Cosa fa l’Unione Europea contro il traffico illecito di beni culturali? Politiche di coordinamento e supporto, regolamenti, direttive e progetti

 

La complessità del fenomeno ed il ruolo dell’UE nel rispetto delle competenze stabilite

Parto con una breve introduzione dell’argomento: l’Unione Europea è impegnata a discutere e a legiferare su un’enorme quantità di temi. Tra questi c’è la lotta al traffico illecito di beni culturali, fenomeno internazionale incredibilmente variegato. Il tema in questione non riguarda solo l’arte o la criminalità: c’è dietro un mondo fatto di storia, tutela del patrimonio culturale, legislazioni nazionali, codici di condotta degli operatori coinvolti nel mercato dell’arte e molto altro.

Soffermiamoci rapidamente sulle competenze dell’Unione Europea in relazione alle misure che possono essere prese contro il traffico illecito di beni culturali:

  • il settore della cultura e del patrimonio culturale rientra tra le competenze di supporto alle misure degli Stati membri[1]: l’Unione adotta la EU Culture Policy nel rispetto dell’articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[2].
  • invece la cooperazione giudiziaria penale e la cooperazione delle forze di polizia rientrano tra le competenze condivise tra Unione e Stati[3], nell’area di Libertà, Sicurezza e Giustizia. Con ciò, gli Stati membri esercitano la propria competenza quando l’Unione non esercita o ha deciso di non esercitare la propria competenza.

 

Di conseguenza l’UE non può rendere uniforme le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale: può invece rafforzare quanto disposto dai singoli Stati. Tendenzialmente infatti la materia della cultura è sempre stata appannaggio della disciplina interna degli Stati. Proprio in considerazione di questo ultimo concetto, l’articolo 36 del TFUE prevede per gli Stati la possibilità di porre divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito in tema di protezione del patrimonio culturale[4].

 

Cosa fa l’Unione Europea contro il traffico illecito di beni culturali? Le politiche … 

Il documento più recente è l’EU Action Plan against trafficking in cultural goods adottato a dicembre 2022.

Il Piano d’Azione in questione trova origine nella Strategia dell’Unione Europea per la sicurezza 2020-2025 e nella Strategia dell’Unione Europea per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025[5], politiche di più ampio respiro che riguardano forme di criminalità e reati di ampia o di più recente diffusione.

Si sottolinea in particolare la sensibilizzazione sul tema del traffico illecito di beni culturali, un migliore scambio di informazioni, la cooperazione tra Stati, anche extra-europei, e il rafforzamento delle capacità e delle competenze. Il Piano d’Azione contro il traffico illecito di beni culturali ha come obiettivo quello di massimizzare il potenziale delle azioni UE esistenti, di evidenziare le aree che richiedono ulteriori sforzi e di indicare come affrontare le sfide rimanenti. Il Piano d’Azione è quindi un insieme di principi ed incoraggia gli Stati membri ad adottare misure contro il traffico illecito di beni culturali.

A livello di politiche, bisogna inoltre considerare che l’Unione Europea – anche attraverso le singole agenzie europee – sviluppa programmi di cooperazione anche con organizzazioni internazionali come l’UNESCO[6] e l’INTERPOL[7].

 

… ed il quadro legislativo

È interessante sapere che l’Unione Europea riconosce – ma non definisce – il “patrimonio culturale europeo” nel Trattato sull’Unione Europea (TUE). L’altro trattato fondamentale, il TFUE, citato prima, collega il patrimonio culturale europeo a diversità, vita e produzione culturali. Nonostante la poca precisione nelle disposizioni generali dei trattati fondamentali, l’attività degli organi dell’Unione ha dato alcuni frutti. L’Unione Europea infatti ha legiferato ampiamente[8]. Di seguito gli atti di diritto derivato dell’UE contro il traffico illecito di beni culturali:

  • Il regolamento (EU) 880/2019 sull’introduzione e sull’importazione dei beni culturali[9].
  • Il regolamento (EC) 36/2012 che introduce misure economiche e finanziarie restrittive data la situazione in Siria[10].
  • Il regolamento (EC) 116/2009 sull’esportazione dei beni culturali.
  • Il regolamento (EC) 1210/2003 che introduce specifiche restrizioni sulle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq.
  • La direttiva 2014/60/EU sul ritorno dei beni culturali illegalmente rimossi dal territorio di uno Stato membro[11].

