Quali sono le funzioni del curatore fallimentare? Spiegazione di compiti e ruoli di questo pubblico ufficiale
Breve inquadramento sul ruolo del curatore fallimentare
Il Regio Decreto n. 167 del 1942, ossia la c.d. “Legge Fallimentare”, disciplina il ruolo e le funzioni del curatore fallimentare. Difatti, assumono rilevo una serie di organi che operano nell’ambito di un fallimento, vale a dire:
- il tribunale fallimentare;
- il giudice delegato;
- il comitato dei creditori;
- il curatore fallimentare.
Con specifico riferimento alla figura del curatore fallimentare, una volta nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento[1], lo stesso assume la qualifica di pubblico ufficiale[2].
La nomina del curatore fallimentare, per diventare effettiva, deve poi essere accettata dallo stesso, entro i due giorni successivi: l’inosservanza di tale adempimento comporterà per il tribunale fallimentare il dover provvedere d’urgenza ad una nuova nomina.
La legge prevede che l’operato del curatore fallimentare, in ragione del suo ruolo e delle sue funzioni, sia retribuito. L’art. 39 l. fall. dispone infatti che il compenso e le spese che sono dovuti al curatore vengano liquidati su istanza di quest’ultimo, con decreto del tribunale non soggetto a reclamo; tale liquidazione avviene dopo l’approvazione del rendiconto. Inoltre, il tribunale ha facoltà di concedere, per giustificati motivi, acconti al curatore stesso.
Le funzioni del curatore fallimentare: quali sono?
Al curatore fallimentare la legge attribuisce numerosissimi compiti e funzioni.
Anzitutto, le funzioni del curatore fallimentare devono essere esercitate personalmente da quest’ultimo, anche se allo stesso è data la possibilità di delegare specifiche operazioni ad altri, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Inoltre, sempre attraverso il vaglio del comitato dei creditori, il curatore fallimentare può «farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità»[3].
Le funzioni del curatore fallimentare sono rappresentate essenzialmente dalla gestione della procedura fallimentare. Ai sensi dell’Art. 31 l. fall., «Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite».
Di seguito verranno suddivise e analizzate le principali funzioni del curatore fallimentare.
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Le comunicazioni
Il curatore fallimentare è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni in corso di procedura, sia ai creditori che ai titolari di diritti sui beni posti a carico del curatore stesso, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) assegnato al Fallimento. Solo in casi eccezionali il curatore effettua le proprie comunicazioni mediante deposito in cancelleria.
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Partecipazione al procedimento di nomina del Comitato dei Creditori
Entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento il curatore è tenuto a fornire al giudice delegato le proprie indicazioni relativamente alla nomina del comitato dei creditori. Egli deve, infatti, segnalare i nominativi dei creditori, o altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l’incarico, nonché di tutti gli altri creditori risultanti tali allo stato, con indicazione dei relativi crediti e, immediatamente dopo la nomina del comitato dei creditori da parte del giudice delegato, deve convocare i componenti di tale organo affinché si riuniscano entro dieci giorni al fine di accettare la carica e designare il Presidente[4].
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Operazioni relative allo stato passivo
Tra le funzioni del curatore fallimentare va senza dubbio considerato l’accertamento dello stato passivo. Dopo aver redatto l’inventario sui beni, il curatore è tenuto, ai sensi dell’art. 92 l. fall., a comunicare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti sui beni (di proprietà o in possesso) del fallito, la data fissata per l’esame dello stato passivo, assieme ad ogni altra informazione utile per la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 93 l. fall.
Una volta ricevute le insinuazioni al passivo tramite pec da parte dei creditori ed esaminate tali domande, il curatore predispone apposito progetto di stato passivo, ossia un elenco dei creditori e titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno una conclusione motivata. Dopodiché il curatore deposita il progetto di stato passivo con relative domande presso la cancelleria del tribunale, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Inoltre, lo trasmette anche ai creditori e ai titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del fallito, affinché possano eventualmente presentare osservazioni scritte.
Il curatore fallimentare è tenuto a partecipare all’esame dello stato passivo e, una volta rilasciata la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, deve trasmetterne copia a tutti i ricorrenti, informando coloro che sono risultati esclusi della possibilità di proporre opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l. fall.
Tale descritto procedimento si applica anche alle domande di insinuazione tardiva e ultratardiva[5].
Infine, qualora il curatore preveda che non possa essere distribuito attivo ad alcun creditore che abbia presentato domanda[6], può proporre una istanza al tribunale fallimentare, corredata da parere del comitato dei creditori e relazione sulle prospettive di liquidazione, affinché il tribunale disponga il non farsi luogo del procedimento di accertamento del passivo.
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Redazione del programma di liquidazione
Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, e non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore deve predisporre il c.d. programma di liquidazione, ossia l’atto con il quale egli pianifica tutte le attività che andranno svolte per la realizzazione dell’attivo inerenti alla vendita di beni mobili e immobili, all’esercizio di diritti, al recupero dei crediti ed a qualsiasi altra azione che conduca al realizzo di risorse finanziarie. Data la rilevanza e la delicatezza di questa attività, quest’ultima non rientra tra quelle delegabili a terzi.
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Relazioni ex articolo 33 l. fall.
L’articolo 33 l. fall. disciplina una tra le più importanti funzioni del curatore fallimentare: si tratta infatti della redazione di una relazione particolareggiata al giudice delegato e specifici rapporti riepilogativi, entro 60 giorni[7] dalla dichiarazione di fallimento:
- sulle cause e circostanze del fallimento;
- sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa;
- sulla responsabilità del fallito o di altri;
- su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminariin sede penale.
