Le fonti del diritto internazionale dello spazio includono trattati e consuetudini internazionali elaborate a partire dalle Risoluzioni dell’Assemblea Generale
Le Risoluzioni ONU come fonti del diritto internazionale dello spazio
In contemporanea all’inizio delle attività di esplorazione spaziale nel contesto della Guerra Fredda, le preoccupazioni di un’escalation nucleare nello spazio extra-atmosferico così come di una militarizzazione dell’area indussero la comunità internazionale ad immaginare un quadro giuridico vincolante sotto l’ombrello di una serie di principi guida fondamentali volti ad orientare la condotta delle superpotenze oltre la superficie terrestre. A tal proposito, i primi tentativi di natura non vincolante di porre un argine alle attività statali nello spazio presero il via in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite verso la fine della decade Cinquanta[1].
Nello specifico, la Risoluzione 1148 (XII) del 14 novembre 1957 ha stabilito che l’invio di oggetti nello spazio dovesse avvenire solo a scopi pacifici[2], mentre la Risoluzione 1348 (XIII) adottata l’anno successivo ha introdotto il principio della necessaria collaborazione tra gli Stati nell’ambito dell’esplorazione ed utilizzo dello spazio[3]. A svolgere un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle fonti del diritto internazionale dello spazio fu tuttavia il COPUOS[4], che negli anni successivi divenne la sede di negoziato dei cinque trattati fondamentali che compongono il corpus iuris spatialis e dei successivi atti rilevanti in materia[5].
Di altrettanta importanza la Risoluzione 1721 E (XVI) del 20 dicembre 1961, che ha fissato il principio della libera esplorazione e uso dello spazio da parte di tutti gli Stati, così come del divieto di appropriazione nazionale.
Le norme consuetudinarie
Sulla scia delle risoluzioni Onu degli anni Cinquanta e Sessanta, le fonti del diritto internazionale dello spazio – fino a quel momento non vincolanti – si sono arricchite di una serie di norme consuetudinarie poi cristallizzate all’interno dei successivi cinque trattati internazionali alla base del diritto spaziale e riflesse in numerose dichiarazioni politiche che hanno contribuito a creare il quadro normativo per l’azione statale nell’atmosfera[6].
In primo luogo, la convinzione che lo spazio è soggetto alla libera esplorazione da parte di tutta la comunità internazionale corrisponde a norma consuetudinaria. Tale principio fu in seguito codificato nel Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti (Outer Space Treaty), in cui trova bilanciamento nelle disposizioni che prevedono obbligazioni positive e negative in capo agli Stati al fine di prevenire azioni dannose per l’ambiente spaziale[7]. Allo stesso modo, l’utilizzo dello spazio per meri scopi pacifici è annoverato tra consuetudini internazionali e incluso nei principali trattati che governano lo spazio extra-atmosferico. Da ultimo, risulta diritto consuetudinario anche la responsabilità internazionale degli Stati per attività compiute nello spazio dai propri organi, organizzazioni governative e non-governative aventi la nazionalità dello Stato stesso[8]. Tuttavia, la materia è regolata in maniera più dettagliata dalla Convenzione sulla Responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali del 1972[9].
L’Outer Space Treaty
Il Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti (meglio noto come Outer Space Treaty, OST) è il primo fondamentale testo normativo in materia spaziale che sistematizza gli elementi elaborati nelle precedenti risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU e, al contempo, introduce nuovi ed importanti principi di diritto internazionale dello spazio.
Aperto alla firma il 27 gennaio 1967 ed entrato in vigore nel mese di ottobre dello stesso anno, l’OST figura tra le prime fonti di diritto internazionale dello spazio a definire lo status giuridico dell’area oltre la superficie terrestre. Ciononostante, l’assenza di definizioni dettagliate della terminologia impiegata nelle disposizioni ha dato luogo a diverse dispute sul valore giuridico attribuibile ad esse[10]. In merito, è necessario tenere in considerazione che lo scopo primario del Trattato era sin dall’inizio limitato all’elaborazione di una base giuridica dalla quale mettere a punto, in un secondo momento, regole più specifiche di pari passo all’evoluzione della materia.
Le norme contenute nell’OST appaiono piuttosto generiche, benché costituiscano il primo esempio di regole condivise dalla comunità internazionale in ambito spaziale. Nello specifico, nei primi due articoli sono contenute le norme fondamentali del diritto internazionale dello spazio, ovvero:
- l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio, della Luna e dei corpi celesti a beneficio e nell’interesse di tutti i Paesi, a prescindere dal loro grado di sviluppo economico o scientifico (art. I);
- il diritto di libero accesso, libero uso e libera esplorazione dello spazio (art. I);
- il divieto di appropriazione nazionale dello spazio attraverso proclamazioni di sovranità o mediante utilizzazione od occupazione o con qualsiasi altro mezzo (art. II).
Ai sensi dell’Outer Space Treaty, dunque, la lettura dell’art. II in combinazione con l’art. I sottolinea il carattere dello spazio come res communis omnium, a dimostrazione del fatto che gli Stati volessero garantirne la non suscettibilità di appropriazione al fine di assicurarne la pace. Tale configurazione costituisce inoltre la base del principio di libera esplorazione, poiché qualora fosse possibile esercitare diritti di sovranità esclusiva sullo spazio, il diritto in esame risulterebbe ridotto o annullato a danno di un altro Stato.
I trattati del corpus iuris spatialis
I successivi trattati delle Nazioni Unite annoverati tra le fonti del diritto internazionale dello spazio furono elaborati a partire dai principi codificati nell’OST e si occuparono di sviluppare un quadro giuridico vincolante relativo a specifiche problematiche. Tra questi, l’Accordo sul Salvataggio e Ritorno degli Astronauti e sulla Restituzione di Oggetti Lanciati nello Spazio del 1968 si occupa, nella prima parte, della cooperazione tra gli Stati per il recupero, l’assistenza e la restituzione dell’equipaggio, con particolare attenzione alle tematiche del luogo di recupero e della riconsegna allo Stato di lancio[11]. In secondo luogo, il Trattato regola il recupero di un oggetto spaziale e la conseguente informazione dello Stato di lancio, al fine di evitare il verificarsi, sulla Terra, di danni causati da elementi pericolosi.[12] Tuttavia, l’assenza della definizione dello status giuridico dell’astronauta è considerato il principale elemento di debolezza del Trattato.
Tra le fonti più rilevanti in materia spaziale figura inoltre la Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per i Danni Causati da Oggetti Spaziali del 29 marzo 1972, la quale prevede un doppio regime di responsabilità oggettiva assoluta per danni sulla superficie terrestre o nell’atmosfera ad aeromobili in volo (art. II) e di responsabilità per colpa (art. III) per danni causati nello spazio extra-atmosferico su oggetti spaziali o persone, che prevede l’attribuzione della responsabilità allo Stato di lancio o di nazionalità degli individui che hanno causato l’illecito[13]. La Convenzione definisce inoltre i soggetti responsabili e passivi, così come le procedure – diplomazia o via giudiziaria – per la risoluzione di controversie connesse a danni causati da oggetti spaziali.
Infine, la Convenzione sull’Immatricolazione di oggetti spaziali del 1975 fornisce una definizione dello Stato di lancio e istituisce i registri nazionali ed internazionali a cui è necessario comunicare specifiche informazioni per l’iscrizione di oggetti spaziali. Tale Convenzione è di particolare importanza per la determinazione dello Stato che ha giurisdizione, controllo ed eventualmente responsabilità dell’oggetto spaziale in volo. Tuttavia, sono assenti obblighi di informazione sulle misure preventive e di mitigazione dell’inquinamento spaziale causato da tali oggetti, così come sulla loro successiva vita o inattività[14].
L’Accordo sulla Luna
Con la Risoluzione 34/68 del 1979, l’Assemblea Generale ha adottato l’Accordo relativo all’attività degli Stati sulla Luna e gli altri Corpi Celesti[15], il quale rielabora numerose disposizioni dell’Outer Space Treaty con specifica applicazione alla superficie selenica e riafferma l’uso esclusivo dei corpi celesti a scopi pacifici.
In aggiunta, l’Accordo prevede che la Luna e le risorse naturali e minerarie presenti in essa siano da considerarsi patrimonio comune dell’umanità, e auspica l’elaborazione di un regime internazionale per governare lo sfruttamento di tali risorse nel caso l’estrazione diventi fattibile negli anni a venire. Sebbene l’Accordo figuri tra le fonti del diritto internazionale dello spazio, la maggior parte della dottrina concorda con la generale convinzione della debolezza di tale quadro regolatorio: di fatto, al mese di ottobre 2022 solo 18 Stati hanno ratificato l’accordo, e tra essi non sono incluse le principali potenze spaziali di Russia, Cina e Stati Uniti.
Le dichiarazioni multilaterali non vincolanti
Accanto alle fonti primarie, il diritto internazionale dello spazio conta una serie di dichiarazioni bi- e multilaterali non vincolanti che contribuiscono alla definizione delle regole secondo cui gli Stati operano fuori dalla Terra. Particolarmente interessanti risultano le Linee Guida per la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio extra-atmosferico, elaborate nel 2016 dal COPUOS[16].