 

Il quadro legislativo è scarno ma è bene ricordare questo: gli Stati dell’Unione Europea sono parti di diversi trattati internazionali in tema di lotta al traffico illecito di beni culturali. Tra questi bisogna citare: la Convenzione UNESCO del 1970, la Convenzione UNIDROIT del 1995, la Convenzione UNESCO del 2001 e le Convenzioni del Consiglio d’Europa (quella di Nicosia del 2017 e quella di La Valletta del 1992). Ciò significa che uno Stato può certamente contare sugli strumenti di diritto pubblico internazionale per contrastare il fenomeno e al tempo stesso ha il potere di adottare misure più incisive che trattati internazionali e strumenti di soft law prevedono[12].

 

E non mancano i progetti

Accanto alla legislazione, l’Unione Europea ha finanziato le attività di diversi progetti[13]. Tra questi bisogna menzionare:

  • ANCHISE, un progetto per la protezione del patrimonio culturale contro il saccheggio ed il traffico illecito di beni culturali.
  • PITCHER, progetto che mira alla progettazione e sperimentazione di risorse educative aperte incentrate sul miglioramento della capacità degli educatori nel preparare nuove esperienze di apprendimento a supporto della lotta al saccheggio e al traffico illecito di beni culturali.
  • ENIGMA, progetto che ambisce all’eccellenza nella protezione dei beni e dei manufatti culturali dalle minacce causate dall’uomo, contribuendo all’identificazione, alla tracciabilità e alla ricerca sulla provenienza dei beni culturali, nonché alla salvaguardia e al monitoraggio dei siti del patrimonio culturale in pericolo.
  • AURORA, progetto che mira a creare un’efficace identità digitale dell’opera d’arte analizzando la composizione chimica degli strati profondi dell’opera (insensibile alle alterazioni superficiali), conservata in modo permanente e inalterabile, per migliorare la gestione del patrimonio culturale attraverso una connessione stabile tra identità fisica e digitale.

 

Esperti e organizzazioni collaborano verso obiettivi comuni e tutt’altro che semplici da realizzare: un motivo in più per condurre studi e ricerche ed eseguire in concreto progetti mirati per contrastare il fenomeno complesso del traffico illecito dei beni culturali.

Informazioni

EUR-Lex – 52020DC0605 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

EUR-Lex – 52021DC0170 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

Campfens, E., Jakubowski, A., Hausler, K., Selter, E. 2023, Research for CULT Committee – Protecting cultural heritage from armed conflicts in Ukraine and beyond, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.

Urbinati S (2018) “The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict,” Santander Art and Culture Law Review, 2018(2), pp. 51–70.

[1] Vedi articolo 6 TUE.

[2]1. L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

  1. L’azione dell’Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:

— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,

— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,

— scambi culturali non commerciali,

— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

  1. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.
  2. L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
  3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.”.

[3] Vedi articolo 4 TUE.

[4]Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.”.

[5] EU Security Union Strategy 2020-2025; EU Strategy to Tackle Organised Crime 2021-2025.

[6] UNESCO’s Cooperation with the European Union to Fight Illicit Trafficking of Cultural Property.

[7] Partnerships (interpol.int).

[8] Per una visione d’insieme: Most relevant documents of the European Union concerning cultural heritage – Herein System (coe.int).

[9] Per un approfondimento su questo regolamento: Il regolamento UE 2019/880 sull’importazione dei beni culturali – DirittoConsenso.

[10] Regolamento che abroga il regolamento UE n. 442/2011.

[11] Tale direttiva ha sostituito la Direttiva 93/7/EEC.

[12] Per esempio possiamo guardare le Linee Guida Operativa per l’implementazione della Convenzione UNESCO del 1970. L’obiettivo delle linee guida è quello di mirare a rafforzare e facilitare l’attuazione della Convenzione per ridurre al minimo i rischi connessi alle controversie sull’interpretazione della Convenzione. Inoltre tali linee guida hanno lo scopo di aiutare gli Stati Parte ad attuare le disposizioni della Convenzione, così come identificare modi e mezzi per promuovere il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

[13] Uno dei più noti era NETCHER (NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding) che è stato finanziato con il Programma Horizon 2020. Per ulteriori info: Netcher – Social Platform for Cultural Heritage.