Breve analisi delle novità normative introdotte dalla recente Riforma Cartabia al giudizio abbreviato, rito speciale del processo penale

 

Il giudizio abbreviato: cenni

Il giudizio abbreviato rientra tra i cosiddetti riti speciali[1], i quali si pongono come alternative rispetto al procedimento ordinario[2].

I riti speciali, rispondendo ad esigenze di economia processuale, riducono l’iter del processo penale di primo grado il quale, benché assicura alle parti del processo la più ampia possibilità di far valere le proprie ragioni, e in particolare all’imputato la più ampia possibilità di esercitare il diritto di difesa, risulta complesso e lento.

Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, lo schema processuale previsto dal legislatore fa si che il procedimento penale venga definito nella fase che avrebbe dovuto essere dedicata all’udienza preliminare con conseguente omissione della fase del dibattimento e delle facoltà ad esso direttamente connesse, ed in base alle prove raccolte in difetto di contraddittorio dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, nonché delle altre prove eventualmente assunte nello stesso giudizio abbreviato (giudizio cd. allo stato degli atti)[3].

Nonostante questo, si tratta di un processo a tutti gli effetti, che porterà ad una decisione in cui il giudice dovrà orientarsi tra proscioglimento e condanna, non diversamente da quanto succede in esito a dibattimento, seppure sulla base di un compendio probatorio differente.

Poiché la scelta di giudizio abbreviato implica l’omissione del dibattimento e delle relative garanzie difensive, il legislatore offre all’imputato un vantaggio sul piano del trattamento sanzionatorio. In caso di condanna, rispetto alla pena che il giudice ritiene sarebbe stata inflitta in esito a dibattimento, le pene detentive e le pene pecuniarie sono ridotte di un terzo se si procede per delitto e della metà se si procede per contravvenzione[4].

 

L’ampliamento dei presupposti per accedere al cd. giudizio abbreviato condizionato

Il giudizio abbreviato deve essere richiesto dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale (solitamente il difensore) al giudice dell’udienza preliminare[5].

La richiesta di giudizio abbreviato può essere:

  • semplice oppure
  • subordinata alla condizione che il giudice assuma una o più prove ulteriori a quelle presentate dal pubblico ministero (cd. giudizio abbreviato condizionato)[6].

 

Effettuata la richiesta, il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione di ammissibilità della stessa.

La richiesta semplice, se correttamente presentata, conferisce all’imputato un diritto allo svolgimento del procedimento speciale: il giudice non può rifiutare l’accesso a tale rito ma dovrà ammettere il giudizio abbreviato. I

n caso di richiesta condizionata, l’imputato non ha diritto all’ammissione del rito, il giudice autorizzerà lo svolgimento del giudizio abbreviato solo in presenza di due requisiti:

  • se ritiene che le prove, alla cui assunzione l’imputato ha subordinato la richiesta, sono necessarie per la decisione e
  • se la loro assunzione è compatibile con le finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato[7].

 

La modifica apportata dalla Riforma Cartabia all’art. 438, co. V c.p.p., fermo restando il requisito della necessità della prova ai fini della decisione, ha inteso incidere sul secondo presupposto.

Prima della riforma, infatti, si sarebbe potuto pensare che il riferimento all’economia processuale volesse tener fuori tutte le prove che, pur se necessarie, allungassero troppo i tempi di celebrazione del rito speciale (es. una perizia complessa, l’esame di un gran numero di testimoni).

Alla luce di questa considerazione, la Corte Costituzionale, già in passato, aveva chiarito che per vagliare la compatibilità della prova integrativa con le finalità di economia processuale, in riferimento all’eventuale complessità o lunghezza dei tempi necessari per la sua acquisizione, il raffronto non andasse fatto tra giudizio abbreviato puro e giudizio abbreviato condizionato, perché non avrebbe potuto che portare al rigetto della richiesta, ma piuttosto tra giudizio abbreviato condizionato e dibattimento[8].

Un diverso indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, ha continuato a ritenere legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato nel caso in cui la condizione riguardasse l’acquisizione di un elevato numero di prove ovvero di prove particolarmente complesse[9].

Sull’argomento – e a sostegno del primo orientamento – è intervenuta la recente Riforma Cartabia con una modifica al co. V dell’art. 438 c.p.p.: il giudice è ora tenuto a disporre il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione “e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale.

Il secondo requisito impone ora esplicitamente al giudice di effettuare un confronto tra il rito speciale ed il giudizio ordinario dibattimentale, mentre non va eseguita una comparazione con il giudizio abbreviato semplice.

L’esplicito riferimento ai tempi della formazione della prova nel giudizio dibattimentale, più lunghi anche rispetto a quelli di un giudizio abbreviato subordinato a consistente integrazione probatoria, dovrebbe inoltre comportare un deciso ampliamento delle possibilità di accedere al rito abbreviato condizionato e di conseguenza fungere da incentivo al suo ricorso.

 

L’ampliamento dei profili di premialità in caso di omessa impugnazione

Nel giudizio abbreviato, oltre ad un differente schema processuale, vige una diversa disciplina rispetto alle regole ordinarie in tema di impugnazione, in senso limitativo[10]. Questo, in parte per evitare di compromettere attraverso i diversi gradi di impugnazione gli obiettivi di economia processuale perseguiti da questo rito speciale, in parte come ulteriore fattore di bilanciamento rispetto ai profili di premialità.