La relazione deve inoltre contenere l’indicazione degli atti del fallito che siano già stati impugnati dai creditori, oltre a quelli che il curatore stesso intende impugnare. Nel caso specifico di società, poi, la relazione dovrà trattare anche delle responsabilità dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo, dei soci e delle persone eventualmente estranee alla società.
Con cadenza semestrale, il curatore dovrà poi redigere dei rapporti riepilogativi sulle attività svolte successivamente alla prima relazione, integrati con un rendiconto sulla sua gestione.
Allo stesso compete poi trasmettere una copia di detta documentazione, sia al comitato dei creditori, i quali possono formare osservazioni scritte, sia al registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni, in via telematica ed entro 15 giorni dalla scadenza per il deposito delle osservazioni presso la cancelleria del tribunale. Da ultimo, altra copia del rapporto deve essere trasmessa ai creditori ammessi e ai titolari di diritti sui beni del fallito.
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Redazione del rendiconto e del piano finale di riparto
Al termine della liquidazione dell’attivo il curatore fallimentare deve presentare al giudice delegato un rendiconto della propria attività, nel quale espone analiticamente le operazioni contabili dell’attività gestoria della procedura fallimentare. Tale rendiconto dove poi essere depositato presso la cancelleria del tribunale, e successivamente il curatore comunicherà ai creditori sia il deposito del rendiconto che la data d’apposita udienza fissata dal giudice delegato.
Il curatore dovrà, ogni 4 mesi dalla data di esecutività dello stato passivo, presentare inoltre un progetto di riparto parziale, ossia un progetto avente ad oggetto la ripartizione del ricavato dell’attivo ai creditori, con il quale viene indicata la misura in cui questi verranno soddisfatti. Tale progetto si compone di due parti essenziali:
- un prospetto delle somme complessive disponibili;
- un prospetto di ripartizioni delle stesse tra i creditori.
Una volta approvato il rendiconto e liquidato il compenso, il curatore deve depositare un piano di riparto finale[8].
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Adempimenti di natura fiscale
Tutte le sopra elencate funzioni del curatore fallimentare sono corredate da altri adempimenti di natura specificamente fiscale.
Reclamo contro gli atti del curatore e revoca dello stesso
Le funzioni del curatore fallimentare, così come i doveri connessi al suo ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, devono essere adempiuti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, per annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Contro gli atti di amministrazione del curatore è possibile, da parte del fallito o di ogni altro interessato, proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, nei termini di cui all’art. 36 l. fall. Il giudice delegato provvede, sentite le parti, con decreto motivato.
Qualora fosse accolto un reclamo contro un comportamento omissivo del curatore, egli è tenuto a dare esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Inoltre, il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore; il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 116.
Le funzioni del curatore fallimentare nel nuovo C.C.I.
Il decreto legislativo n. 14 del 2019, ufficialmente entrato in vigore il 15 luglio 2022, anche detto Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, ha apportato una serie di innovazioni alle funzioni del curatore fallimentare.
Tra i profili di novità riguardo alla sua figura, sinteticamente, vi è la previsione di un albo apposito di coloro che siano destinati a svolgere le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale o liquidatore[9].
In relazione alle sue funzioni, e con particolare riferimento alle attività di cui all’art. 33 l. fall., è stata in larga parte mantenuta la disciplina previgente, anche se sono ora previsti nuovi obblighi informativi in capo al curatore, tra cui l’obbligo, entro 30 giorni dall’apertura della procedura, di presentare al giudice delegato una relazione contenente informazioni sugli accertamenti compiuti e sugli elementi acquisiti circa le cause dell’insolvenza e l’eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo della società soggetta a liquidazione giudiziale[10], ai sensi dell’art. 130 CCI.
Al curatore compete inoltre la redazione di un’ulteriore relazione, da rendersi entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sulla sussistenza di responsabilità del debitore o di terzi.
Informazioni
REGIO DECRETO N. 167 DEL 1942.
DECRETO LEGISLATIVO N. 14 DEL 2019.
D. FICO, Curatore fallimentare: ruolo e funzioni, IlFallimentarista.it, 10.07.2019.
[1] Per approfondimenti relativi allo stato di insolvenza, si veda l’articolo su DirittoConsenso Lo stato di insolvenza, di Leonardo Rubera, 16 dicembre 2021, Lo stato di insolvenza – DirittoConsenso.
[2] L’art. 28 l. fall., in particolare, disciplina i requisiti di cui deve essere in possesso il curatore fallimentare, specificando anche le relative incompatibilità con questo incarico.
[3] Articolo 32 l. fall.
[4] D. FICO, Curatore fallimentare: ruolo e funzioni, IlFallimentarista.it, 10.07.2019.
[5] Con le domande di insinuazione tardiva si fa riferimento a quelle proposte decorsi trenta giorni dall’udienza dello stato passivo ed entro dodici mesi dal decreto di esecutorietà dello stesso. Con le domande di insinuazione ultratardiva si fa riferimento a quelle proposte oltre il termine per presentare quella tardiva e sino all’esaurimento dell’attivo fallimentare, ma sono ammissibili unicamente se dovute a causa non imputabile al creditore che la propone. D. FICO, Curatore fallimentare: ruolo e funzioni, IlFallimentarista.it, 10.07.2019.
[6] Salva comunque la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
[7] Tale termine di sessanta giorni non è considerato perentorio in considerazione del fatto che non esiste una espressa statuizione in tal senso. D. FICO, Curatore fallimentare: ruolo e funzioni, IlFallimentarista.it, 10.07.2019.
[8] D. FICO, Curatore fallimentare: ruolo e funzioni, IlFallimentarista.it, 10.07.2019
[9] Coloro che hanno diritto di iscriversi a tale albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCI, comma 1, lett. a), b) e c). D. FICO, Curatore fallimentare: ruolo e funzioni, IlFallimentarista.it, 10.07.2019

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.