Quali sono i termini del diritto dei trattati più noti? Quanto ne sappiamo dell’attività della comunità internazionale?
Una breve introduzione del diritto internazionale
L’obiettivo di questo articolo è spiegare i termini del diritto dei trattati più usati. Il diritto dei trattati è un ramo del diritto internazionale. Senza addentrarmi troppo nel diritto internazionale in senso storico e teorico, è bene fare una breve introduzione.
La materia affonda le radici nella nascita dello Stato moderno. I rapporti della comunità internazionale di oggi sono il frutto di un’evoluzione storica, politica e religiosa molto affascinante ma le differenze tra i rapporti tra gli Stati nel 1600 sono lontani anni luce rispetto a quelli contemporanei[1].
Oggi la comunità internazionale prevede un intricato sistema di risoluzione delle controversie; conta organizzazioni internazionali, anche regionali, organizzazioni non governative, attori non statali; e poi ci sono le prassi consolidate e le norme di diritto internazionale riconosciute ed ammesse. Un sistema complesso che è fondante dei rapporti tra i soggetti del diritto internazionale.
Partiamo dal primo termine, il più comune: trattato
Il diritto dei trattati contiene regole che principalmente fanno riferimento – per l’appunto – allo strumento internazionale pattizio per eccellenza, il trattato. Prima ancora di elencare i termini del diritto dei trattati, almeno i più noti, riporto alcune considerazioni da tenere a mente:
- Nella prassi gli Stati hanno fatto ricorso a vari termini per spiegare degli strumenti internazionali che stabilissero delle regole comuni o per lo meno per le parti coinvolte; accanto al termine più comune, “trattato”, erano e sono usati principalmente “statuto”, “patto” o “accordo”[2]. Se non in casi eccezionali, tali termini possono però essere considerati intercambiabili.
- Le regole stabilite dai trattati potevano già in passato riguardare una certa materia: accanto ai diffusi trattati di pace, di delimitazione territoriale o di cooperazione, ci sono trattati economici e di amicizia o alleanza. Perciò il contenuto dei trattati varia secondo la volontà e l’interesse politico degli attori coinvolti.
- L’evoluzione del diritto dei trattati è espressione di una prassi che è stata riconosciuta nel tempo dall’intera comunità internazionale[3]. Poi ci sono stati alcuni “riconoscimenti” scritti che hanno stabilito regole in maniera ancora più puntuale che sono la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati e la Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. Queste convenzioni disciplinano solo in parte la materia.
Cos’è quindi un trattato?
Secondo la Convenzione di Vienna del 1969, un trattato è “un accordo internazionale concluso tra Stati in forma scritta e disciplinato dal diritto internazionale, sia esso contenuto in un unico strumento o in due o più strumenti collegati e qualunque sia la sua particolare denominazione”[4].
Perciò gli elementi più importanti di un trattato sono:
- la sua conclusione
- che vincoli due o più Stati
- la forma scritta
- rispetti le regole del diritto internazionale
- il fatto che, dato il suo contenuto, sia considerato trattato anche se chiamato in altro modo.
Altri termini diffusi
Tra i termini del diritto dei trattati più comuni dobbiamo aggiungere:
- Accordo (agreement): gli accordi possono avere vari significati e di volta in volta è bene guardare al singolo accordo per comprendere a cosa si faccia riferimento e a cosa rappresenti dal punto di vista giuridico. La Convenzione di Vienna del 1969 fa riferimento ad “international agreement” come a strumenti con precise caratteristiche, ma dall’altro usa la stessa espressione per indicare tutto ciò che non possa essere considerato trattato. Nella pratica degli ultimi 50 anni l’accordo ha svolto un certo ruolo nelle relazioni tra Stati. A volte, per esempio, un accordo viene ritenuto uno strumento utile per restringere sia l’argomento di un trattato già esistente sia perché più favorevole per il ristretto numero degli Stati parte. Altre volte però l’accordo viene usato per portare avanti politiche globali come quelli sull’ambiente o in materia finanziaria. Esempio: l’Accordo di Dayton del 1995.
- Carta (charter): il termine viene usato raramente se non in occasioni particolarmente solenni come nel caso di trattato costitutivo di un’organizzazione internazionale. Esempio: la Carta delle Nazioni Unite del 1945.
- Convenzione (convention): il termine è generalmente usato come sinonimo di trattato. Tuttavia, ad un’analisi dei trattati, nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia si legge all’articolo 38 che tra le fonti di diritto internazionale ci siano le “convenzioni internazionali, generali o particolari”. Ma cosa significa “generale” e “particolare” non viene spiegato dallo Statuto. Oggi, più che in passato si usa il termine convenzione quando questa diventa in prodotto di negoziati sotto gli auspici di un’organizzazione internazionale o di un organo di un’organizzazione internazionale (pensiamo all’UNESCO, all’UNCLOS, all’OIL, etc.). Esempio: la Convenzione di Faro del 2005.
