Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario? Come funziona la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Cos’è l’accettazione della eredità con beneficio d’inventario
All’apertura della successione ereditaria – al momento cioè della morte di una persona[1] – si determina quel fenomeno di delazione dell’eredità (art. 457 c.c.) che, se accettata, comporta la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto. La condizione del defunto prosegue nell’erede che, così come può trovarsi arricchito dal patrimonio e dai crediti del defunto, ne eredita però anche le passività e i debiti. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dà luogo alla separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. Vediamo come.
Fino all’accettazione dell’eredità (espressa o tacita) – e ferma sempre la possibilità di rinuncia all’eredità[2] – la confusione tra il patrimonio del soggetto defunto e il patrimonio dell’erede non si determina. La confusione consegue all’accettazione dell’eredità la cui efficacia retroagisce al momento nel quale la successione si è aperta[3].
Salvo quanto si dirà in caso di eredità devolute a minori o altri incapaci[4] ovvero a persone giuridiche o enti non aventi natura societaria[5], in cui non c’è possibilità di scelta, il Codice civile prevede la facoltà per il chiamato di accettare l’eredità con una modalità che gli consente di non correre il rischio di dover rispondere dei debiti del defunto. Questa modalità per certi versi cautelativa di accettazione è, appunto, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario[6].
L’effetto principale dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario consiste nel neutralizzare la confusione dei patrimoni e cioè “nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede” (art. 490 c.c.). La conseguenza principale – sempre indicata nella medesima norma – è che l’erede non sarà obbligato al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. La giurisprudenza[7] ha chiarito anzi che l’erede in caso di eredità beneficiata risponde dei debiti ereditari esclusivamente con i beni ereditari ed anche per gli oneri modali e più in generale, per tutti i pesi ereditari posti a carico dell’erede.
Come funziona
Ai sensi dell’articolo 484 del codice civile possiamo suddividere l’istituto in 4 fasi[8]:
- In primo luogo si procede ad una dichiarazione scritta, nella forma di atto pubblico, che esprime la volontà di accettare l’eredità. Questa può essere effettuata presso un notaio o depositata a un cancelliere del tribunale del territorio dove si è aperta la successione (comma primo). In caso di difetto di forma della dichiarazione questa sarà nulla e non si convertirà in accettazione pura e semplice;
- Presso lo stesso tribunale dove viene depositata la dichiarazione, questa dev’essere inserita nel registro delle successioni ivi conservato (comma primo). In particolare, l’iscrizione nel registro avviene d’ufficio se la dichiarazione è stata ricevuta dal cancelliere, o a seguito di richiesta del dichiarante o del notaio, se da questi redatta, con consegna di una copia autentica dell’atto[9];
- La fase successiva prevede la trascrizionedella dichiarazione, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si è aperta la successione (comma secondo) entro un mese dall’inserzione nel registro delle successioni. Tale pubblicità deve avvenire a prescindere dal fatto che nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili e ha lo scopo di rendere noto ai creditori il beneficio d’inventario. In sua mancanza, tuttavia, non si avrà l’inefficacia dell’accettazione beneficiata. L’unico effetto che si produce in questo caso è l’impedimento dell’erede al pagamento dei creditori ai sensi dell’articolo 2648 del codice civile;
- L’ultima fase contempla la redazione dell’inventario. Ai sensi del quarto comma dell’articolo in esame questo può essere fatto prima o dopo la dichiarazione. In entrambi i casi deve essere annotata nel registro, a cura del pubblico ufficiale, la data in cui l’inventario è stato fatto. Entro il termine di un mese se effettuato dopo la dichiarazione.
La mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti previsti riconduce il soggetto alla qualifica di erede puro e semplice con tutto ciò che ne consegue in termini di commistione tra i due patrimoni.
A tale proposito “l’articolo 484 c.c., nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, cosicché, se, da un lato, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in “universum ius defuncti” (…) d’altra canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità (…) che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice..”[10].
Accettazione beneficiata obbligatoria
La legge prevede che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice civile. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d’inventario le società commerciali.
Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire del beneficio d’inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare. Per tutti gli altri soggetti tale tipo di accettazione è facoltativa.
Nel caso in cui un minore sia chiamato ad accettare un’eredità ed il suo legale rappresentante abbia effettuato l’accettazione beneficiata, ciò determina l’immediato acquisto della qualità di erede da parte del minore anche in difetto di redazione dell’inventario. Ne consegue che il minore potrà provvedere a redigere l’inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età (in modo da limitare la propria responsabilità rispetto ai debiti ereditari)[11].
Inventario e qualità di eredi
Prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione beneficiata l’erede è tenuto alla compilazione dell’inventario. Si tratta di un’operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato. L’inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione[12].
Una volta redatto il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l’erede per decidere se accettare o meno. Accettando egli diventa amministratore del patrimonio del defunto e si impegna ad amministrarlo nell’interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari.
Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.
Se l’erede non è in possesso dei beni del defunto diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario. Perciò la legge prevede che abbia dieci anni di tempo per rendere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario. Una volta che ha però reso la dichiarazione ha tre mesi di tempo per inventariare il patrimonio, ma può anche richiedere delle proroghe. In ogni caso una volta presentato l’inventario ci sono quaranta giorni di tempo per accettare l’eredità, se omette di farlo perde ogni diritto sull’eredità stessa.
