I bombardamenti a tappeto: cosa sono e come contrastano il diritto internazionale? Un’analisi delle norme violate e un breve sguardo al conflitto tra Russia e Ucraina
I bombardamenti a tappeto: introduzione storica
I bombardamenti a tappeto sono una tecnica di bombardamento consistente nel colpire in maniera indiscriminata, in uno stato di guerra, varie aree situate in territorio nemico. Lo scopo è quello di conseguire il massimo effetto distruttivo attraverso il lancio fittissimo di bombe.
In ambito internazionale più volte si è provato a regolare la guerra aerea e a vietare l’uso dei bombardamenti. Nel 1923 la commissione nominata dalla Conferenza di Washington per la limitazione degli armamenti presentò un insieme di regole sulla guerra aerea, tale progetto è tutt’oggi l’unico strumento che regola specificatamente i bombardamenti aerei. Bisogna sottolineare però che il progetto è rimasto tale e non è mai entrato in vigore perché gli Stati hanno scartato l’idea di divenire parte ad uno strumento vincolate quale una convenzione e di porre dei limiti a questo mezzo di combattimento.
Il primo bombardamento a tappeto, che ha visto coinvolti civili, della storia sembrerebbe risalire al 26 aprile del 1937, quando la città di Guernica[1] subì un massiccio attacco aereo che la ridusse in cenere. L’operazione fu voluta dai comandati tedeschi, in appoggio alle truppe del generale Franco contro il governo repubblicano di Spagna, con la partecipazione dell’Aviazione Legionaria italiana, per sperimentare l’efficacia pratica di un nuovo tipo di attacco dal cielo fatto di bombe incendiarie di tipo nuovo con bombe convenzionali mitraglianti, lanciate a bassa quota. Gli effetti furono devastanti con una perdita di circa un terzo della popolazione civile; di fatti, con l’esordio del bombardamento a tappeto scomparve per la prima volta ogni distinzione tra civili e combattenti.
Nel 1938 l’Assemblea delle Società delle Nazioni adottò unanimemente una risoluzione con la quale condannava la pratica del bombardamento a tappeto sulla popolazione civile. L’Assemblea auspicava la redazione di un trattato sul bombardamento aereo che però non venne mai negoziato.
Negli anni successivi, infatti, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, questa pratica è stata largamente adoperata, gli Stati uniti in particolar modo portarono il bombardamento a tappeto ad una dimensione più devastante con il lancio, nel 1945, delle due bombe atomiche contro il Giappone.
I bombardamenti a tappeto e il principio di distinzione: tra passato e presente
Entrando più nello specifico possiamo vedere come l’uso di bombardamenti a tappeto viola uno dei principi cardine del diritto dei conflitti armati[2], il principio di distinzione. I bombardamenti a tappeto, infatti, per loro natura non permettono al belligerante di distinguere tra obiettivi militari e obiettivi civili.
Il principio di distinzione costituisce la regola fondamentale che il militare deve seguire nella conduzione della ostilità, sia nella fase della preparazione del combattimento che per tutto la durata del combattimento stesso.
La regola fondamentale della distinzione trova origine, seppur non esplicitamente, nella dichiarazione di San Pietroburgo (1869) sulla rinuncia in tempo di guerra di proiettili esplosivi nella quale era affermato che il solo scopo legittimo che gli stati devono prefiggersi durante la guerra è l’indebolimento dell’esercito nemico. Il principio di distinzione si può dedurre anche dall’art. 25 della IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (1907) che vieta di “attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi”.
Troviamo poi esplicitato questo principio nell’art. 48 I Protocollo del 1977, norma di apertura della Sezione dedicata alla protezione della popolazione civile, “Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari[3]”.
Corollario di tale regola è l’obbligo per il belligerante di non impiegare armi, che per loro natura, non siano in grado di distinguere tra obiettivo militare e persone o beni civili.
Il dettato dall’art. 48 I Protocollo ha assunto valore di norma consuetudinaria; ciò è dimostrato da varie dichiarazione degli Stati stessi e dall’inserimento dell’obbligo di distinzione nei manuali di diritto bellico di Stati che non sono parte al I Protocollo. Gli Stati Uniti, per esempio, pur non essendo parte al I Protocollo del ’77, rispettano il dovere di distinzione. Il Dipartimento di difesa degli Stati Uniti ha richiamato espressamente l’art. 48 in un rapporto del 1992, presentato al Congresso statunitense, in merito alla conduzione della guerra contro l’Iraq del 1991.
Ancora, il manuale di diritto dei conflitti armati del Regno Unito del 2004 richiede che gli attacchi siano limitati agli obbiettivi miliari, seppur faccia discendere l’obbligo di non attaccare i beni civili dal principio di necessità militare.
L’obbligo di distinzione venne confermato dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite in una risoluzione nel 1968, Risoluzione 2444 (XXIII)[4], nella quale si sottolinea che deve essere fatto valere in qualsiasi momento l’obbligo di distinzione tra le persone che partecipano all’ostilità e i membri della popolazione civile, al fine di risparmiare il più possibile quest’ultimi. Con la Risoluzione 1296 (2000)[5], adottata il 19 aprile 2000, dedicata alle problematiche derivanti dal coinvolgimento dei civili in situazioni di conflitto, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riafferma il divieto di colpire civili e il divieto di incitare a colpire i civili.
