La società cooperativa è una società di capitali a scopo mutualistico, che presenta varie peculiarità rispetto agli altri modelli societari
La società cooperativa: breve inquadramento normativo
La società cooperativa è disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile. Questa tipologia di società si inserisce nell’ampia trattazione che il Codice civile dedica alle società, all’interno del Libro Quinto. Rispetto alla tradizionale distinzione tra società di persone[1] e società di capitali, bisogna dire che le società cooperative si collocano nel novero delle società di capitali, nella misura in cui, anche per esse, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
Di norma, alla società cooperativa possono essere applicate le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili e ove non espressamente derogate dalla disciplina specifica per le società cooperative. Talvolta, lo statuto può inoltre prevedere che alla società cooperativa si applichino altresì le disposizioni dedicate alla società a responsabilità limitata[2].
Sia le società di persone che le società di capitali sono accomunate da un medesimo fondamentale elemento: le stesse sono caratterizzate dalla finalità lucrativa, che le sorregge. Le società lucrative, secondo quanto dispone l’articolo 2247 c.c., hanno ad oggetto, da parte dei soci, l’esercizio di un‘attività in comune «allo scopo di dividerne gli utili».
Discorso diverso vale, invece, per la società cooperativa. L’articolo 2511 c.c. dispone che:
«Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice»
Da una prima lettura della norma, emerge con chiarezza un primo dato fondamentale: lo scopo della società cooperativa non è lucrativo, bensì mutualistico[3].
Lo scopo mutualistico della società cooperativa
Per meglio comprendere il significato e la portata della società cooperativa, è necessario preliminarmente chiarire il concetto di scopo mutualistico.
Anzitutto, va premesso che la legge non precisa l’esatto significato da attribuire a questa espressione.
Esso può desumersi, però, dal complesso della disciplina sulla società cooperativa. Al suo interno, difatti, è essenziale che i soci, c.d. soci cooperatori, ricevano un vantaggio dalla loro partecipazione alla società, il quale risiede:
- nell’essere diretti fruitori delle attività realizzate dalla società,
- che l’attività sociale della cooperativa si fondi sull’attività lavorativa dei soci cooperatori;
- che la cooperativa svolga la propria attività avvalendosi dei beni o servizi resi dai soci[4].
La prima di queste tre ipotesi è realizzata dalla c.d. società cooperativa di consumo.
Nel secondo caso si parla invece di società cooperativa di lavoro.
Infine, la terza ipotesi rientra nella società cooperativa di produzione o di trasformazione.
Un’ulteriore fonte di cui occorre fare cenno nella definizione del concetto di scopo mutualistico, da ultimo, è individuabile nella stessa Costituzione, precisamente al primo comma dell’articolo 45[5].
Ai soci cooperatori, in ogni caso, indipendentemente dalla tipologia di società cooperativa che viene in considerazione, deve corrispondere un vantaggio cooperativo. Lo stesso si sostanzia nel fatto che, talvolta:
- la società distribuisce ai soci i beni o servizi prodotti ad un prezzo inferiore di quello di mercato,
oppure, in alternativa,
- la società applica ai soci il prezzo di mercato sui propri beni o servizi, per poi restituire loro una somma di denaro. Tale somma, il c.d. ristorno, è vòlta a compensare la differenza tra il prezzo di mercato e quanto previsto dal rapporto mutualistico[6].
La mutualità pura, spuria e prevalente nella società cooperativa
La società cooperativa può essere ulteriormente distinta, al suo interno, nelle seguenti tipologie:
- società a mutualità pura;
- società a mutualità spuria;
- società a mutualità prevalente.
Il criterio distintivo tra queste tipologie risiede nella gradazione della mutualità ad essa riferibile.
In particolare, nella società cooperativa a mutualità pura, può dirsi che la società non persegue minimamente alcuno scopo di lucro, realizzandosi pienamente in essa la finalità mutualistica.
