Il ruolo dello psichiatra forense nel procedimento penale
Lo psichiatra forense come perito
Nel codice di procedura penale è prevista la possibilità di ricorrere alla perizia, quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220).
Si tratta di casi in cui il giudice necessita di un ausilio tecnico al fine di espletare il proprio compito poiché si rendono necessari approfondimenti caratterizzati da un grado di tecnicità che esulano dalla formazione meramente giuridica.
Il giudice, quindi, nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (art. 221, co. 1).
A seguito del conferimento dell’incarico, il perito (art. 228):
- procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento;
- può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni;
- richiede notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, utilizzano gli elementi in tal modo acquisiti solo ai fini dell’accertamento peritale.
Nel novero dei periti è compreso anche lo psichiatra forense, indicando con tale termine lo psichiatra specializzato chiamato a prestare la propria professionalità nell’ambito di un procedimento penale.
Nello specifico, l’attività dello psichiatra forense si estrinseca nel valutare una persona principalmente al fine di stabilirne la capacità di intendere e di volere per stabilire la responsabilità penale, cercando di: “Illuminare il giudice e la giustizia circa i nuovi contenuti del sapere psichiatrico […]» ricorrendo, quando appare indispensabile, ai nuovi percorsi previsti dagli esami collaterali sempre più complessi ed oggettivi (dai test psicologici alle indagini contemplate nel grande capitolo delle neuroscienze)[1].
Il ruolo speculare: il consulente tecnico
Il perito è, in estrema sintesi, è “l’esperto del giudice”, incaricato di coadiuvarlo nel suo lavoro di organo giudicante. Il nostro ordinamento, però, riconosce alle parti del procedimento penale la possibilità di nominare un proprio esperto: il consulente tecnico.
L’art. 225 del codice di rito stabilisce che: “Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti”.
Le parti del processo, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono scegliere uno o più consulenti tecnici affinché apportino la loro esperienza per: dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze di una tecnica, scienza o arte[2].
Al riguardo, occorre sottolineare che: “La figura del consulente tecnico è stata oggetto di rilevanti modifiche apportate dalla l. n. 397/2000, in particolare attraverso il riconoscimento della necessità dell’ausilio di esperti in ogni fase del procedimento penale, ai fini di una concreta realizzazione del diritto di difesa. Tra gli ausiliari in grado di collaborare con il difensore allo svolgimento di investigazioni difensive, il consulente tecnico può intervenire qualora siano necessarie specifiche competenze, come indicato nell’art. 327-bis comma 3 del codice di procedura penale”[3].
Lo psichiatra forense può, pertanto, supportare anche l’avvocato nella preparazione della difesa, partecipando alle indagini difensive volte ad acquisire elementi di prova a favore del proprio assistito (art. 327 c.p.p.)[4].
La psichiatria forense
Una volta acclarato il ruolo dello psichiatra forense – inteso l’esperto forense che offre i suoi servizi al tribunale per aiutarlo a determinare, ad esempio, se una persona è idonea ad essere processata – è necessario chiarire cosa si intenda per “psichiatria forense”, al fine di non confondere tale disciplina con altre sovente ritenute – erroneamente – similari (ad esempio: la criminologia, la medicina legale, oppure la psichiatria in senso lato).
L’evoluzione di tale disciplina, prima afferente alla medicina legale e successivamente come vera ed autonoma branca della psichiatria, è entrata da moltissimi anni nelle aule di giustizia. Col passare del tempo ha perfezionato il suo approccio cognitivo, volto a fornire risposte fruibili nelle diverse fasi del procedimento penale (compresa l’esecuzione della pena)[5].
La psichiatria forense è: “Il settore disciplinare che studia i risvolti medico-legali della psichiatria e le problematiche forensi che spesso si affrontano in campo penale e civile con soggetti affetti da patologia psichica. Si tratta di una scienza ausiliare della criminologia che spazia dalla giurisprudenza alla salute mentale, che fornisce un giudizio diagnostico-valutativo e prognostico. Tale giudizio serve a stabilire le condizioni mentali di un soggetto in riferimento a un particolare reato e ad un preciso momento del corso giudiziario”[6].
Con particolare riferimento al procedimento penale, suddetta scienza: “Si è accreditata nella lettura sempre più attenta del comportamento del reo al fine di valutarne l’imputabilità (o meglio la sua responsabilità penale) cercando di evidenziare e di descrivere i processi mentali che sono alla base dell’agire illecito del soggetto, di collegarli tra di loro per riconoscerne gli estremi patologici o meno”[7].