I bombardamenti a tappeto e il divieto di attacchi indiscriminati
Bisogna inoltre sottolineare come la natura indiscriminata dei bombardamenti a tappeto, fa cadere tale metodo di combattimento in una ulteriore violazione, in riferimento al divieto di attacchi indiscriminati disciplinato all’51 I Protocollo, par. 4, “Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l’espressione attacchi indiscriminati si intendono: a) quelli che non sono diretto contro un obiettivo militare determinato; b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo; e che sono di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi miliari e persone civili o beni di carattere civile.[6]”
Per attacchi indiscriminati si intendono quegli attacchi che sono di natura tale da colpire gli obiettivi militari e i civili o i beni di carattere civile senza alcuna distinzione.
In particolare, come vediamo dall’art. 51, un attacco può essere indiscriminato in tre casi:
- per l’obiettivo scelto o per i mezzi impiegati. Si fa riferimento a quegli attacchi volti a colpire obiettivi non militari o che vengono attuati con mezzi non di precisione e quindi non in grado di colpire esclusivamente l’obiettivo militare prescelto.
- quando l’obiettivo militare non è unico. Si intende quell’attacco che tratta come un unico obiettivo militare più obiettivi militari distanziati e distanti fra loro. In relazione a ciò, ad esempio, sono indiscriminati i bombardamenti a tappeto che sono stati effettuati durante la Seconda Guerra Mondiale dalle aviazioni statunitense e britanniche contro città nemiche, tramite il lancio di bombe a caduta libera.
- infine, quando provoca perdite umane e danni collaterali eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
L’art. 51 del I Protocollo può essere letto in relazione all’art. 35 I Protocollo ’77 riguardante la regola fondamentale che un belligerante deve tenere in considerazione per scegliere quale metodo o mezzo di combattimento utilizzare; non vi è, infatti, libertà assoluta nella scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento.
Tale norma serve da guida per indicare i criteri da dover rispettare:
- Il divieto di uso di armi che provocano sofferenze inutili o mali superflui;
- Il divieto dell’uso di armi che provocano effetti indiscriminati;
- Il divieto di uso di armi perfide;
- Il divieto di armi che provocano disastri ecologici.
I bombardamenti a tappeto e la guerra in Ucraina
Nonostante, come si è detto, i bombardamenti a tappeto siano contrari al diritto internazionale nella prassi questo metodo di combattimento viene frequentemente utilizzato.
Facendo riferimento al conflitto in corso possiamo vedere che la conduzione dell’ostilità da parte dei russi in Ucraina è stata, già dall’inizio, particolarmente indiscriminata come dimostra il bombardamento del teatro di Mariupol o delle acciaierie Azovstal; l’amministrazione ucraina, infatti, in entrambi i casi, aveva denunciato l’utilizzo di bombe a grappolo, vietate dalle convenzioni internazionali.
A principio di ottobre, però, l’esercito russo ha intensificato l’uso dei bombardamenti a tappeto per contrastare la resistenza ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che i bombardamenti a tappeto sul territorio ucraino dimostrano un cambiamento profondo della natura della guerra; allo stesso modo il segretario generale delle Nazioni Uniti Antonio Guterres ha condannato i bombardamenti russi sull’Ucraina come una “escalation inaccettabile della guerra”.
Apparentemente questi bombardamenti a tappeto, in diverse regioni dell’Ucraina, sono la risposta all’esplosione, avvenuta l’8 ottobre, del ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, di grandissima importanza strategica per l’esercito russo perché veniva usato per il rifornimento dell’esercito. Nella realtà tali bombardamenti dimostrano quanto nelle guerre i civili rappresentano ormai obiettivi di grande importanza.
I bombardamenti sui centri abitati effettuati dall’esercito russo vogliono colpire il morale e la determinazione della popolazione in generale, cercando di indebolire la capacità di resistenza degli ucraini.
Informazioni
Cannone, Armi vietate diritto internazionale dei conflitti armati e crimini di guerra, Bari, 2013
Fornari, Nozioni di Diritto internazionale dei conflitti armati, Napoli, 2015
Il diritto internazionale umanitario: in breve http://www.dirittoconsenso.it/2022/09/26/il-diritto-internazionale-umanitario-in-breve/
Zagato, La protezione dei civili nei conflitti armati, in DEP. Deportate, esuli, profughe, 2010, pp. 222-243
[1] Il bombardamento di Guernica ha dato ispirazione al celebre dipinto di Pablo Picasso che compose il quadro, su commissione del governo repubblicano spagnolo, tra maggio e giugno 1937 ed esposto in occasione dell’Esposizione Internazionale di Parigi il 12 luglio del 37.
[2] Le prime importanti codificazioni le abbiamo con le conferenze dell’Aja (1899 e 1907), volte a regolamentare i metodi e i mezzi per condurre la guerra e le quattro Convenzioni di Ginevra (1949), volte a tutelare e proteggere gli individui che non partecipano all’ostilità. Le norme delle conferenze dell’Aja e di Ginevra hanno trovato poi la loro massima espressione nei due Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra, stipulati l’8 giugno del 1977.
[3] « En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ».
[4] Respect for Human Rights in Armed Conflicts. Resolution 2444 (XXIII) of the United Nations General Assembly, 19 December 1968.
[5] Resolution 1296 (2000), adopted by the Security Council at its 4130th meeting, on 19 April 2000 https://digitallibrary.un.org/record/412414
[6] « Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression « attaques sans discrimination » s’entend : a) Des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ; b) Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; où c) Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; Et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. »

Laura Comodo
Ciao, sono Laura. Ho studiato Giurisprudenza presso l’Universitá degli Studi di Milano Bicocca e ho conseguito la laurea con una tesi in diritto internazionale dal titolo “I bombardamenti aerei nel diritto internazionale”. Dopo la laurea ho svolto un Master in Diritti Umani presso l’Universitá di Alcalà (Madrid). Attualmente collaboro con ONG. Sono una persona determinata, curiosa e appassionata di diritto.