Sempre nell’ottica di un più accentuato favor nei confronti della definizione dei processi mediante il rito abbreviato è necessario porre l’attenzione sul nuovo comma 2 bis introdotto dalla recente Riforma Cartabia all’interno dell’art. 442 c.p.p., secondo cui “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”.

Con questa modifica è stata quindi prevista un’ulteriore riduzione di pena – rispetto al tradizionale sconto pari alla metà se si procede per una contravvenzione o al terzo se si procede per un delitto –  ove non intervenga impugnazione della sentenza che definisce il giudizio abbreviato di primo grado, né dall’imputato, ne dal suo difensore.

L’obiettivo dalla Riforma con la concessione di un ulteriore sconto di pena è chiaramente quello di ridurre il lavoro che grava sugli uffici giudiziari e perseguire ulteriormente gli obiettivi di economia processuale propri del rito speciale in oggetto, limitando la formulazione di impugnazioni meramente dilatorie.

Allo stesso tempo, l’ampliamento della premialità potrebbe fungere, anche in questo caso, da incentivo ulteriore per l’imputato in un’ottica di strategia processuale, comportando verosimilmente un maggior ricorso al giudizio abbreviato.

Tale scelta, infine, sembra portare avanti la ratio già posta a base dello schema processuale delle impugnazioni nel giudizio abbreviato. Infatti, in un’ottica di bilanciamento, a fronte di una ulteriore limitazione sul piano delle impugnazioni – limitazione questa volta non imposta, ma lasciata alla discrezione dell’imputato e del suo difensore – viene previsto un ampliamento dei profili di premialità.

 

Conclusioni

I riti speciali, sviluppatisi come alternativa al rito ordinario che vede nel dibattimento la sua fase centrale, hanno da sempre avuto difficoltà di funzionamento, tra le altre ragioni, l’irragionevole durata dei processi penali.

Il rito accelerato garantisce si dei benefici sanzionatori in caso di condanna, ma porterà più facilmente ad una sentenza di questo tenore per via delle minori garanzie, e soprattutto in tempi più rapidi.

Perché allora seguire questa linea quando seguendo la via ordinaria si può immaginare che quel processo durerà tempi immemorabili e che magari si riuscirà ad arrivare alla prescrizione.

Negli anni si è cercato di porre rimedio al poco funzionamento dei riti speciale con una serie di riforme volte ad incentivarne il ricorso, ma siccome il legislatore non brilla per coerenza, ci sono state anche riforme di segno opposto.

Questa è stata la tendenza della precedente riforma in materia di giudizio abbreviato, la quale ne ha escluso l’esperibilità per tutta una fascia di reati di altissima gravità che prima vedevano un significativo ricorso al rito speciale proprio per via dei benefici sanzionatori da esso previsti.

La recente Riforma Cartabia, ampliando le possibilità di accesso al giudizio abbreviato ed i vantaggi premiali ad esso connessi, tenta di dare oggi una svolta significa alla situazione.

In una prospettiva futura è però naturale domandarsi se le novità introdotte raggiungeranno gli obiettivi che la Riforma si prefigge e se saranno sufficientemente in grado di determinare radicali sconvolgimenti nell’approccio al giudizio abbreviato.

Informazioni

Procedura Penale – vol. II, M. Scaparone, sesta edizione, 2019, Torino, G. Giappichelli Editore.

[1] Gli altri riti speciali previsti dal codice di procedura penale sono il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto penale e la sospensione del procedimento con messa dell’imputato alla prova

[2] Per approfondimenti relativi alle caratteristiche del giudizio abbreviato, si rimanda all’articolo su DirittoConsenso Il giudizio abbreviato: caratteri generali, di Lisa Montalti, 27 novembre 2021, Il giudizio abbreviato: caratteri generali – DirittoConsenso.

[3] Tali garanzie hanno però rango costituzionale, i riti speciali (cd. procedimenti di carattere inquisitorio), trovano spazio nel nostro sistema solo perchè l’art. 111, co. V Cost. ammette che l’imputato rinunci al contraddittorio

[4] Procedura Penale – vol. II, M. Scaparone, sesta edizione, 2019, Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 151 – 153

[5] Il giudizio abbreviato non può invece essere richiesto dal pubblico ministero o da qualsiasi altra parte o soggetto del processo

[6] Per approfondimenti relativi al giudizio abbreviato di tipo condizionato, si rimanda all’articolo su DirittoConsenso Giudizio abbreviato condizionato: criteri di ammissibilità, di Viviana Simi, 21 ottobre 2020, Giudizio abbreviato condizionato: criteri di ammissibilità – DirittoConsenso.

[7] Procedura Penale – vol. II, M. Scaparone, sesta edizione, 2019, Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 154 – 157

[8] Corte Cost., 07.05.2001, sent. n. 115

[9] Cass. pen., Sez. III, 13.07.2012, sent. n. 28141; Cass. pen., Sez. III, 09.06.2017, sent. n. 28693; Cass. pen., Sez. I, 07.01.2019, sent. n. 315

[10] La legge prevede limiti all’appello, nessun limite è previsto invece per il ricorso in Cassazione, costituzionalmente garantito come mezzo di impugnazione contro ogni sentenza.