La detenzione abusiva di armi ed il porto d’armi: le differenze e le condizioni su questi reati in materia di armi

 

La detenzione abusiva di armi

La detenzione abusiva di armi ed il porto d’armi sono solamente due reati in materia di armi. In questo articolo parleremo per ordine trattando per prima la detenzione abusiva d’armi, successivamente il porto d’armi.

L’articolo 697 del Codice penale disciplina il reato di “detenzione abusiva di armi”. L’illecito in parola è collocato nel Libro terzo (“delle contravvenzioni”), Titolo I, Capo I, Sezione III (“delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati”) del nostro Codice. Infatti, la detenzione abusiva di armi è una contravvenzione, per cui il Legislatore ha previsto l’arresto o l’ammenda.

La norma protegge il bene giuridico della pubblica sicurezza. A tal riguardo, essa prevede che quanti detengono armi o caricatori che, secondo l’articolo 38 R.D. 773/1931, dovrebbero essere denunciati, o, anche, munizioni per le quali è richiesta la denuncia, sono puniti con l’arresto da 3 a 12 mesi o con l’ammenda fino a 371 euro, se hanno omesso la denuncia.

La norma, inoltre, al secondo comma, prevede che sia punito anche chi non denuncia all’autorità la presenza di armi o munizioni, di cui è a conoscenza, nel luogo abitato. In questo secondo caso, però, la sanzione è ridotta. In particolare, l’arresto è previsto fino a 2 mesi e l’ammenda fino a 258 euro.

È importante evidenziare, da principio, che la condotta punita è la detenzione d’armi. Nello specifico, per detenzione si intende il potere di fatto esercitato sulle armi o, anche, la mera disponibilità delle stesse. Non a caso è punibile la sola coscienza della loro presenza nella propria abitazione, anche qualora non le si utilizzi.

Si tratta, in particolare, di un reato permanente. La situazione antigiuridica, infatti, si estende fintantoché il responsabile mantiene la disponibilità delle armi o munizioni detenute.

È necessario, tuttavia, che l’arma in questione sia considerata soggetta a denuncia. In particolare, il riferimento è all’articolo 38 comma 1 T.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Si deve tener conto che non sono soggette a denuncia le armi detenute da quanti risultano esentati dal relativo obbligo (38 T.u.l.p.s. comma 2), e cioè:

  • i corpi armati
  • le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo
  • i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche
  • le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite[1].

 

L’illecito in esame è un reato comune, in quanto il Legislatore non richiede che coloro i quali lo pongono in essere presentino particolari caratteristiche. In altre parole: chiunque può, potenzialmente, commetterlo.

La condotta punita è l’omessa denuncia. Essa deve essere presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. Ciò le consente di avere contezza della presenza di armi e munizioni nel territorio di sua competenza, di sapere chi ne dispone nonché di intervenire opportunamente nel caso di utilizzo per fini illeciti.

L’elemento soggettivo che deve risultare integrato, ai fini della perseguibilità dell’illecito, è il dolo generico. Ciò significa che l’autore di reato deve aver avuto coscienza della disponibilità dell’arma o delle munizioni senza farne denuncia, come sancito dalla settima Sezione della Cassazione, con pronuncia n. 28896/2018.

 

Il porto d’armi

Col termine “porto d’armi” ci si riferisce all’autorizzazione che la Legge richiede per l’acquisto o la detenzione di armi. Competente a rilasciarla è la Questura o Prefettura. Per ottenerla è necessario:

  • aver compito la maggiore età,
  • non avere precedenti penali a proprio carico,
  • possedere determinati requisiti psicofisici.

 

L’autorizzazione è un atto discrezionale dell’Autorità, tenuta a valutare l’opportunità del rilascio del porto d’armi alla persona interessata. Ad esempio, l’Autorità potrebbe considerarla socialmente pericolosa.

Il T.u.l.p.s. esclude che il porto d’armi possa essere concesso a:

  • colui che è stato condannato alla limitazione della libertà personale per più di 3 anni per la commissione di un reato non colposo, e che non sia stato riabilitato
  • colui che è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
  • colui che è stato sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza
  • colui che ha commesso delitti contro lo Stato o contro l’ordine pubblico
  • colui che ha commesso delitti contro le persone, ricorrendo a violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità[2]
  • colui che è condannato alla reclusione per la commissione di un delitto non colposo contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
  • colui che è condannato a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico
  • colui che è condannato per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi[3].

