Le caratteristiche del furto con destrezza e le differenze con il furto: un’analisi di un reato diffuso
Premessa: spiegazione del furto “semplice” per comprendere il furto con destrezza
Prima di parlare del furto con destrezza è importante spiegare cos’è il furto in generale e quali sono le caratteristiche di questo reato.
Il furto è un reato previsto dall’art. 624 c.p. consistente nella condotta di colui che si impossessa della cosa mobile altrui (ivi inclusa l’energia elettrica e qualunque altra energia avente valore economico, come precisato dal secondo comma della stessa norma), sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 154,00 € a 516,00 €.
Si tratta dunque di un delitto comune d’evento, che tutela il bene giuridico del patrimonio, a condotta vincolata e a dolo intenzionale. Chiariamo sinteticamente queste nozioni.
Il delitto è quella particolare fattispecie di reato che prevede la pena della reclusione e/o della multa, distinguendosi dalla contravvenzione, che prevede invece la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. Sono due tipologie di reato che si identificano dunque in base ad un criterio nominale, cioè il tipo di pena previsto, ma presentano altre differenze: mentre la contravvenzione è punita sia per dolo che per colpa, il delitto è di regola punito a titolo di dolo, salva espressa previsione di responsabilità colposa; inoltre, vi sono istituti applicabili solo ad un tipo di reato e non all’altro, ad esempio l’oblazione (solo per contravvenzioni) o la recidiva (solo per delitti).
È poi una fattispecie comune: non sono richieste particolari qualifiche soggettive in capo all’agente.
È un reato d’evento, dunque è integrato in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento in cui si verifica il danno al bene giuridico che la norma vuole tutelare. In questo senso si distingue dai reati di pericolo che, anticipando la tutela penale rispetto al principio di offensività, già portano l’ordinamento ad intervenire nel momento in cui il bene giuridico sia solo in pericolo di subire un pregiudizio.
Il bene giuridico tutelato
Proprio in punto di bene giuridico tutelato, cioè il patrimonio, la dottrina si è interrogata su questa nozione, sia in considerazione del rapporto tra l’accezione penalistica del termine e quella civilistica, sia in relazione al seguente quesito: è possibile considerare vittima di furto anche la persona che abbia subìto lo spossessamento in un bene avente solo valore affettivo, privo di valore economico?
La dottrina ha distinto essenzialmente tre definizioni[1]:
- quella puramente giuridica, civilistica, comprendente i rapporti giuridici, i diritti, gli obblighi;
- quella economica, basata esclusivamente su beni economicamente valutabili e su una effettiva deminutio delle attività o su un aumento di passività;
- quella mista giuridico-economica, che comprende beni economicamente valutabili oggetto di diritto (acquisiti legittimamente).
L’autore propone una quarta prospettiva, che è anche quella prevalsa in una risalente giurisprudenza: la concezione “giuridico-funzionale-personalistica“, ovverosia quella basata sulla strumentalità del bene rispetto alle esigenze di vita, sia materiali che spirituali, della persona. Questa nozione trova fondamento nella tutela costituzionale del patrimonio come funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona. L’articolo 42 della Costituzione infatti, riguardante il diritto di proprietà, lo vincola ad una funzione sociale; la scrivente aggiunge che tale concetto di “funzione sociale” è da leggersi come delineata nell’art. 3, cioè come strumento attraverso cui tutti i cittadini possano pienamente sviluppare la propria personalità e partecipare alla vita politica ed economica del Paese.
Tornando al diritto penale, questa concezione implica che siano tutelati da questa norma anche beni aventi valore puramente affettivo, morale, in base alla normale destinazione d’uso dello stesso più che del suo intrinseco valore economico, che può anche essere modesto[2]. Si segnala, tuttavia, una pronuncia di legittimità più recente che richiede, ai fini della verifica del reato impossibile, di parametrare il valore del bene sottratto alla lesione del bene giuridico tutelato[3].
Con riferimento ai rapporti con la nozione civilistica, infine, la cosa mobile può anche essere, in sede penale, ciò che civilisticamente è una cosa immobile in quanto materialmente incorporata ad altro bene immobile, laddove fisicamente “removibile”, asportabile e trasportabile tramite avulsione dall’immobile di cui faceva parte, sin da risalente giurisprudenza[4].