Chiamato in possesso dei beni ereditari: l’articolo 485 del Codice civile
Il chiamato in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dalla notizia della delazione. Se comincia l’inventario entro tale termine ma non riesce a portarlo a compimento può ottenere una proroga che non può superare la durata di tre mesi salvo gravi circostanze. La proroga deve essere richiesta prima che inizi a decorrere il termine, e può essere concessa una sola volta. Qualora trascorrano i tre mesi senza aver compiuto l’inventario, il chiamato perde il beneficio e diventa erede puro e semplice.
Nel caso in cui l’inventario sia stato redatto prima di aver dichiarato di voler accettare l’eredità la norma impone al chiamato di deliberare circa l’accettazione o la rinuncia nel termine di quaranta giorni dall’inventario. In caso contrario perde il beneficio.
Il termine dei tre mesi entro cui redigere l’inventario decorre dalla data in cui viene acquistato il possesso dei beni, se successiva all’apertura della successione; dalla data in cui viene a conoscenza della delazione; oppure dal momento in cui il chiamato comprende che i beni in suo possesso sono ereditari, qualora li avesse già in suo possesso.
Infine, il chiamato che voglia rinunciare all’eredità può farlo prima che sia decorso il termine per la redazione dell’inventario. Non rileva in proposito né che egli l’abbia iniziato e non concluso, né che non l’abbia neppure iniziato.
Il chiamato in possesso dei beni ereditari può assumere il ruolo di rappresentante dell’eredità qualora venga aperto un giudizio. Tale facoltà gli è concessa solo durante i termini stabiliti dalla legge per fare l’inventario e durante quelli che gli consentono di accettare o rinunciare all’eredità. Alla sua mancata comparizione in giudizio segue la nomina di un curatore all’eredità ai sensi dell’articolo 486 del Codice civile.
Chiamato non in possesso dei beni ereditari e l’actio interrogatoria
La norma che disciplina il beneficio d’inventario con riguardo al chiamato che non è in possesso dei beni ereditari è l’articolo 487 del codice civile. Da questa si ricava la regola per cui il chiamato può accettare l’eredità, sia con beneficio d’inventario sia in modo puro e semplice, fino a che l’accettazione non cade in prescrizione (10 anni).
Il termine per redigere l’inventario del chiamato non in possesso dei beni è lo stesso previsto per il chiamato in possesso dei beni per quanto attiene alla durata. In questo caso, tuttavia il termine decorre dal momento in cui il chiamato ha deliberato sull’accettazione o rinuncia, salvo abbia richiesto la proroga di cui all’articolo 485. Se non procede a redigere l’inventario entro il termine il chiamato diventa erede puro e semplice[13].
L’ultimo comma della norma in esame prevede il decadimento dal diritto di accettare l’eredità qualora il chiamato abbia fatto l’inventario prima della dichiarazione di accettazione e nei quaranta giorni successivi non abbia deliberato in tal senso.
Nei confronti del chiamato non possessore è esperibile la cosiddetta “actio interrogatoria”. Questa è disciplinata in via generale dall’articolo 481 del codice civile ma ha una disciplina specifica per il chiamato possessore contenuta nell’articolo 488 del codice civile. Il chiamato possessore, infatti, deve accettare l’eredità entro il termine fissato dal giudice altrimenti perde il diritto di accettare e nello stesso termine redigere l’inventario. La sola esecuzione dell’inventario senza dichiarazione di accettazione comporta la perdita del diritto di accettare. Se invece effettua la dichiarazione ma non redige l’inventario decade dal beneficio. Il giudice può concedere una dilazione dei termini stabiliti su richiesta dell’interessato.
Effetto principale dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Il beneficio d’inventario ha come effetto primario la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede (articolo 490 c.c.)[14].
L’erede quindi beneficia, come abbiamo già detto, della limitazione della propria responsabilità patrimoniale. Questo, infatti si trova titolare di due patrimoni distinti, quello personale e quello ereditario. Il patrimonio personale potrà essere aggredito dai soli creditori personali, mentre quello ereditario potrà essere aggredito sia dai creditori personali che da quelli ereditari, con preferenza per quest’ultimi in un eventuale concorso fra i due.
Informazioni
DI MARZIO MAURO, L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, edito da Giuffrè, 2012.
CASSANO G.-ZAGAMI R., Manuale della successione testamentaria (a cura di), Maggioli Ed. 2010.
Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, n. 29252.
[1] Articolo 456 c.c.
[2] Articoli 519 e ss. c.c.; per un approfondimento invito a leggere: L’accettazione e la rinuncia dell’eredità: profili e modalità – DirittoConsenso.
[3] Articolo 459 c.c.
[4] Articoli 471 e 472 c.c.
[5] Articolo 473 c.c.
[6] Articolo 470 c.c.
[7] Cass. civ. Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27364 e Cass. civ. Sez. II, 29 aprile 1993, n. 5067.
[8] Codice Vedi Codice civile, Libro Secondo, Titolo I, Capo V, Sezione II
[9] Articolo 52 delle disposizioni attuative al Codice civile.
[10] Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 26 novembre 2014, n. 25116.
[11] Corte di Cassazione Ordinanza n. 15267, depositata il 5 giugno 2019
[12] https://www.directio.it/News/Details/2283
[13] Cassano G.-Zagami R., Manuale della successione testamentaria (a cura di), 2010, Maggioli Ed.
[14] Di Marzio Mauro edito da Giuffrè, 2012.

Marta Cirillo
Ciao, sono Marta. Sono calabrese ma attualmente vivo a Roma. Sono al terzo anno di Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Durante gli anni del liceo è nata la mia passione per il diritto e la lettura. Penso sia molto utile scrivere articoli capaci di semplificare temi a volte ostici per chi non studia legge infatti ringrazio DirittoConsenso per questa splendida opportunità.