Che cos’è il referendum confermativo? Condizioni procedurali e possibili esiti referendari

 

Introduzione al referendum confermativo

Prima di addentrarci nel cuore dell’argomento protagonista dell’articolo di oggi, è necessario porsi una semplice domanda: che cosa si intende per “referendum confermativo”?

La risposta è altrettanto semplice: il referendum confermativo è un referendum che prescinde dal quorum. Questo comporta il conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione alla consultazione di un determinato numero di aventi diritto.

Tale peculiarità lo distingue del referendum abrogativo (art. 75 Cost.), con il quale si decide se abrogare o meno una legge. Secondo l’art. 75, comma 4, della Costituzione, infatti, ai fini della validità della consultazione è necessaria la partecipazione alla votazione della “maggioranza degli aventi diritto”.

Il referendum confermativo è detto anche costituzionale o sospensivo ed è disciplinato dall’art. 138 della Costituzione. È possibile procedere con tale tipologia di referendum soltanto se, entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, ne fanno richiesta alternativamente:

  • 1/5 dei membri di una Camera;
  • 000 elettori;
  • 5 Consigli regionali.

 

La richiesta di procedere al referendum costituzionale è sottoposta al controllo dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, il quale è chiamato a verificarne la conformità alle norme costituzionali e a quelle della L. 352/1970[1].

In caso di esito positivo del predetto controllo, la consultazione è indetta dal Presidente della Repubblica.

Se si verifica la suddetta condizione, la votazione avrà luogo in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all’indizione del referendum stesso.

L’ultimo comma dell’art. 138 Cost., però, prevede che “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

 

Latinismi

Il termine referendum deriva dal latino. Tra i suoi significati, vi è quello di riferire, riportare, rispondere. Si tratta di un istituto giuridico per il quale è richiesta al corpo elettorale una decisione su singole questioni.

Anche quorum deriva dal latino. Tale espressione indica il numero legalmente necessario per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di determinati organi collegiali.

Si distingue tra:

  • quorum costitutivo: quello necessario per la validità della costituzione di un’assemblea;
  • quorum deliberativo: quello necessario per la validità di una delibera assembleare.

 

L’istituto del referendum è certamente democratico. Esso consente ai cittadini di partecipare attivamente ad alcune decisioni politiche e di diventare i protagonisti del processo democratico.

Gli aventi diritto hanno la possibilità di ricoprire un ruolo attivo nella politica del proprio Paese, con responsabilità e consapevolezza.

Con il referendum confermativo i cittadini sono chiamati a decidere sull’entrata in vigore di una legge di modifica costituzionale: la legge entrerà in vigore soltanto se approvata dai cittadini.

Tutti gli aventi diritto potranno manifestare la loro volontà con un SI’ o con un NO. La legge di modifica entrerà in vigore soltanto se i SI’ raggiungeranno la maggioranza.

 

Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

Il referendum confermativo riguarda esclusivamente le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Entrambe sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione. In particolare, le leggi costituzionali servono per integrarla, le seconde servono per modificarla.

Trattandosi di leggi particolarmente “importanti”, cioè di leggi che possono intervenire sul testo di un caposaldo dell’ordinamento giuridico, esse sono approvate dal Parlamento con il cd. procedimento aggravato di cui all’articolo 138 della Costituzione.

Il procedimento aggravato è un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie.

In particolare occorrono:

– due deliberazioni da parte di ciascuna Camera ad intervallo non minore di tre mesi;

– nella seconda votazione deve essere raggiunta

  • la maggioranza qualificata: cioè il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera (in questo caso il referendum non può essere richiesto);
  • la maggioranza assoluta: cioè il voto favorevole del 50 % più uno dei componenti di ogni Camera (in tal caso è possibile domandare il referendum entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Possibili esiti referendari

Una volta illustrata la procedura, sorge spontanea un’altra domanda.

Che cosa può succedere dopo il referendum confermativo?

Questa tipologia di referendum è nota anche come referendum “sospensivo” perché il suo esito condiziona l’entrata in vigore della legge costituzionale.

Gli esiti referendari possibili sono soltanto due:

  1. il risultato è contrario all’approvazione: ne viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e la legge si considera come mai emanata;
  2. il risultato è favorevole all’approvazione: il Presidente della Repubblica promulga la legge di rango costituzionale e si procede alla pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Non tutte le disposizioni della Costituzione possono essere modificate con una legge costituzionale. Il “nucleo duro” della Costituzione è intoccabile.

Pertanto non è possibile intervenire sugli articoli contenenti i princìpi supremi dell’ordinamento giuridico.

 

Conclusioni

Ricapitoliamo adesso le informazioni essenziali relative all’istituto del referendum confermativo.

L’art. 138 della Costituzione prevede che se una legge di modifica costituzionale non è approvata da entrambi i rami del Parlamento con la maggioranza dei due terzi, questa può essere sopposta a referendum popolare confermativo entro tre mesi dall’ultima approvazione.

La condizione necessaria affinché le leggi costituzionali o di revisione costituzionale possano essere sottoposte a referendum confermativo è soltanto una: entro il predetto termine deve pervenire la richiesta da parte di 1/5 dei membri della Camera oppure 500.000 elettori oppure 5 Consigli regionali.

Non è previsto alcun quorum, quindi ai fini della validità del referendum non è necessario un numero minimo di votanti. La votazione sarà valida indipendentemente dal numero di persone che decideranno di esercitare il loro diritto di voto[2].

La proposta soggetta a referendum è approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono le uniche che possono essere sottoposte a referendum confermativo. Si tratta di leggi di pari rango rispetto alla Costituzione per la cui approvazione è previsto il cd. procedimento aggravato di cui all’art. 138 Cost.

A seconda dell’esito referendario, la legge potrà essere promulgata dal Presidente della Repubblica oppure, in caso contrario, considerata come mai emanata.

Informazioni

Costituzione italiana aggiornata.

M. Dogliani, I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, (ult. ed.).

L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, II Mulino, Bologna (ult. ed.).

[1] La L. 352/1970 contiene le norme sui referendum previsti dalla Costituzionale e sull’iniziativa legislativa del popolo.

[2] Qui puoi trovare un contributo relativo al diritto di voto: https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/14/il-diritto-di-voto/