Spiegazione del reato di evasione carceraria e conseguenze della fuga da un istituto penitenziario come nel caso del Beccaria di Milano

 

Il delitto di evasione: conseguenze previste dal codice penale

Il reato di evasione è un delitto previsto e punito dall’art. 385 del Codice penale. Esso punisce l’arrestato o il detenuto che evada dal luogo in cui si trova ristretto a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La norma è divisa in due parti:

  • il primo comma del presente articolo prevede la pena della reclusione da uno a tre anni;
  • il secondo comma, invece, sancisce un aggravamento di pena da due a cinque anni di reclusione nel caso in cui l’evasore, commette il fatto usando violenza o minaccia verso persone, ovvero mediante effrazione ed inoltre la pena base è ulteriormente aumentata, da tre a sei anni di reclusione, se la violenza o la minaccia di cui sopra è commessa con armi o da più persone riunite.

 

Il concetto sottostante questa norma è proprio quello di tutelare le forme di detenzione o restrizione della libertà personale, disposte dall’autorità giudiziaria, facendo sì che queste vengano effettivamente eseguite.

In più, tale norma appartiene alla categoria dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie ed è una disposizione normativa che è volta proprio a garantire il rispetto dei provvedimenti giudiziari custodiali.

L’evasione è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo ed esclusivamente da soggetti legalmente arrestati (ex art. 380 e ss. c.p.p.) o detenuti. Difatti il presupposto del reato di evasione si evince dalla sussistenza di un legittimo arresto o di una legittima detenzione.

L’elemento soggettivo del delitto di evasione presuppone il dolo generico, cioè la consapevolezza di essere sottoposti a misura detentiva e la volontà di violare le prescrizioni disposte dal magistrato[1].

 

L’evasione avvenuta nel Istituto Penitenziario Minorile “Beccaria” di Milano: riflessioni

Il pomeriggio del 25 dicembre 2022, sono evasi dal carcere minorile “Beccaria” sette detenuti (tre dei quali maggiorenni).

I fuggitivi avrebbero scavalcato le mura di cinta, ove in quel momento si stavano compiendo dei lavori di manutenzione, ormai da incorso da diversi anni, e approfittando di questa situazione, avrebbero aperto un varco nella recinzione per poi darsi immediatamente alla fuga.

Senza soffermarsi troppo su quanto effettivamente accaduto, questo episodio, evidentemente scatenato da sentimenti di ribellione e di frustrazione che ogni giorno pervadono le menti dei giovani detenuti, deve far riflettere sulla gestione delle carceri, specie quando si tratta di condannati minorenni.

Le cause che spesso inducono taluni soggetti a commettere il delitto di evasione dalla struttura carceraria sono spesso animate da un preoccupante sovraffollamento delle carceri italiani[2], che rende sempre più difficoltosa la gestione delle stesse.

Nel caso in esame, infatti, è intervenuto la denuncia da parte dei sindacati circa la grave e complessa situazione in cui versa il carcere minorile Beccaria. Anche i sindacati di Polizia Penitenziaria, a seguito di quanto accaduto, si sono mossi per far conoscere e comprendere le esigenze di tutelare gli ambienti comuni all’intero delle mura carcerarie, proprio perché, nel corso degli anni, sono aumentate le aggressioni sia tra detenuti che tra quest’ultimi è operatori.

Concludendo, si può oggi constatare una situazione critica e sempre più pericolosa, sia per i soggetti detenuti all’interno dei carceri, sia per gli operatori che ogni giorno si trovano a dover affrontare suddetti episodi senza aver, purtroppo, i mezzi per contrastarli. Il problema del sovraffollamento carcerario e delle condizioni all’interno degli istituti penitenziari rientra nelle principali conseguenze delle complicanze del sistema detentivo.

Informazioni

Articolo 385 Codice penale.

Giurisprudenza Penale “Detenzione domiciliare e delitto di evasione nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”, G. Tamburini.

Marinucci Dolcini – Diritto penale parte speciale – I reati contro l’autorità giudiziaria.

[1] Cass. pen. Sez. VI n.31995/2003.

[2] Sul problema rinvio alla lettura di un altro articolo pubblicato su DirittoConsenso: Il problema del sovraffollamento carcerario – DirittoConsenso.