Diversamente, nelle società a mutualità spuria vi è un leggero distanziamento rispetto alla mutualità pura, nella misura in cui è consentito alla società cooperativa di svolgere la propria attività anche con soggetti terzi rispetto ai soci stessi. Dato il discostamento dalla mutualità pura, però, per adottare il modello della mutualità spuria il Legislatore ha previsto che tale evenienza debba essere statutariamente prevista, ai sensi dell’art. 2521 comma 2 c.c.
La terza e ultima gradazione di mutualità, introdotta con la riforma del diritto societario del 2003, è la c.d. mutualità prevalente, oggi disciplinata dagli artt. 2512- 2514 c.c. Essa si realizza qualora la società cooperativa:
- realizzi la propria attività in maniera prevalente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- prevalentemente si avvalga delle prestazioni lavorative dei soci nello svolgimento della propria attività;
- prevalentemente si avvalga, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Inoltre, è previsto all’ultimo comma dell’art. 2512 c.c. che la società cooperativa a mutualità prevalente sia iscritta ad un apposito albo, anche al fine di beneficiare, tra l’altro, di talune agevolazioni fiscali.
La costituzione della società cooperativa
A norma dell’articolo 2521 c.c., per costituire la società cooperativa occorre la forma dell’atto pubblico. L’articolo riporta poi una serie di indicazioni relative agli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nell’atto costitutivo, ossia:
- i dati relativi ai soci, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti del collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto, invece, quale parte integrante dell’atto costitutivo, dovrà contenere le norme relative al funzionamento della società cooperativa.
Caratteristiche della società cooperativa
- Il numero di soci
Passando alla disciplina di dettaglio, il Codice civile fissa un numero minimo di soci necessari per la costituzione della società cooperativa: essi devono essere almeno in nove[7].
Se però, successivamente alla costituzione, il numero di soci divenga inferiore, lo stesso dovrà necessariamente essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale, ove non sia intervenuta la reintegra, la società cooperativa sarà sciolta e posta in liquidazione.
- Il capitale sociale
Con riguardo alla disciplina relativa al capitale sociale, occorre precisare che nella società cooperativa il capitale sociale è variabile, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali di tipo lucrativo.
Di norma, infatti, l’ammontare preciso del capitale sociale è indicato nell’atto costitutivo.
La ragione che giustifica tale differenza risiede nel fatto che, per la società cooperativa, non è pensabile – in ragione della sua struttura e finalità – che ogni volta che si verifichi l’ingresso di un nuovo socio si debba intervenire alla modifica dell’atto costitutivo[8].
Pertanto, con la previsione del capitale sociale variabile, sarà più semplice consentire l’ingresso di nuovi soci nella società cooperativa.
- Requisiti dei soci
La definizione dei requisiti che devono essere posseduti dai soci che richiedono di essere ammessi alla società cooperativa è rimessa, a norma dell’art. 2527 c.c., all’atto costitutivo. Nello stesso è inoltre prevista la procedura che deve essere seguita per l’ammissione di nuovi soci.
Il codice dispone però una circostanza nella quale non è possibile essere ammessi: si tratta di coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
Oltretutto, in ipotesi di diniego di ammissione, colui che non è stato ammesso avrà facoltà di richiedere che sulla sua istanza si pronunci l’assemblea[9].
Accanto ai soci cooperatori, in ogni caso, potranno essere ammessi – su previsione dell’atto costitutivo – a far parte della compagine sociale anche i c.d. soci finanziatori, ossia coloro che, sottoscrivendo strumenti finanziari emessi dalla società, al di fuori della finalità mutualistica della stessa, mirino alla remunerazione di quanto conferito. Ciò consente alla società cooperativa di acquisire importanti risorse finanziarie per la propria sopravvivenza sul mercato[10].
- Gli utili
La divisione degli utili tra i soci della società avviene attraverso due forme:
- tramite il dividendo;
- tramite il ristorno.
Questi due meccanismi, l’uno tipico delle società lucrative, l’altro più specifico delle società mutualistiche, sono previsti all’interno dell’atto costitutivo, al quale spetta peraltro il compito di determinare le regole per la distribuzione degli utili nonché i criteri per la ripartizione dei ristorni.