Di carattere volontario, le linee guida postulano che lo spazio debba rimanere stabile, sicuro ed aperto alla cooperazione e all’esplorazione a soli scopi pacifici, nell’interesse delle generazioni presenti e future di tutti gli Stati. L’accordo sulle prime 12 linee guida è stato raggiunto nel 2018, a cui è seguita l’adozione formale nel 2019. Esse sono dirette tanto agli Stati, agli organi politici e agli operatori spaziali; si basano sulla condivisione di buone pratiche e sono volte alla sicurezza delle operazioni spaziali, al rafforzamento di capacità e consapevolezza (capacity-building e awareness) e allo sviluppo della ricerca tecnico-scientifica in senso sostenibile[17]. Nonostante ciò, le Linee guida incontrano il limite della volontarietà, e, di conseguenza, la loro violazione o inosservanza non determina l’insorgenza della responsabilità degli Stati, delle organizzazioni (inter)governative o degli attori privati che operano nello spazio.
Verso la negoziazione di un nuovo trattato sullo spazio?
Nonostante la ricchezza del corpus iuris spatialis, negli ultimi decenni sono emerse numerose problematiche nuove a cui l’attuale quadro giuridico non è in grado di fornire una risposta completamente soddisfacente. In particolare, la materia spaziale coinvolge oggi numerosi settori tra cui la comunicazione, le operazioni finanziarie, l’agricoltura e le previsioni atmosferiche, così come la sorveglianza, la navigazione e il monitoraggio ambientale. Lo spazio inoltre riveste un’importanza fondamentale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e sono già realtà i fenomeni del turismo spaziale e dello sfruttamento delle risorse dell’atmosfera a fini commerciali. Pertanto, sia le Nazioni Unite sia la dottrina giuridica hanno sottolineato l’esigenza di “adottare nuovi approcci regolatori per soddisfare i bisogni di nuovi attori e beneficiari tra le nazioni spaziali”[18].
La negoziazione di un nuovo trattato sullo spazio, benché necessaria, sembra tuttavia ancora lontana.
Informazioni
Inserisci qui la bibliografia
[1] V. Chabert, Il diritto internazionale dello spazio: genesi ed evoluzione. Diritto Consenso, 3 ottobre 2022. Disponibile al link: https://www.dirittoconsenso.it/2022/10/03/il-diritto-internazionale-dello-spazio-genesi-ed-evoluzione/.
[2] A/RES/1148 (XII), Regulation, limitation and balanced redution of all armed forces and all armaments; conclusion of an international convention (treaty) on the reduction of armaments and the prohibition of atomic, hydrogen and other weapons of mass destruction, 14 novembre 1957. Disponibile al link: https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2017/02/A-RES-1148.pdf.
[3] A/RES/1348 (XIII), Question of the peaceful use of Outer Space, 13 dicembre 1958. Disponibile al link: https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_13_1348E.pdf.
[4] United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Disponibile al link: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html.
[5] G. Sanna, New Space Economy, ambiente, sviluppo sostenibile. Premesse al diritto aerospaziale dell’economia. G. Giappichelli editore, 2021, p. 14.
[6] C.D. Johnson, Handbook for New Actors in Space, Secure World Foundation, 2021, p. 3.
[7] UNOOSA, Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967. Disponibile al link :https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html.
[8] C.D. Johnson, op.cit., pp. 9-10.
[9] Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, 1972. La traduzione italiana è disponibile al link: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/784_784_784/20200805/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-784_784_784-20200805-it-pdf-a.pdf.
[10] G. Sanna, op. cit., p. 28.
[11] Accordo sul Salvataggio e Ritorno degli Astronauti e sulla Restituzione di Oggetti Lanciati nello Spazio, 1968, art. I – IV.
[12] Ivi, art. 5 e ss.
[13] Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per i Danni Causati da Oggetti Spaziali, 29 marzo 1972, art. II – III.
[14] Convenzione sull’Immatricolazione di oggetti spaziali, 1975, art. II – IV.
[15] A/RES/34/68, Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 5 dicembre 1979. Disponibile al link: https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_34_68E.pdf.
[16] COPUOS, Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities, 27 giugno 2018.
[17] G. Sanna, op. cit., pp. 116-117.
[18] United Nations, 10th UN Workshop on Space Law, Contribution of Space Law and Policy to Space Governance and Space Security in the 21st century, Vienna International Centre, 5-8 settembre 2016. Disponibile al link: https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/workshops/2016/2016-SLW-draft-programme_29-June-2016.pdf.

Valentina Chabert
Ciao, sono Valentina. Mi sono recentemente laureata in Relazioni Internazionali Comparate presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sto attualmente svolgendo un tirocinio presso la Rappresentanza Italiana del Consiglio d’Europa e studio giornalismo geopolitico presso l’Eastwest European Institute di Roma. Nel mio percorso di studi ho sviluppato un vivo interesse per il diritto internazionale, in particolare per il diritto internazionale dell’ambiente, la sicurezza cibernetica e gli aspetti giuridici legati alle criptovalute.