Il contratto di apprendistato: che cos’è? Quali sono le tipologie del contratto? La sua durata, retribuzione, diritto di recesso, agevolazioni legge bilancio 2022

 

Che cos’è l’apprendistato?

Il contratto di apprendistato è stato nel tempo disciplinato da una cospicua normativa e nel corso degli anni ha subito una profonda evoluzione.

Oggi la sua disciplina è individuabile negli articoli 41-47 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. A norma dell’art. 41 del suddetto decreto, il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni diverso dal contratto a tempo determinato[1].

La finalità del contratto di apprendistato evidenzia la causa mista del rapporto[2]; infatti, attraverso questo contratto il datore di lavoro si obbliga non solo a retribuire l’apprendista ma si preoccupa anche della sua formazione e far conseguire il titolo di studio.

A differenza di altri contratti di lavoro, il lavoratore ha come obiettivo il raggiungimento di una determinata qualificazione professionale esterna o interna all’azienda secondo quanto definito nel piano formativo allegato al contratto. In quest’ultimo si definiscono i contenuti formativi che l’apprendista acquisirà alla fine del percorso. Il percorso formativo può essere svolto all’esterno o all’interno dell’impresa. Nell’intento di potenziare l’offerta formativa aziendale e di alleggerire gli oneri economici che ricadono sul datore di lavoro, il decreto ammette che tale attività possa godere del sostegno dei fondi paritetici interprofessionali, anche mediante accordi con le Regioni.

 

Quali sono le tipologie del contratto?

Il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie:

  • L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: è un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Con questa forma di apprendistati possono essere assunti giovani dai 15 fino ai 25 anni senza una qualifica o un diploma professionale.
  • L’apprendistato professionalizzante: è finalizzato ad assicurare una qualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Possono essere assunti con questo tipo di contratto i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, in tutti i settori di attività, privati o pubblici[3].
  • L’apprendistato di alta formazione e ricerca: finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o istituti tecnici superiori o a una ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

 

La durata del contratto di apprendistato e la sua retribuzione

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi. La durata effettiva del periodo di apprendistato è stabilita in relazione a quella del percorso formativo, necessario al conseguimento del titolo di studio e varia a seconda delle tre tipologie contrattuali.

È prevista anche una durata massima di regola compresa tra uno e quattro anni per le tipologie, mentre per l’apprendistato professionalizzante la durata massima non può essere superiore a tre anni, cinque anni per gli artigiani.

Per quanto riguarda la retribuzione bisogna fare una distinzione tra i tipi esistenti:

  • Per l’apprendistato per la qualifica o il diploma professionale il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte all’interno dell’istituzione formativa; per le restanti è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta se qualificato. Sono fatte salve deroghe migliorative previste dai contratti collettivi.
  • Per quanto riguarda l’apprendistato di secondo tipo, cosiddetto professionalizzante le ore di formazione sono da considerarsi comprese nella normale retribuzione percepita.
  • Per l’apprendistato di terzo tipo, quello riguardante l’alta formazione e ricerca valgono le stesse regole dell’apprendistato del primo tipo.

 

Il nostro sistema vieta remunerare l’apprendista secondo tariffe di cottimo cioè in base alla quantità del lavoro prodotto perché l’apprendista non produce lavoro quanto un normale lavoratore. È vietato altresì utilizzare questa forma contrattuale con il solo scopo di sfruttare le agevolazioni contributive e normative previste.

In tema di apprendistato, la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art. 16 l. n. 196/1997, può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza[4].

Il contratto di apprendistato non può essere utilizzato con il solo scopo di svolgere attività lavorativa ma deve prevedere allo stesso tempo specifiche attività di insegnamento da parte del datore di lavoro. Tale aspetto è non solo determinante l’apprendistato ma rappresenta un obbligo del datore di lavoro.

 

Il diritto di recesso

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015 pur riordinando la disciplina normativa ha sollevato non pochi dubbi interpretativi ed a impattare sulla gestione concreta del personale.

Diversi sono gli aspetti dell’istituto rivisti dal capo V del decreto legislativo n. 81/2015. Tra questi vi è anche la disciplina in materia di recesso contenuta ora al comma 4 dell’articolo 42 del d.lgs. n. 81/2015.

Per definizione l’apprendistato è nel d.lgs. n. 81/2015, come lo era nel d.lgs. 167/2011, un contratto di lavoro «a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani».