In particolare, l’articolo 2545 quinquies c.c. dispone che l’atto costitutivo indichi la percentuale massima della ripartibilità dei dividendi tra i soci.
L’articolo 2545 sexies c.c., dispone invece che l’atto costitutivo debba prevedere che i ristorni siano ripartiti tra i soci in maniera proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici tra i soci e la società cooperativa[11].
- Il voto capitario
Quanto al voto dei soci nelle società cooperative, va detto che il socio non dispone di tanti voti in proporzione alla propria partecipazione, ma che ciascun socio ha un solo voto, indipendentemente dal valore della quota o del numero di azioni possedute. Si parla, in questo caso, di c.d. voto capitario.
- Quote o azioni
Le partecipazioni sociali della società cooperativa possono essere ripartite sia in quote che in azioni, a seconda che la disciplina che regola la società sia quella riferibile alle società a responsabilità limitata o alla società per azioni[12].
Gli organi sociali
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L’Assemblea
L’Assemblea nella società cooperativa si caratterizza per il fatto che il peso di ciascun socio in essa non è vincolato all’ammontare della sua partecipazione sociale.
Ad ogni persona fisica, difatti, corrisponde un voto soltanto, mentre ai soci che siano persone giuridiche, invece, possono essere assegnati più voti. Spetta all’atto costitutivo, invece, la facoltà di attribuire voti ai soci finanziatori[13].
Con riguardo al procedimento assembleare, si registrano alcune peculiarità:
- l’atto costitutivo può prevedere differenti forme di convocazione della stessa rispetto a quelle previste per la società per azioni;
- i quorum sia costitutivi che deliberativi vanno calcolati in base ai voti spettanti ai singoli soci e non in relazione alla loro partecipazione sociale;
- la volontà assembleare può essere a formazione progressiva, ossia realizzarsi tramite il meccanismo delle assemblee separate[14].
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L’Amministrazione e controlli
Rispetto alla società per azioni, nella società cooperativa non si registrano significative differenze riguardo tanto agli amministratori quanto ai sindaci[15].
Va segnalata però la necessità che la maggioranza degli amministratori siano soci cooperatori.
Una prassi della società cooperativa è l’istituzione del collegio dei probiviri, quale ulteriore organo, al quale è affidata la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra socio e società[16].
Informazioni
A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, UTET Giuridica, Milano, 2015.
[1] Per approfondimenti relativi alle società di persone, si veda l’articolo su DirittoConsenso, dal titolo “La costituzione di società semplice”, di Leonardo Rubera, 13 dicembre 2022, La costituzione di società semplice – DirittoConsenso.
[2] Ciò è previsto, in particolare, a talune condizioni, ossia nel caso in cui il numero di soci sia inferiore a venti o che l’attivo dello stato patrimoniale non superi il milione di euro. A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 1126.
[3] Peraltro, ai fini dell’accertamento dei requisiti mutualistici, la società cooperativa è soggetta a controlli dell’autorità governativa. G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, op. cit., p. 618.
[4] A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 1125.
[5] «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».
[6] A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, op.cit., pp. 1125- 1126.
[7] Con la precisazione, però, che la società cooperativa possa essere costituita anche nel caso in cui vi siano almeno tre soci, quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. (art. 2522, comma 2, c.c.)
[8] A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, op.cit., pp. 1127.
[9] A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, op.cit., pp. 1127.
[10] A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, op.cit., pp. 1128.
[11] A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, op.cit., pp. 1127.
[12] G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, op. cit., p. 607.
[13] G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, UTET Giuridica, Milano, 2015, p. 614.
[14] Tale previsione può essere contenuta nell’atto costitutivo, fermo restando che nel caso vi siano più di 3.000 soci le assemblee separate sono obbligatorie. G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, op. cit., pp. 615-616.
[15] G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, op. cit., p. 616.
[16] G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Diritto delle società, op. cit., p. 618.

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.