Caratteri e peculiarità di un rito premiale a contraddittorio differito: il procedimento per decreto

 

Il procedimento per decreto: disciplina ed esempio

Il procedimento per decreto è un procedimento speciale disciplinato nel Libro Sesto, Titolo Quinto del Codice di Procedura Penale (artt. 459-464 c.p.p.).

Come altri riti speciali, anche questo è connotato da elementi di deflazione del dibattimento, permettendo una definizione più rapida della posizione del reo non avanti al Giudice dibattimentale ordinario ma avanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Come per altri riti speciali, poi, alla deflazione seguono incoraggianti vantaggi: ragionamento comune alle procedure diverse dal rito ordinario, per cui la rinuncia ad un completo ed approfondito contraddittorio è concepita come una sorta di “sostegno” ad un’amministrazione della giustizia oberata di vertenze, da premiare.

È tuttavia applicabile solo in determinati casi.

Innanzitutto devono esservi, secondo la Pubblica Accusa, motivi di ritenere applicabile esclusivamente una pena pecuniaria, anche in sostituzione della detentiva, e non devono esservi i presupposti per una misura di sicurezza personale.

In secondo luogo, l’art. 459 c.p.p. prevede l’applicabilità sia ai reati procedibili d’ufficio, sia a quelli procedibili a querela quando, validamente presentata la stessa, il querelante abbia dichiarato espressamente di non volervisi opporre.

Facciamo un esempio: il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116 del Codice della Strada, é punito solo con l’ammenda, che é una pena pecuniaria. Per questa contravvenzione, dunque, potrà essere emesso un decreto penale. Se però dovesse risultare accertata la pericolosità sociale del reo, presupposto dell’applicabilità di una misura di sicurezza, ecco che non potrà procedersi con questo rito.

 

Ma torniamo all’articolo 459 c.p.p.

Occorre precisare che è intervenuta la Corte Costituzionale[1] statuendo l’incostituzionalità dell’articolo 459 c.p.p. laddove prevede la possibilità, per la persona offesa, di opporsi all’adozione di questo rito (ad esempio, la persona offesa potrebbe voler arricchire il compendio probatorio da sottoporre all’attenzione del Giudice, non accontentandosi di un rito “contratto”, più rapido e meno approfondito sotto questo profilo).

In particolare, questa parte della disposizione è stata dichiarata non conforme agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dunque ai principi di ragionevolezza/proporzionalità e di ragionevole durata del processo in quanto:

  1. distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa da un reato procedibile d’ufficio;
  2. non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso, il quale può comunque sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, all’attenzione della Procura qualsivoglia elemento di prova utile all’accertamento delle responsabilità penali e, in caso di definizione mediante decreto penale, può comunque chiedere il risarcimento del danno da reato in sede civile;
  3. reca un significativo vulnus all’esigenza di rapida definizione del processo, ponendosi in contrasto con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali;
  4. è contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà in caso di patteggiamento, il quale può essere una modalità di definizione del giudizio a prescindere dalla contraria volontà del querelante.

 

Tutt’ora si legge, nelle querele, la dichiarazione di opposizione alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna; alla luce della suddetta sentenza, tuttavia, è una formula da ritenersi priva di efficacia.

 

L’atto di impulso: l’esercizio dell’azione penale

Il procedimento ha inizio, chiaramente, con l’avvio delle indagini da parte della Procura della Repubblica a seguito dell’iscrizione di una notizia di reato nell’apposito registro. Entro un anno dall’iscrizione del nominativo dell’indagato, il Pubblico Ministero può trasmettere al Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta motivata di emissione de decreto penale di condanna con contestuale indicazione della pena da irrogarsi.

A questo punto si inserisce il primo elemento premiale del procedimento per decreto: il Pubblico Ministero, infatti, può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (cioè il minimo della pena previsto dal legislatore per lo specifico reato).

 

I provvedimenti del Giudice per le Indagini Preliminari

Gli esiti della richiesta possono essere diversi:

  1. accoglimento, con conseguente emanazione del decreto penale di condanna;
  2. rigetto, con due possibili e alternative conseguenze:
    1. la restituzione degli atti al Pubblico Ministero oppure
    2. l’emanazione di una sentenza di proscioglimento negli specifici casi previsti dall’art. 129 c.p.p. (se, cioè, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale, estinzione del reato, mancanza di una condizione di procedibilità).

 

Qualche precisazione in merito all’accoglimento.

In apertura abbiamo detto che il decreto può essere emesso in caso di applicazione di una pena pecuniaria anche sostitutiva della detentiva. Ebbene, in questo caso il Codice (art. 459) precisa i criteri di calcolo cui il Giudice deve attenersi per la conversione stessa, ma specifica anche la rilevanza delle generali condizioni economiche e patrimoniali del condannato.

Il Giudice può altresì applicare la sospensione condizionale della pena.

