le analogie con il diritto del mare

Il regime giuridico che governa l’alto mare – la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS)[14] in primis – presenta numerose analogie con le modalità attraverso cui è regolato lo spazio extra-atmosferico. Di fatto, anche allo spazio sono estese le libertà che tradizionalmente risultano in capo agli Stati nell’alto mare, ovvero il diritto di esplorazione anche dei Paesi che non hanno costa, l’impossibilità di avanzare rivendicazioni di sovranità e il compimento di attività a scopi esclusivamente pacifici.

Tuttavia, le possibili operazioni future di sfruttamento dello spazio extra-atmosferico hanno sollevato numerose questioni a livello giuridico: analogamente al regime delle acque internazionali, che prevede la libertà di pesca e di esplorazione ed estrazione di noduli solfurei e poli-metallici sui fondali marini internazionali previa conclusione di specifici contratti con l’Autorità Internazionale dei Fondali Marini[15], si è sostenuto che sarebbe altrettanto lecito appropriarsi delle risorse minerarie presenti sul suolo spaziale. Ciononostante, il quadro normativo del diritto internazionale dello spazio in riferimento allo sfruttamento delle risorse spaziali risulta particolarmente vago, anche a causa del moltiplicarsi della promulgazione di legislazioni nazionali in materia di estrazione[16].

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] G.Sanna, New Space Economy, ambiente, sviluppo sostenibile. Premesse al diritto aerospaziale dell’economia. G.Giappichelli editore, Torino, 2021, p. 1.

[2] Portale storico della Presidenza della Repubblica, 25 luglio 1909 – Bleriot trasvola la Manica. Disponibile al link: https://archivio.quirinale.it/aspr/gianni-bisiach/AV-002-000346/25-luglio-1909-bleriot-trasvola-manica#:~:text=25%20luglio%201909%2C%20Louis%20Bleriot,compito%20di%20indicargli%20la%20rotta.

[3] J.Cobb Cooper, The International Air Navigation Conference, Paris 1910. Journal of Air Law and Commerce, 1952, vol 19, n. 2. Disponibile al link: https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3551&context=jalc.

[4] Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Parigi, 13 ottobre 1919.

[5] G.Sanna, op.cit., p. 3.

[6] Ivi, p. 7.

[7] United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), Trattato sui Principi che regolano le Attività degli Stati nell’Esplorazione e nell’Uso dello Spazio Extra-atmosferico ivi compresi la Luna e gli Altri Corpi Celesti (Outer Space Treaty), 1967, art. I e II. Disponibile al link: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html.

[8] Si veda S.B. Rosenfeld, Where air space ends and outer space begins. Journal of Space Law, vol.7, 1979; G.Oduntan, The never ending dispute: legal theories on the spatial demarcation boundary plane between airspace and outer space. Hertfordshire Law Journal, vol.1, n.2, 2003.

[9] Supra (1) p. 10.

[10] V. Mariani, La nuova corsa allo spazio. Una riflessione sulle attuali dinamiche di competizione in campo spaziale e sull’adeguatezza dell’attuale corpus iuris spatialis. Rivista elettronica di Diritto, 2021.

[11] A/RES/1148 (XII), Regulation, limitation and balanced redution of all armed forces and all armaments; conclusion of an international convention (treaty) on the reduction of armaments and the prohibition of atomic, hydrogen and other weapons of mass destruction, 14 novembre 1957. Disponibile al link: https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2017/02/A-RES-1148.pdf.

[12] Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). Disponibile al link: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html.

[13] A/RES/1721 (XVI), International Cooperation in the peaceful uses of outer space, 20 dicembre 1961. Disponibile al link: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/resolutions/res_16_1721.html.

[14] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982. Disponibile al link: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

[15] V. Chabert, L’Autorità Internazionale dei Fondali Marini tra diritto ambientale e contrattualizzazione, Diritto Consenso, 1 settembre 2022. Disponibile al link: https://www.dirittoconsenso.it/2022/09/01/autorita-internazionale-dei-fondali-marini-tra-diritto-ambientale-e-contrattualizzazione/.

[16] Supra (1).