 

Inoltre, ai fini dell’autorizzazione, è necessario valutare la motivazione per cui il porto d’armi viene richiesto. In particolare, le ragioni che lo legittimano sono:

  • la personale difesa[4]. In questo caso, la Prefettura deve accertare la necessità personale di detenere armi in via preventiva. Una volta riconosciuta, l’arma può essere utilizzata anche al di fuori della propria abitazione. L’autorizzazione deve essere rinnovata annualmente, a seguito di un controllo delle capacità visive, uditive, di movimento della persona interessata. Solo in virtù del provvedimento autorizzativo, l’arma può considerarsi legittimamente detenuta ai fini della scriminante di cui all’articolo 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa[5]. Per personale difesa sono autorizzati al porto d’armi, anche senza necessità della relativa licenza, i Magistrati dell’ordine giudiziario, pur se temporaneamente collocati fuori dal ruolo.È legittimato, ai fini della personale difesa, l’utilizzo di:
  • armi ad aria compressa
  • spray urticanti
  • pistole al peperoncino
  • dissuasori elettrici
  • manganelli telescopici
  • Kubotan[6];
  • la pratica di uno sport (tiro a segno e a volo) e l’uso venatorio (caccia). In queste due ipotesi, il porto d’armi viene rilasciato dal Questore e scade dopo 6 anni.
  • il possesso di una collezione personale d’armi. È importante specificare che quest’ipotesi si distingue dalle altre in quanto si riferisce alla mera detenzione e non anche al porto (cioè, al trasporto fuori casa). Per questa ragione, si tratta di una comunicazione al Questore, e non di una vera e propria istanza. Pertanto, le armi devono rimanere all’interno dell’abitazione del collezio Quelle da sparo non possono essere più di 3. Non possono, inoltre, essere detenute le relative munizioni. Infine, l’istanza non necessita di rinnovi. La denuncia, dunque, riguarda anche coloro i quali non comprano in prima persona armi, tuttavia vi risultano nella disponibilità in quanto eredi del detentore. Per quanto riguarda la loro conservazione, la Legge tace. Tuttavia si richiede ogni diligenza possibile. Ciò significa che si è tenuti ad evitare che le armi vengano utilizzate da persone incapaci di gestirle in sicurezza nonché ad impedire che ne si faccia un uso sconsiderato all’interno della propria abitazione.

 

Il porto d’armi di cui si è parlato è riferito alle armi c.d. proprie, dunque da sparo, da taglio, da punta (es. pistola, spada, bomba). Esistono, altresì, le armi improprie[7]. Con questo termine si fa riferimento agli utensili che sono destinati ad usi specifici, diversi dall’offesa, ma che, tuttavia, possono essere utilizzi anche per offendere (es. coltello, catena, cacciavite). Nel primo caso, il porto è sempre vietato, dunque punito, salvo autorizzazione (o, nel caso del collezionista, salvo comunicazione al questore per la mera detenzione in casa). Nel secondo caso, il porto è vietato quando manchi il c.d. giustificato motivo.

Pertanto, si commette un reato:

  • se si detengono armi in casa senza notiziare la Questura[8];
  • se si ereditano armi senza notiziare la Questura;
  • se si trasportano armi fuori casa senza essere in possesso del porto d’armi (dunque, se non si è autorizzati a farlo);
  • se si trasportano fuori casa armi improprie senza giustificato motivo[9].

 

I reati esaminati si prescrivono in 4 anni.

Informazioni

[1] REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 – Normattiva.

[2] Art. 11 T.U.L.P.S (anche per i precedenti).

[3] Art. 43 T.U.L.P.S. (anche per i precedenti).

[4] https://www.dirittoconsenso.it/2020/03/10/la-legittima-difesa-nella-cronaca-e-nel-codice/

[5] La legge n. 36/2019 ha modificato l’articolo 52 c.p., il cui secondo comma fa, ora, espresso riferimento all’arma legittimamente detenuta e utilizzata

[6] Si tratta di una piccola barra di metallo usata come un moltiplicatore di pressione

[7] https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/18/legittima-difesa-domiciliare/

[8] La denuncia va presentata entro 72 ore dall’acquisto o dalla ricezione e va ripetuta ad ogni cambio di residenza

[9] https://www.altalex.com/guide/porto-d-armi