Per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Riforma Cartabia in tema di notificazioni civili

 

Le notificazioni civili e la Riforma Cartabia

Con il D. Lgs. n. 149 del 2022, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento con l’approvazione della L. n. 206 del 2021[1]. Sono state apportate modifiche rilevanti in tema di notificazioni[2] civili, entrate in vigore per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio. La Riforma Cartabia, infatti, ha introdotto importati novità in tema di notificazioni civili, intervenendo:

  • sulla L. n. 53/1994 “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;
  • sulle disposizioni del Codice di procedura civile;
  • sulle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 

Modifiche apportate alla L. n. 53/1994

La modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l’introduzione del nuovo articolo 3 ter.

In questo articolo sono state disciplinate le ipotesi in cui sorge in capo all’avvocato l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato[3] (“SERCQ”).

Tale obbligo sussiste se il destinatario:

  • ha l’obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (si tratta di soggetti quali gli avvocati, gli altri professionisti iscritti in albi, le imprese individuali e collettive, le pubbliche amministrazioni);
  • pur non essendo obbligato per legge, ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (“INAD”)[4].

 

Il legislatore ha, poi, disciplinato le conseguenze derivanti dall’impossibilità di eseguire la notificazione telematica e del suo mancato perfezionamento.

Occorre, in questo caso, distinguere due ipotesi:

  • la notifica non è possibile/non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario (ad es. la PEC è “piena”):
    • se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritti nell’indice INI-PEC[5], la notifica si esegue inserendo l’atto da notificare nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza[6] (“CCII”), in tal caso la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dall’inserimento.
    • se il destinatario ha eletto spontaneamente domicilio si procede alla notifica con le modalità ordinarie (per posta o tramite l’Ufficiale Giudiziario).
  • La notifica non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario (ad es. malfunzionamento del servizio), in questo caso si procede alla notifica con le modalità ordinarie.

 

Anche l’art. 3 della L. n. 53/1994 è stato modificato e, in particolare, il nuovo comma 1 bis reintroduce l’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell’individuazione dell’indirizzo PEC delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Modifiche al Codice di procedura civile

È stato modificato il secondo comma dell’art. 137 c.p.c., prevedendo che «L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi».

Rispetto alla precedente formulazione, viene introdotto espressamente il riferimento alla figura dell’avvocato nella categoria dei soggetti che possono eseguire notifiche degli atti del processo.

Viene inoltre richiamato l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato, specificando che egli esegue le notificazioni “nei casi e con le modalità previste dalla legge”, ossia così come previsto dalla L. n. 53/1994.

Di conseguenza, all’obbligo di notifica telematica dell’avvocato corrisponde il divieto imposto all’Ufficiale giudiziario di eseguirla.

L’Ufficiale potrà eseguire la notifica su richiesta dell’avvocato solo se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC o SERCQ, o con altra modalità prevista dalla legge, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica / non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. In questo caso l’avvocato deve formulare una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate, di cui l’Ufficiale darà atto nella relazione di notificazione.

Sempre in un’ottica di implementazione del processo civile telematico è stato modificato l’art. 149 bis.

In base alla nuova previsione normativa, anche l’Ufficiale dovrà eseguire le notifiche telematicamente se il destinatario ha l’obbligo di munirsi di una PEC o SERCQ oppure ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’INAD.

Questo varrà quindi anche per quegli atti tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario, come il pignoramento presso terzi.

Un’altra modifica rilevante ha riguardato l’art. 147 c.p.c. in cui sono stati inseriti due commi che prevedono che le notificazioni a mezzo PEC o SERCQ:

  1. possono essere eseguite senza limiti orari;
  2. si perfezionano:
    • per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione
    • per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ma attenzione: se quest’ultima è generata tra le 21 e le 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle 7.

 

Modifiche alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile

Infine, è stato introdotto un nuovo capo alle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, intitolato “Della conformità delle copie agli originali” (contenente gli artt. dal 196 octies al 196 undecies).