Inoltre, la pena pecuniaria può essere sostituita dai lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 56 bis della legge 689/1981; riprenderemo questo istituto più avanti, trattando delle iniziative che l’imputato può adottare a proprio favore.

L’emanazione del decreto porta con sé ulteriori premialità:

  • non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (spese anticipate dall’erario; a titolo di esempio: spese per lo svolgimento di perizie o consulenze tecniche che, in genere, vengono poi addebitate al condannato);
  • non comporta l’applicazione di pene accessorie;
  • il provvedimento non ha efficacia di giudicato nei procedimenti civili e amministrativi: in questi ultimi, dunque, non viene fatto salvo l’accertamento del giudice penale sulla sussistenza del fatto, sulla sua commissione da parte del condannato e sulla sua illiceità;
  • il reato sarà estinto se il condannato non commetterà più un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei successivi, rispettivamente, cinque e due anni; ciò comporta anche l’estinzione di ogni effetto penale (ad esempio: declaratoria di recidiva, iscrizione della condanna nel casellario, declaratoria di delinquenza abituale, professionale o per tendenza) e il condannato potrà ancora usufruire della pena sospesa.

 

Il decreto dovrà essere notificato al condannato, al suo difensore e alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria (cioè il soggetto onerato del pagamento della sanzione applicata all’imputato in caso di sua insolvibilità); viene invece comunicato al querelante e al Pubblico Ministero.

Nel caso in cui risulti impossibile notificare il decreto all’imputato in quanto irreperibile, esso dovrà essere revocato e gli atti andranno restituiti al Pubblico Ministero.

 

Le iniziative dell’imputato: l’instaurazione di un contraddittorio

Entro 15 giorni dalla ricezione del decreto, l’imputato (ma anche il civilmente obbligato alla pena pecuniaria) può proporre opposizione allo stesso, personalmente o previo conferimento di procura speciale al difensore, con facoltà di chiedere l’avvio di un giudizio immediato, di un giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), nonché l’oblazione.

Se non viene espressa alcuna richiesta, si procederà con rito immediato.

Abbiamo visto i diversi vantaggi connessi al decreto penale.

Il risvolto negativo si manifesta proprio in sede di opposizione: in caso di rigetto, il Giudice può applicare anche una sanzione più severa di quella disposta con il decreto penale, eventualmente revocando i benefici concessi. In questo punto si palesa la ragione deflattiva di questa procedura, disciplinata in modo tale da scoraggiare l’impugnazione, salvo casi in cui effettivamente ve ne siano dei solidi presupposti.

Fondamento che si manifesta anche nella possibilità per l’imputato, sempre entro 15 giorni dalla notifica del decreto, di pagare la sanzione pecuniaria ridotta di un quinto, rinunciando però al contempo all’opposizione.

Un’altra possibilità è quella di chiedere, personalmente o tramite procuratore speciale, con un’apposita istanza e senza proporre opposizione, l’applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 56 bis della legge 689/1981. In questo caso l’imputato può chiedere un termine, di 60 giorni, per il deposito della dichiarazione di disponibilità di un ente, dove poter eseguire i lavori, e del programma di svolgimento degli stessi, elaborato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). In difetto, il Giudice respingerà la richiesta emanando un decreto di giudizio immediato.

La richiesta di sostituzione della pena con i lavori può anche essere richiesta prima dell’esercizio dell’azione penale, al Pubblico Ministero, presentando la dichiarazione di disponibilità dell’ente e il programma UEPE.

In caso di mancata opposizione o mancata altra richiesta, il decreto diverrà esecutivo.

 

Le novità conseguenti alla Riforma Cartabia

La ormai ben nota Riforma Cartabia è intervenuta significativamente anche nell’ambito dei riti speciali[2]. In particolare, l’intervento legislativo si connota per l’ampliamento dell’accesso a riti deflattivi, con il chiaro intento di ridurre il carico di lavoro gravante sui Tribunali ed accelerare così i tempi della giustizia.

Nel caso del procedimento per decreto, è stata questa riforma ad introdurre la disciplina sui lavori di pubblica utilità, la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta “in cambio” della mancata opposizione, il diritto di accesso alle forme di giustizia riparativa di cui però non si è trattato in quanto le modalità di svolgimento di questi riti stragiudiziali ancora sono tutte da disciplinare.

Informazioni

Codice di Procedura Penale, artt. 459 – 464.

Corte Cost. sentenza n. 28/01-27/02/2015 n. 23; Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9 – Prima serie speciale.

La Riforma Cartabia del processo penale e del processo civile”, Sara Della Piazza, DirittoConsenso.it, 25/01/2022 – La riforma Cartabia del processo penale e del processo civile – DirittoConsenso.

[1] Corte Cost. sentenza n. 28/01-27/02/2015 n. 23; Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9 – Prima serie speciale.

[2]La Riforma Cartabia del processo penale e del processo civile”, Sara Della Piazza, DirittoConsenso.it, 25/01/2022: La riforma Cartabia del processo penale e del processo civile – DirittoConsenso.