Il legislatore richiede una specifica modalità della condotta, cioè lo spossessamento. Esso consiste nella assunzione della cosiddetta “signoria” sulla res, cioè del controllo, della disponibilità materiale, del potere di fatto sulla stessa.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è richiesta la rappresentazione e la volontà sui suddetti elementi costitutivi, ma anche l’ulteriore volontà, finalistica, di perseguire un profitto. Tale finalità non deve necessariamente realizzarsi affinché si consumi il reato.
La circostanza aggravante della destrezza
Chiarita la fattispecie base, veniamo ad analizzare quella aggravata dalla destrezza, prevista dall’art. 625 comma 1 numero 4 c.p.
Si tratta di una circostanza aggravante speciale, in quanto applicabile esclusivamente al reato base di furto, nonché indipendente, in quanto implica un aumento di pena predeterminato dal legislatore e non da calcolarsi come frazione della pena prevista per il reato base.
Essa definisce delle particolari modalità della condotta di spossessamento caratterizzate da una maggiore propensione criminale dell’agente, da una maggiore pericolosità dello stesso. Questo legittima un trattamento sanzionatorio, per l’appunto, aggravato. In termini più tecnici, si parla di “disvalore penale” della condotta: tanto più essa è caratterizzata da modalità aggressive, pericolose socialmente o sintomatiche di maggiori abilità criminali, quanto più essa sarà penalmente carica di disvalore e, di conseguenza, punita più severamente dalla legge.
Un orientamento di legittimità più risalente[5] definiva la destrezza come una particolare scaltrezza, anche solo temerarietà, senza che l’agente necessariamente sia dotato di eccezionali abilità, idonea però ad eludere il pur presente controllo della persona offesa mediamente diligente, approfittando così di una situazione favorevole, ad esempio una sua breve e momentanea distrazione. A titolo di esempio, dunque, vi sono stati ricompresi anche i casi di colui che abbia approfittato dell’allontanamento della persona offesa, motivato da un prelievo allo sportello, per sottrarre dall’abitacolo della sua macchina lasciata aperta e incustodita gli effetti ivi contenuti[6]; la condotta di colui che abbia inserito la merce rubata in un borsone fatto passare dall’ingresso riservato ai portatori di handicap in quanto privo del sistema di sorveglianza antitaccheggio[7]; l’impossessamento di valigie in danno del proprietario addormentato con accortezza tale da non svegliarlo[8].
Sono poi intervenute, tuttavia, le Sezioni Unite di Cassazione[9], chiarendo che proprio l’approfittamento di un momento di distrazione non sia sufficiente per configurare la fattispecie aggravata, occorrendo invece una particolare abilità, astuzia o avvedutezza tali da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene; le pronunce successive[10] si sono adattate a questa interpretazione più stringente.
Tra i casi più, se si può dire, curiosi, rinveniamo il furto perpetrato attraverso la c.d. “tecnica dell’abbraccio”, che consente il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa[11] attraverso abbracci, baci e moine finalizzati a impossessarsi del gioiello in possesso della vittima[12]; attirando la vittima in casa, con la prospettiva di un rapporto sessuale, per poi derubarla di notte non appena questa si è addormentata[13].
Importante casistica si è poi prodotta intorno al furto nel supermercato: il semplice nascondere la merce nella propria persona (inserirla in una tasca ad esempio) è il minimum necessario per la consumazione del furto, non realizza dunque alcuna destrezza[14].
La differenza tra destrezza e mezzo fraudolento
Interessante è il confronto effettuato dalla Cassazione[15] tra la destrezza e l’ulteriore aggravante, prevista dallo stesso art. 625 c.p., del mezzo fraudolento, così delineato: la prima si ha in caso di rapidità dell’azione non percepibile dalla persona offesa appositamente distratta (dunque con approfittamento di una condizione favorevole creata ad hoc dall’agente per allentare la sorveglianza); la seconda, invece, in caso di scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata e attuata in presenza della persona offesa. In quel caso in particolare, la Corte ha ritenuto configurabile il mezzo fraudolento e non la destrezza nel caso in cui l’imputato, con un pretesto, si era fatto consegnare il telefono dalla persona offesa per poi allontanarsi repentinamente.
Modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia
Prima della riforma, il furto semplice era procedibile a querela, mentre le ipotesi aggravate erano procedibili d’ufficio.
Con il nuovo art. 624 comma 3 c.p., oggi sono procedibili d’ufficio solo le seguenti ipotesi:
- se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625 c.p. numero 7);
- se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625 c.p. numero 7bis);
- reato commesso nei confronti di persona offesa incapace, per età o per infermità.
In caso di procedimento già avviato d’ufficio per un reato divenuto procedibile a querela, la persona offesa dovrà essere informata, dall’Autorità procedente per il fatto di cui trattasi, di questa modifica normativa: la persona offesa dovrà confermare, entro tre mesi, la volontà che si proceda giudiziariamente nei confronti dell’autore del reato (questa dichiarazione esplicita di volontà è, per l’appunto, la querela), altrimenti il reato sarà improcedibile[16].
Informazioni
Articoli 624 e 625 Codice Penale;
“Diritto Penale – Parte Speciale – II – Delitti Contro il Patrimonio“, Ferrando Mantovani, Wolters Kluwer, Sesta Edizione, 2016;
L’archiviazione dei procedimenti penali, Giulia Rovati, DirittoConsenso, 4/01/2023, link: L’archiviazione dei procedimenti penali – DirittoConsenso.
[1] Enucleate in “Diritto Penale – Parte Speciale – II – Delitti Contro il Patrimonio“, Ferrando Mantovani, Wolters Kluwer, Sesta Edizione, 2016, pagg. 17 e ss.
[2] Cass. 22/10/1953; Cass. 29/03/1965; Cass. 24/09/1976; Cass. Sez. II, 8/07-25/10 1980 n. 2667; Cass. Sez. V, 25/09-26/10 1998 n. 11235; Cass. Sez. V 16/10 2013-17/02/2014 n. 7451.
[3] Cass. Sez. V, 19/12/2018-28/01/2019 n. 4011.
[4] Cass. SSUU 9/11/1968; Cass. 7/05/1984; Cass. Sez. II, 11/05-1/06/2010 n. 20647.
[5] Cass. 8/04/1986; Cass. 9/12/1994; Cass. Sez. III, 8/05-1/10/2007 n. 35872; Cass. Sez. V n. 11079/2009; Cass. Sez. V, 16/03-26/04/2010 n. 16276; Cass. Sez. V 18/02-17/03/2014 n. 12473.
[6] Cass. Sez. IV, 8/07-9/12/2008 n. 45488.
[7] Cass. Sez. V, 17/02-7/04/2005 n. 12974.
[8] Cass. Sez. V 17/12/2014-18/02/2015 n. 7314.
[9] Cass. SSUU 27/04-12/07/2007 n. 34090.
[10] Cass. Sez. V, 1/10-25/10/2018 n. 48915; Cass. Sez. IV, 18/12/2019-7/01/2020 n. 139.
[11] Cass. Sez. IV, 18/12/2019-7/01/2020 n. 139.
[12] Cass. Sez. V, 30/102019-10/03/2020 n. 9388.
[13] Cass. Sez. V, 10/11/2017-19/01/2018 n. 2296.
[14] Cass. Cass. Sez. V, 16/03-7/07/2011 n. 26560.
[15] Cass. Sez. IV, 29/11/2017-19/01/2018 n. 2340.
[16] L’archiviazione dei procedimenti penali, Giulia Rovati, DirittoConsenso, 4/01/2023.

Lara Gallarati
Ciao, sono Lara. Classe 1994, vivo un po' a Monza (dove sono cresciuta) e un po' a Milano (dove lavoro). Dopo il liceo scientifico e la laurea in giurisprudenza conseguita all'Università Statale di Milano, sono diventata Avvocato. Passioni: diritto, politica, letteratura, arte, musica... l'Umano, vizi e virtù. Oltre allo sport, al vino e al cioccolato. I quattro peccati capitali per me: l'ingiustizia, l'ipocrisia, la superficialità e l'arroganza.