A differenza dell’art. 196 decies, i nuovi articoli 196 octies, 196 nonies e 196 undecies disp. att. c.p.c. recepiscono, sostanzialmente, il contenuto di quanto già prescritto da alcuni articoli del D.L. n. 179/2012.

L’inserimento dell’art. 196 decies, invece, si è reso necessario in un’ottica di coordinamento con il nuovo art. 149 bis c.p.c. e prevede che, quando si trasmettono telematicamente all’ufficiale giudiziario le copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti in formato analogico, se ne attesti la conformità all’originale.

Le altre novità riguardano l’ampliamento del potere di certificazione di conformità, che viene steso anche al liquidatore giudiziale e la possibilità di attestare la conformità anche degli allegati alle comunicazioni telematiche.

Cercando di riassumere brevemente il contenuto degli articoli sopra citati, essi prevedono:

  • la possibilità di estrarre copie o duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche e di certificare la conformità delle copie ( 196 octies disp. att. c.p.c.);
  • che qualora la copia informatica di un atto o di un provvedimento in formato analogico siano depositati telematicamente, se ne debba attestare la conformità ( 196 nonies disp. att. c.p.c.);
  • che le attestazioni di conformità delle copie analogiche siano apposte in calce o a margine delle stesse o su un foglio separato ad esse congiunto ( 196 undecies disp. att. c.p.c.);
  • che le attestazioni di conformità delle copie informatiche siano apposte nel medesimo documento informatico o su uno separato, con i riferimenti al file di cui si attesta la conformità ( 196 undecies disp. att. c.p.c.);
  • che qualora la copia informatica sia destinata alla notifica, l’attestazione di conformità debba essere inserita nella relazione di notificazione ( 196 undecies disp. att. c.p.c.);
  • che i soggetti che compiono le attestazioni di conformità sono considerati pubblici ufficiali ( 196 undecies disp. att. c.p.c.).

 

Schema riassuntivo sulle modalità di notifica alla luce della Riforma Cartabia

DESTINATARIO DELLA NOTIFICA MODALITÀ DI NOTIFICA NOTIFICA NON POSSIBILE PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO NOTIFICA NON POSSIBILE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DESTINATARIO
Privato che non ha eletto domicilio digitale Notifica ordinaria x x
Pubblica Amministrazione Obbligo di notifica PEC Notifica ordinaria Notifica ordinaria
Professionista o impresa obbligati ad eleggere domicilio digitale Obbligo di notifica PEC Inserimento nell’area web riservata prevista dal CCII Notifica ordinaria
Soggetto che, pur non avendo alcun obbligo, ha eletto spontaneamente domicilio nell’INAD Obbligo di notifica PEC Notifica ordinaria Notifica ordinaria

Informazioni

L. 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché’ in materia di esecuzione forzata”

D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”

Relazione illustrativa al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

L. n. 53/1994 “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”

Codice di procedura civile

D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”

D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Regolamento UE 910/2014 “eIDAS”: <P (europa.eu)

[1]Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Per un approfondimento: https://www.dirittoconsenso.it/2022/01/25/riforma-cartabia-del-processo-penale-e-del-processo-civile/

[2] L’attività della “notificazione” ha lo scopo di far conoscere un atto processuale all’interessato (si può trattare sia di atti di parte, come un atto di citazione, sia di provvedimenti del giudice o verbali d’udienza). Generalmente la notifica è eseguita dall’ufficiale giudiziario competente o, nei casi previsti dalla legge, dall’avvocato.

[3] Il legislatore prende in considerazione il Servizio elettronico di recapito qualificato, introdotto dal Regolamento UE 910/2014 “eIDAS” (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), che a differenza della PEC garantisce, con un elevato livello di sicurezza, l’identificazione del mittente e l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati.

[4] Ad oggi, pur essendo state emanate, da parte dell’Agid, le Linee Guida datate 7 luglio 2022 per l’implementazione dell’INAD, non è stato ancora creato.

[5] Ossia, l’Indice nazionale della posta elettronica certificata.

[6] Al momento quest’area non risulta ancora attiva.