Ai fini di contribuire alla verità processuale, lo psichiatra forense deve: “Tenere conto dell’inquadramento diagnostico, del tipo di funzionamento mentale di quella persona (organizzazione cognitiva, assetto affettivo-relazionale, gestione delle emozioni, rapporto e contatto con la realtà e con gli altri), del suo retroterra socio-culturale, delle caratteristiche della relazione e del contesto in cui è avvenuto il fatto, dell’eventuale assunzione di determinati farmaci e via dicendo”[8].
In breve, l’obiettivo è la valutazione dell’infermità di mente, ossia esaminare se: “Il funzionamento mentale patologico del soggetto in riferimento al fatto-reato per cui si procede sia da ritenere sintomatico dello stesso (reato di), oppure se nulla abbia a che fare direttamente con lo stesso (reato in), spostando l’analisi e la valutazione sul piano della individuazione dei disturbi psicopatologici e della loro incidenza funzionale sul comportamento agito (autore di reato) o subito (vittima di reato). In altre parole il vizio di mente è in stretta correlazione con i disturbi patologici psichici presenti nella categoria diagnostica individuata, purché questi siano funzionalmente correlati con le modalità del fatto reato. In difetto o in assenza di questo rapporto psicopatologico e funzionale, anche il malato di mente può essere ritenuto imputabile per il reato che gli viene addebitato, nel senso che pur essendo egli affetto da disturbi psichici, non è infermo di mente (mentalmente disturbato, m penalmente responsabile)”[9].
Conclusioni
Tutto ciò premesso, occorre specificare come la psichiatria forense – almeno nel contesto italiano – è una disciplina in continua crescita. L’auspicio, per il suo sempre più attivo utilizzo in ambito penale, può essere sintetizzato nei seguenti punti:
- incremento del supporto tecnico alle decisioni del giudice;
- impiego della perizia psichiatrica come primo passo del processo di trattamento;
- fornire le cure e la riabilitazione psichiatrica ai malati di mente riconosciuti autori di reato, gestendo i sistemi assistenziali preposti;
- collaborazione con il mondo politico per l’implementazione delle norme e dei sistemi organizzativi in materia;
- attività di ricerca e formazione sulle tematiche della prevenzione[10].
Informazioni
Fornari U. Linee guida in psichiatria forense, https://aipgitalia.org/wp-content/uploads/2008/09/FornariLineeGuidaPsichiatriaForense.pdf.
Scaparone M., Procedura penale, Giappichelli Editore, 2019.
Strada A., Il diritto di difesa dell’indagato, https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/15/diritto-di-difesa-indagato/.
Tantalo M., La psichiatria forense oggi. Luci ed ombre sul suo attuale ruolo e sull’attuale funzione nel processo penale, https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/09/Tantalo_DPU.pdf.
Fornari U., Trattato di psichiatria forense, UTET Giuridica, 2005.
Fonte: https://www.psichiatriaforense.net/.
Il consulente tecnico, https://www.indaginidifensive.net/soggetti-legittimati/il-consulente-tecnico.
[1] M. Tantalo, La psichiatria forense oggi. Luci ed ombre sul suo attuale ruolo e sull’attuale funzione nel processo penale, https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/09/Tantalo_DPU.pdf.
[2] M. Scaparone, Procedura penale, Giappichelli Editore, 2019.
[3] Il consulente tecnico, https://www.indaginidifensive.net/soggetti-legittimati/il-consulente-tecnico.
[4] A. Strada, Il diritto di difesa dell’indagato, https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/15/diritto-di-difesa-indagato/.
[5] M. Tantalo, cit.
[6] U. Fornari, Trattato di psichiatria forense, UTET Giuridica, 2005.
[7] M. Tantalo, cit.
[8] U. Fornari, Linee guida in psichiatria forense, https://aipgitalia.org/wp-content/uploads/2008/09/FornariLineeGuidaPsichiatriaForense.pdf.
[9] Ibidem.

Tatiana Di Giulio
Ciao, sono Tatiana. Laureata in sociologia e giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. Sono praticante avvocato presso il Foro di Torino, mi occupo di diritto amministrativo e penale, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, alla contrattualistica pubblica e alla data protection. Mi intesso anche di diritto penitenziario.