- Dichiarazione (declaration): un simile problema della convenzione riguarda la dichiarazione. A volte, infatti, con questo termine si può indicare sia uno strumento non vincolante che ad uno che giuridicamente lo sia. Attraverso la dichiarazione vi è generalmente una presa di posizione della comunità internazionale – o degli Stati parte – che può essere successivamente presa in considerazione per l’elaborazione di un trattato. Esempio: la Dichiarazione di Rio del 1992.
- Scambio di note (exchange of notes): uno strumento di status inferiore a un trattato è destinato a incarnare un impegno politico senza creare (di propria forza) diritti o obblighi legali ed è questo il caso – come per la dichiarazione – dello scambio di note. La forma più comune per uno strumento con status inferiore a un trattato è un memorandum d’intesa (ne parlo subito dopo). Altre forme includono accordi, scambi di note, lettere che registrano intese, registrazioni di discussioni e comunicati congiunti: questi documenti possono essere firmati da ministri di governo o diplomatici. Esempio: lo scambio di note per la modifica dell’accordo tra il Governo del Regno Unito ed il Governo degli Stati Uniti del 2013.
- Memorandum d’intesa (memorandum of understanding, anche noto con la sigla MoU): è spesso usato per denotare uno strumento internazionale meno formale di un trattato o accordo internazionale. Di regola stabilisce accordi operativi nell’ambito di un accordo quadro internazionale e/o per la regolamentazione di questioni tecniche o di dettaglio. Un MoU tipicamente è costituito da un unico strumento e viene stipulato tra Stati e/o organizzazioni internazionali come nei casi in cui gli Stati debbano organizzare un’operazione di peacekeeping[5] o una conferenza delle Nazioni Unite. Esempio: il Memorandum of Understanding tra FAO e FOGAR[6].
- Protocollo (protocol): il protocollo riveste un ruolo particolare. Accanto al protocollo come strumento sussidiario e/o facoltativo di un trattato, può essere uno strumento che dispone specifichi obblighi sostanziali oppure che modifica o integra uno o più trattati precedenti. Conviene pertanto leggere il contenuto del protocollo ogniqualvolta in esame. Due esempi: nel primo caso, il Primo Protocollo della Convenzione dell’Aia del 1954, nel secondo il Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.
Per completare il glossario sui termini del diritto dei trattati
Per concludere questo articolo bisogna precisare che gli Stati, rimanendo formalmente tali, ma dovendosi adeguare alle disposizioni possono essere:
- Contraenti: il termine “Stati contraenti” si riferisce a Stati e altre entità con capacità di stipulare trattati che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati da un trattato. In altre parole, Stati contraenti o firmatari sono quelli che hanno espresso la volontà ma non sono ancora vincolati: perciò la sola firma non basta a rendere uno Stato giuridicamente vincolato ad un trattato.
- Parte: come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1969, “Parte” indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato e per il quale il trattato è in vigore.
- Terzi: terzi, estranei ad un certo trattato.
- Depositari: anche qui, la Convenzione di Vienna del 1969[7] all’articolo 77 descrive le funzioni del depositario. Si prevede che il soggetto abilitato a ricevere in deposito l’originale di un trattato e, ove necessario, gli strumenti di ratifica è uno Stato (spesso l’organizzatore della conferenza diplomatica) o l’organizzazione intergovernativa sotto i cui auspici il trattato è stato stipulato. La designazione è contenuta generalmente nelle clausole finali o protocollari dello stesso trattato.
Informazioni
Carta delle Nazioni Unite – Link: UN Charter | United Nations.
La differenza tra firma e ratifica di trattato – DirittoConsenso.
[1] E non è un caso che l’insieme di regole che ha subito più di tutti un cambiamento radicale è quello riguardante la conduzione delle ostilità e delle operazioni militari.
[2] Esempi: lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, il Patto di Varsavia, l’Accordo (in realtà più di uno) di Plombières.
[3] Qui rimando alla spiegazione di cos’è il diritto internazionale consuetudinario: La consuetudine internazionale – DirittoConsenso.
[4] Articolo 2, 1 (a) della Convenzione di Vienna del 1969. Testo: Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) (un.org).
[5] Per approfondimenti su cosa siano queste operazioni: Le operazioni di peacekeeping – DirittoConsenso.
[6] Testo del MoU: 200902240410284843 (fao.org).
[7] Art. 76.

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.