Ferma restando tale affermazione, a partire dal 2012, si è previsto che questo dovesse avere una durata minima non inferiore a sei mesi, con ciò intendendo che la durata della componente formativa dello stesso non potesse esaurirsi prima che fosse trascorso un periodo di sei mesi[5].

Con l’esaurirsi del periodo di formazione – secondo la dicitura del Testo Unico del 2011 – oppure del periodo di apprendistato – secondo la nuova versione – il rapporto tra le parti prosegue come un “ordinario” rapporto a tempo indeterminato salvo che le parti non intendano esercitare il diritto di recesso loro riconosciuto dalla legge.

È necessario ora domandarsi: la nuova disciplina ha apportato modifiche nel caso in cui le parti intendano avvalersi del diritto di recesso. La risposta è no perchè non ci sono particolari modifiche procedurali.

Le parti che infatti intendano recedere, oggi come ieri, dovranno farlo con un preavviso decorrente dal termine del periodo di apprendistato, ovvero dalla fase formativa dello stesso. Nel caso dell’apprendistato di I e III livello esso, generalmente, coincide con il conseguimento del titolo di studio a cui il contratto è finalizzato. Nel caso dell’apprendistato professionalizzante, invece, esso è determinato dal raggiungimento delle competenze proprie della qualificazione professionale contenuta nella declaratoria del CCNL applicato dall’azienda.

Pur rimanendo confermata anche la previsione secondo la quale durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina generale del contratto di apprendistato, le parti sociali non dispongono dell’individuazione dei giorni di preavviso. Infatti, se nel sistema previgente si affidava la disciplina del contratto di apprendistato ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale  ora, stante la nuova formulazione dell’articolo 42, pare che la materia del recesso sia sottratta alla disponibilità delle parti sociali. Tale articolo, nel ribaltare la logica che aveva animato il sistema previgente, rimette alla sola legge il potere di intervenire su detta materia, prevedendo ora in un comma a sé stante che «al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine».

Le conseguenze pratiche non sono tuttavia di particolare rilievo posto che l’articolo 2118 c.c. prevede che le parti possano recedere dal contratto dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. Seppure la contrattazione collettiva non venga chiamata direttamente in causa, pare potersi ritenere che i termini di preavviso da questa previsti per l’esercizio del diritto di recesso debbano comunque continuare a trovare applicazione. Le parti sarebbero libere di determinare, nell’esercizio della loro autonomia, termini anche diversi da quelli previsti dal contratto collettivo, che pertanto parrebbero trovare applicazione solo in assenza di diversa volontà delle parti[6].

 

Agevolazioni legge bilancio 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).

Inoltre, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645, Legge di Bilancio 2022).

Infine, con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sulla normativa vigente al fine di favorire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di fissare ulteriori requisiti in materia per gli aspetti regolatori di propria competenza.

Informazioni

Artt. 2130-2134 c.c.; Art. 22, l. 12.11.2011, n. 183; Artt. 41-47 e art. 55 d.lgs. 15.6.2015, n. 81; Art. 32 d.lgs. 14.9.2015, n. 150; Art. 2 d.lgs. 14.9.2015, n. 148.

Circolare n. 12 del 6 giugno 2022

Legge di Bilancio 2022

Diritto del lavoro; G Santoro-Passerelli.

[1] Per un approfondimento sul contratto di lavoro a tempo determinato si rinvia all’approfondimento scritto da Lizia Rossi Querin: Il contratto a tempo determinato – DirittoConsenso.

[2] Il Consiglio di Stato sez. V, 24/11/2021, n.7865 precisa: il rapporto di apprendistato costituisce contratto a causa mista, in particolare si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento prima della scadenza nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

[3] Con la sentenza n. 5375 del 7 marzo 2018, la Cassazione afferma che se il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato al solo scopo di far svolgere al lavoratore le mansioni tipiche del profilo professionale, non prevedendo al contempo l’elemento essenziale, costituito dall’attività di insegnamento da parte del datore, lo stesso deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria.

[4] Cassazione civile sez. lav., 15 ottobre 2021, n.28359.

[5] Si veda in tal senso la risposta n. 4 contenuta nella Nota del 13 luglio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[6] Il Tribunale Roma sez. lav., 14/04/2021, n.3512 in tema di accertamento del diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso in conseguenza del recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante, precisa che va condannato il resistente che non abbia rispettato i tempi normativamente previsti di preavviso (nel caso di specie l’interessato, alla richiesta di chiarimenti, si era limitato a rispondere di aver superato un concorso pubblico presso altro Ente e di non aver potuto rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto).